Motivazioni sentenza Ruby, Cassazione: “Berlusconi non conosceva minore età”

Pubblicato il 28 Maggio 2015 alle 16:54 Autore: Redazione
motivazioni sentenza ruby

Pubblicate oggi le motivazioni della sentenza Ruby. Ad Arcore è stato messo in piedi un sistema di “serate disinvolte e spregiudicate ma rimane tutto da provare che Silvio Berlusconi, prima della sera del 27 maggio 2010 fosse a conoscenza della minore età della marocchina Karima El Mahroug, Ruby” scrive la Cassazione nelle motivazioni con le quali spiega il perchè, lo scorso 10 marzo, ha assolto in via definitiva l’allora premier per il cosiddetto caso Ruby. La Suprema Corte, in particolare, bacchetta la Procura di Milano sostenendo che “il ricorso è assolutamente generico e assertivo, limitandosi ad affermare che la frequentazione di donne minorenni da parte dell’imputato era notizia di dominio pubblico”.

La Sesta sezione penale, allineandosi al giudizio della Corte d’appello di Milano del 18 luglio 2014 che aveva già assolto Berlusconi sia dall’accusa di concussione aggravata (‘perchè il fatto non sussistè) che da quella di prostituzione minorile (perchè il fatto non costituisce reato) ha osservato che “al netto di un inevitabile tasso di generalizzazione, si è ben lontani dal livello di somma astrazione che connota il concetto di ‘normale logica che presiede il corso delle vicende umanè, correttamente ritenuto dalla Corte territoriale insuscettibile di fungere da elemento di conferma di un dato conoscitivo, che in realtà rimane tutto da provare (se, come e quando il dato della minore età di Karima El Mhroug venne portato a conoscenza di Silvio Berlusconi prima della sera del 27 maggio 2010)”.

Motivazioni sentenza Ruby, Rapporto Berlusconi-Fede “ambivalente”

La Suprema Corte ha posto l’attenzione sulla ambivalenza dei rapporti tra Emilio Fede, ex direttore del Tg4 e Silvio Berlusconi, evidenziando che “non va sottaciuto che la sentenza in verifica evidenzia l’ambivalenza dei rapporti tra Fede e Berlusconi, sottolineando che i sentimenti di amicizia che il primo nutriva verso il secondo non erano totalmente disinteressati, ma erano motivati anche da opportunità di ritorno economico, che si materializzavano nell’ambito di quel sistema di spregiudicati intrattenimenti presso Villa San Martino ad Arcore, a margine dei quali si approfittava anche della disponibilità del padrone di casa, cui non mancavano cospicue risorse finanziarie, a soddisfare determinate richieste di aiuto da parte dei suoi amici”. “Accertato, dunque, l’interesse personale ed utilitaristico di Emilio Fede ad alimentare e preservare il sistema delle disinvolte e spregiudicate serate di Arcore, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici – ha rilevato ancora piazza Cavour – ritiene che nulla induceva ad accreditare l’ipotesi accusatoria secondo cui, il predetto, in contrasto con i propri interessi, avrebbe rivelato a Berlusconi la minore età della giovane marocchina, mettendo così a rischio, almeno in astratto, la partecipazione della stessa alle serate, che lo stesso Fede, tramite l’amico Mora, promuoveva e incentivava”.

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