Considerazioni sulla proposta Mucchetti

Pubblicato il 17 Luglio 2013 alle 10:52 Autore: Matteo Patané

In primo luogo, emerge chiaramente come la platea di azione della legge sia molto più vasta: essa infatti non si applica solo ai titolari di concessioni governative, ma anche agli azionisti e ai beneficiari indiretti di tali concessioni. L’aggiramento del DPR 361/1957 utilizzato da Berlusconi in quanto “mero proprietario di Mediaset” non sarebbe quindi più applicabile.

Addirittura, ai sensi di questa legge ricadrebbero nelle casistiche previste dalla legge tutti i membri della famiglia Berlusconi.

Per regolarizzare la propria posizione, il potenziale deputato o senatore dovrebbe o rinunciare alla carica, oppure disfarsi delle proprietà o quote di partecipazione in società concessionarie dello Stato. Anche qui, si nota, la formula utilizzata è particolarmente severa, in quanto non viene utilizzata la formula del blind trust, comune in molte legislazioni europee, ma viene al contrario imposta una vera e propria vendita, con severe limitazioni sui possibili beneficiari: non deve essere una persona che a sua volta ricadrebbe in situazioni di incompatibilità, non deve essere rivolta ad un parente, e non deve essere rivolta verso persona o ente con cui il deputato o senatore si trova in rapporti economici.
Qualora la vendita non vada a buon fine, sopravviene la decadenza dalla carica pubblica in maniera automatica.
Una formulazione piuttosto seria e rigorosa, che affronta questo particolare caso di conflitto di interesse in maniera alquanto decisa.

Un ulteriore elemento di questa legge è la sua applicazione immediata, quindi con valore retroattivo alle elezioni politiche appena trascorse.

Da cosa derivano, quindi, le contestazioni rivolte alla proposta Mucchetti, in primo luogo dal M5S?
L’ineleggibilità viene commutata in incompatibilità, ecco il pomo dlla discordia.
L’ineleggibilità prevede l’impossibilità per chiunque si trovi – a votazione della giunta della camera di appartenenza – in tale situazione di prendere il proprio posto in Parlamento, con cessazione immediata della carica. Chi, sapendo di trovarsi in una situazione di ineleggibilità, desidera candidarsi, deve intervenire per sanare la propria posizione prima della data delle elezioni.
L’incompatibilità, invece, ammette una possibilità di scelta, che consiste nella rinuncia alla carica o nel sanamento della situazione di incompatibilità, e prevede, in entrambi i casi, un intervallo temporale di margine. In particolare, la proposta Mucchetti calendarizza in questo modo il processo:

  • Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti ogni parlamentare comunica al Presidente del proprio ramo del Parlamento una dichiarazione personale riguardante la propria situazione riguardo i criteri di incompatibilità.
  • I Presidenti delle Camere comunicano all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede eventualmente ad aprire un’istrutturia per verificare la situazione dell’eletto. Questo passaggio ha una durata di trenta giorni, al termine dei quali ogni condizione di potenziale incompatibilità viene comunicata ai Presidenti delle Camere che inoltrano la relazione alla Giunta di competenza.
  • Entro ulteriori trenta giorni la Giunta delibera sulle condizioni di incompatibilità.
  • Qualora la Giunta deliberi in tal senso, ne fa comunicazione all’eletto, il quale può
  • Caso di rinuncia del seggio:
    • Rinunciare entro ulteriori trenta giorni al proprio seggio.
  • Caso di vendita delle quote:
    • Disporre entro ulteriori trenta giorni la vendita delle proprie quote di partecipazione nelle società generanti l’incompatibilità, secondo le regole esposte in precedenza.
    • Entro ulteriori quindici giorni l’Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce se tali azioni possano sanare le condizioni di incompatibilità, e in caso negativo ha a dispoisizione trenta ulteriori giorni per comunicare all’interessato le ulteriori azioni correttive.
    • Qualora entro un anno dall’effettivo inizio delle operazioni di vendita non si sia giunti ad alcun risultato, l’eletto è obbligato alle dimissioni.

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L'autore: Matteo Patané

Nato nel 1982 ad Acqui Terme (AL), ha vissuto a Nizza Monferrato (AT) fino ai diciotto anni, quando si è trasferito a Torino per frequentare il Politecnico. Laureato nel 2007 in Ingegneria Telematica lavora a Torino come consulente informatico. Tra i suoi hobby spiccano il ciclismo e la lettura, oltre naturalmente all'analisi politica. Il suo blog personale è Città democratica.
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