Visite fiscali Inps: controllo orario vietato, ecco in quali casi

Pubblicato il 7 Marzo 2018 alle 15:46 Autore: Daniele Sforza
Visite fiscali Inps: controllo orario vietato, ecco in quali casi

Visite fiscali Inps: controllo orario vietato, ecco in quali casi.

Ultime novità sulle visite fiscali Inps e in particolare sull’obbligo delle fasce di reperibilità. Con una nota ufficiale pubblicata lo scorso 8 febbraio 2018, il Consiglio dei Ministri ha fornito chiarimento su richiesta della Fondazione IRCCS in merito alle visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti per infortunio sul lavoro. Nella suddetta nota n. 246 si legge quanto segue.

Nei casi di infortunio sul lavoro, l’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all’INAIL la competenza relativa ‘agli accertamenti, alle certificazioni e a ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati’. Quindi, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità. ‘Poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’Inps, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL’.

Sulla materia si era già espressa anche l’Inps con la nota n. 3265 del 9 agosto 2017. In questa si leggeva che il Polo Unico non potesse procedere “a effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi infortunio e malattia professionale; in quanto non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di eventi’.

Visite fiscali Inps: ecco quando il controllo orario è vietato

Nessun cambiamento relativo all’unione tra settore pubblico e privato per le fasce orario di reperibilità. I due settori restano così diversificati. Per il settore pubblico, le fasce di reperibilità riguardano 7 ore giornaliere, suddivise nella mattina dalle 9 alle 13; e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Tali fasce orarie restano in vigore anche per i giorni festivi e non lavorativi. Per il settore privato le fasce di reperibilità saranno comprese la mattina tra le 10 e le 12; mentre il pomeriggio tra le 17 e le 19.

Ci sono però dei casi in cui vige l’esenzione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali Inps.

  • Patologie gravi richiedenti terapie salvavita;
  • Causa di servizio riconosciuta (patologie che figurano nelle tabelle A ed E del Dp 834/1981);
  • Stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; pari o superiore al 67%.

Come si può notare, non rientrano tra i casi di esenzione le assenze causate da infortunio sul lavoro. Il comunicato che abbiamo sopra citato va a chiarire questa esclusione; affermando che su tale materia la competenza non è dell’Inps, bensì dell’INAIL.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
Tutti gli articoli di Daniele Sforza →