Tfr e Tfs con licenziamento illegittimo, come funziona la liquidazione

Pubblicato il 14 Settembre 2018 alle 00:30 Autore: Daniele Sforza
Tfr e Tfr: licenziamento illegittimo, come funziona

Tfr e Tfs con licenziamento illegittimo, come funziona la liquidazione.

Licenziamento illegittimo e TFS-TFR


Cosa succede al Tfr o Tfs in caso di licenziamento illegittimo? Come funziona la liquidazione? Innanzitutto bisogna determinare quando il licenziamento risulta illegittimo. Questo può accadere quando un dipendente viene licenziato in base a ragioni discriminatorie. Che possono derivare dal colore della pelle, dalla sua nazionalità, dalla presenza di un handicap, dall’età. Ma il licenziamento è illegittimo anche quando la lavoratrice o il lavoratore è prossimo al matrimonio oppure in gravidanza e post-gravidanza. Altri casi di illegittimità sopraggiungono quando il presunto motivo soggettivo o giusta causa del licenziamento siano in realtà non considerati tali dal giudice. Il riconoscimento del licenziamento illegittimo porta dunque al reintegro del lavoratore e al risarcimento economico per il danno sofferto durante il periodo di allontanamento dal lavoro. Questo è stato stabilito con l’entrata in vigore del Jobs Act. Ma cosa cambia con il Decreto Dignità?

Tfr e licenziamento illegittimo: liquidazione, come funziona

Il trattamento di fine rapporto è la corresponsione economica che il datore di lavoro è tenuto a dare al lavoratore nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto è caratterizzato da un importo che si matura ogni anno; e il cui calcolo poggia sulle basi dell’ultima retribuzione di riferimento. In caso di licenziamento illegittimo le strade da percorrere sono due. Il reintegro o la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro. In entrambi i casi il datore di lavoro è tenuto a risarcire economicamente il lavoratore temporaneamente allontanato. Tale risarcimento corrisponde a un preciso numero di mensilità, con l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr come base. Più precisamente l’indennità dovrà costituire un importo “pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio”; limitatamente tra un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24. Come vedremo in seguito, il Decreto Dignità ha modificato il numero delle mensilità. In ogni caso, per avere luogo l’illegittimità dovrà essere stata espressa in sede giudiziale.

È possibile anche esercitare il diritto di opzione. Come riferisce La Legge Per Tutti, “questo consiste nella risoluzione definitiva del rapporto lavorativo accompagnata dal pagamento di una indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr”. Vien da sé che il Tfr è un termine che ricorre spesso. Ma a differenza dell’indennità di cui sopra, il trattamento di fine rapporto va erogato solo quando il rapporto di lavoro cessa definitivamente. Ma come funziona in caso di reintegro?

Aumento stipendio non vale per la liquidazione. Il calcolo.

Tfr e licenziamento illegittimo: reintegro, cosa succede

Come scritto sopra, il Tfr va corrisposto solo nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. In caso di reintegro sul posto di lavoro, dunque, il rapporto professionale non è terminato, ma prosegue. E allora cosa succede in questo caso? Il Tfr eventualmente erogato va restituito? Sì. Proprio in virtù del fatto che il rapporto di lavoro prosegue e dunque il Tfr continua a maturare. La cosa certa, come racconta la più recente giurisprudenza, è che il Tfr va restituito solo quando il reintegro sul posto di lavoro è sicuro; quando invece sia ancora incerta, il dipendente può trattenere il Tfr. Salvo restituirlo quando è ormai ufficiale la prosecuzione del rapporto di lavoro precedentemente interrotto.

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Tfr e licenziamento illegittimo: cosa cambia con il Decreto Dignità

Con il recente Decreto Dignità sono cambiate alcune cose in merito al licenziamento illegittimo; soprattutto in merito all’indennità di risarcimento. Quest’ultima infatti aumenta d’importo, in quanto è il numero delle mensilità (minimo e massimo) a incrementare. Se prima si era parlato di un minimo di 4 e di un massimo di mensilità, con il Decreto Dignità i limiti aumentano rispettivamente a 6 e 36 mensilità.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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