Malattia lavoro e indennità: periodo di prova va pagato, la sentenza

Pubblicato il 30 Agosto 2018 alle 01:40 Autore: Daniele Sforza
Malattia lavoro e indennità: periodo di prova va pagato

Malattia lavoro e indennità: periodo di prova va pagato, la sentenza.

Periodo di prova e malattia, spettano i giorni


Malattia lavoro e indennità: spetta anche durante il periodo di prova? Cosa dice la giurisprudenza in merito? La questione risulta leggermente complessa e per questo motivo vanno chiariti alcuni aspetti sull’argomento. Presupponiamo che un soggetto sia in prova per ottenere l’assunzione in un ufficio. E che durante questo periodo di prova si ammali. Cosa accadrebbe? Il soggetto sarebbe trattato come gli altri dipendenti? Per certi versi no, ovviamente, ma per altri sì.

Malattia lavoro durante periodo di prova: scatta il licenziamento?

Ad esempio, un lavoratore assunto che si assenti per malattia, avrà diritto a mantenere il suo posto di lavoro al ritorno dalla malattia. Per quanto riguarda il soggetto in prova, invece, ci sono alcune correnti di pensiero che formulano diverse tesi. Da un lato il lavoratore in prova può essere licenziato; dall’altro il lavoratore potrebbe opporsi nel caso in cui non ci sia stato il tempo necessario per valutare le sue competenze. Mettiamo che il soggetto inizi la sua prova e due giorni dopo si assenti per malattia. A questo punto, terminato il periodo di prova e non essendo ancora rientrato il soggetto, il datore di lavoro potrebbe licenziarlo. Sarebbe legittimo? La risposta è negativa. Perché il lavoratore potrebbe contestare il fatto che, causa malattia, non ci sia stata nessuna prova effettiva. In soccorso arriva la sentenza della Corte di Cassazione n. 402/1998 che riepiloga le sentenze precedenti.

Malattia lavoro: licenziamento lavoratore in prova, le sentenze

In questa si specifica che “nel periodo di prova non c’è il mero regime di libera recedibilità dal rapporto essendo comunque consentito entro certi limiti un sindacato sulle ragioni del recesso che diventa più incisivo ove insorgano speciali ragioni di tutela del lavoratore”. Quindi si fa riferimento alla sentenza della Cassazione n. 4669 del 21 aprile 1993. In cui si ribadisce come il recesso del datore di lavoro “deve essere collegato all’esito dell’esperimento”; ovvero all’esito del periodo di prova. Così il lavoratore “può dedurre la nullità del licenziamento provando il positivo superamento dell’esperimento e l’imputabilità del recesso a un motivo estraneo e quindi illecito”.

Concetto ribadito anche dalla sentenza n. 9797 del 9 novembre 1996. “L’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del contratto; il licenziamento è legittimo ove il lavoratore non dimostri il positivo superamento dell’esperimento; nonché l’imputabilità del recesso a un motivo estraneo e perciò illecito”. Nella chiosa della sentenza si ribadiva il principio decisionale secondo il quale spetta al lavoratore licenziato in periodo di prova dimostrare che il recesso è avvenuto per un motivo estraneo all’esperimento lavorativo. Ciò porta a dimostrare che il licenziamento dopo un periodo di prova non effettuato interamente risulta essere illegittimo perché la prova non è stata effettuata.

Tutto questo non trova però testo stando alla sentenza della Cassazione n. 12814/1992, secondo la quale la malattia va a sospendere il periodo di prova. Pertanto, l’assunzione durante il periodo in cui il lavoratore in prova è malato non può essere (tacitamente) confermata; proprio perché il periodo di prova viene “congelato”. Resta comunque il principio di coerenza contrattuale per agire nei termini del licenziamento. Tutto dipende anche dalle regole interne con riferimento alla contrattazione collettiva del comparto.

Malattia lavoro e indennità: va pagato il periodo di prova?

Nel mare giurisprudenziale in cui ci si può naturalmente smarrire, resta però in piedi una domanda: l’indennità di malattia spetta anche al lavoratore in prova? La risposta è affermativa.

Innanzitutto va precisato che l’Inps paga la malattia solo ad alcune tipologie di lavoratori coperti dall’assicurazione legata alla malattia. Tra questi spiccano tutti gli operai, gli impiegati del settore terziario; i lavoratori agricoli; i Co.Co.Co iscritti alla Gestione Separata; i lavoratori dello spettacolo, quelli marittimi, gli apprendisti. In questi casi il datore di lavoro “anticipa” l’indennità, trattenendola poi come “conguaglio” al momento del pagamento dei contributi Inps.

Di contro l’Istituto paga direttamente l’indennità ad altre tipologie di lavoratori. Come ad esempio i lavoratori agricoli a tempo determinato e quelli stagionali; nonché ai dipendenti che lavorano in aziende sottoposte a procedura concorsuale e a chi è andato in malattia prima del fallimento dell’azienda. Per gli impiegati non del settore terziario, occorre guardare al contratto collettivo di riferimento. Si precisa che si parla di malattie e/o infortuni avvenuti al di fuori del campo lavorativo; in caso contrario, infatti, la materia sarebbe di competenza dell’Inail.

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Cosa dice il Regio Decreto Legge n. 1825/24

Quindi, tornando alla domanda di cui sopra, come riporta La Legge Per Tutti, si deve fare riferimento a un vecchio decreto del 1924, che risulterebbe “applicabile” nel caso l’indennità di malattia non sia prevista dall’Inps o dal contratto collettivo di riferimento che riconduca la questione al datore di lavoro. Infatti, qualora il contratto collettivo preveda la tutela solo dei lavoratori non in prova in caso di malattia, si potrebbe fare riferimento al succitato decreto del ’24.

Nell’articolo 6 si legge quanto segue. “Nei casi di interruzione di servizio dovuta a infortunio o malattia, il principale conserverà il posto al dipendente per il periodo di 3 mesi (anzianità non superiore a 10 anni); 6 mesi (anzianità superiore a 10 anni)”. Nel primo caso l’impiegato avrà diritto a retribuzione piena nel primo mese e al 50% nei successivi due. Nel secondo caso, l’intera retribuzione spetterà solo nei primi 2 mesi e scenderà al 50% per i mesi successivi. Il riferimento è solo per gli impiegati e l’indennità è a carico del datore di lavoro.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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