Un referendum elettorale “zoppo”?

Pubblicato il 29 Giugno 2011 alle 11:43 Autore: Francesca Petrini
referendum

1) Abrogazione del premio di maggioranza alla Camera, della facoltà stessa di collegamento fra liste (coalizioni), conseguente estensione a tutte le liste dello sbarramento al 4%, abolizione della indicazione del capo della forza politica che presenta liste sia in caso di coalizione (ovviamente) sia anche in caso di lista singola (QUI il testo);

2) Abrogazione del riferimento all’ordine di presentazione in lista (lista c.d. bloccata) per l’elezione dei Deputati, e contemporanea abolizione della possibilità di candidarsi in più circoscrizioni (QUI il testo);

3) Abrogazione del premio di maggioranza al Senato e dei riferimenti all’elezione dei senatori secondo l’ordine di presentazione in lista (quindi, anche qui, del meccanismo della lista bloccata), abolizione delle coalizioni ed estensione a tutte le liste dello sbarramento su base regionale (variabile a seconda del numero dei seggi da eleggere per ciascuna regione); sarebbero altresì aboliti i rinvii alla legge elettorale Camera che prevedono anche per il Senato il riferimento al capo della coalizione o della lista (QUI il testo).

Secondo quanto riportato nella memoria relativa all’audizione del professor Carlo Fusaro, presso la Prima Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica lo scorso 22 giugno, a una prima e semplice lettura dei quesiti, si palesa chiaramente la natura eterogenea degli stessi, evidentemente tutti comprensivi di una pluralità di oggetti e, pertanto, difficilmente riconducibili ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneità (di cui alle sentenze n. 26 del 1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del 1978 della Corte costituzionale), indispensabili al fine di superare il vaglio di ammissibilità. In particolare, per quanto concerne il primo quesito, è ancora Stefano Ceccanti a sottolineare che, sebbene astrattamente condivisibile, esso “è manifestamente inammissibile perché alla giusta e corretta eliminazione delle candidature multiple aggiunge l’abrogazione dei riferimenti all’ordine di lista senza poter far rivivere né collegi uninominali né preferenze”. Allo stesso modo, Augusto Barbera aggiunge: “Mi meraviglio che i promotori non dicano fino in fondo la verità, che cioè se avesse successo la loro iniziativa verrebbe abolito il premio di maggioranza ma non verrebbe ripristinato il potere di scelta dei cittadini, né attraverso il collegio uninominale né attraverso il voto di preferenza”.

In merito al secondo quesito, poi, oltre alla sua caratterizzazione di tipo eterogeneo, si noti che esso comporta la creazione di un vuoto normativo che, secondo Carlo Fusaro, sarebbe difficilmente colmabile alla luce “della più recente giurisprudenza della Corte referendaria e non solo”. In sostanza, pare che la c.d. “tecnica del ritaglio”, ovvero quella tecnica consistente nel sottoporre al quesito referendario parole, sintagmi o brevi proposizioni privi di contenuto normativo, al fine di sostituire la disciplina investita dalla domanda referendaria con un’altra disciplina, produca, nel caso di specie, una normativa di risulta non compiuta: infatti, se la legge elettorale fosse modificata come su indicazione dei promotori di questi referendum, di fatto “non si saprebbe come attribuire i seggi fra i candidati di liste per le quali l’ordine di presentazione non dovrebbe valere senza essere sostituito da nulla”, e pertanto potrebbe forse configurarsi una inammissibilità data dal fatto che l’esito abrogativo rende inoperante una parte rilevante della normativa.

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L'autore: Francesca Petrini

Dottoranda in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparte, si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed ha conseguito il titolo di Master di II livello in Istituzioni parlamentari per consulenti d´Assemblea.
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