Tempi sfratto esecutivo abitazione: numero giorni e come allungarli

Pubblicato il 20 Giugno 2019 alle 17:39 Autore: Claudio Garau

Cos’è uno sfratto esecutivo dall’abitazione e a cosa è mirato. Qual è la tempistica e come allungare il numero di giorni entro cui andare via.

Tempi sfratto esecutivo abitazione: numero giorni e come allungarli
Tempi sfratto esecutivo abitazione: numero giorni e come allungarli

A volte può apparire necessario o utile, per l’affittuario moroso e non in regola con il pagamento dei canoni di locazione, allungare i tempi dello sfratto esecutivo dall’abitazione. Il caso più frequente è quello legato alla volontà di cercare, nel frattempo, un nuovo alloggio, magari a casa di un amico o di un parente. Vediamo di seguito cosa dice la legge circa le modalità con cui allungare i tempi dello sfratto.

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Sfratto esecutivo: cos’è?

Il cosiddetto sfratto per morosità, ovvero per mancato versamento dei canoni pattuiti (secondo la prassi almeno due mensilità), è quella procedura che dà al locatore il diritto di mandare via dall’abitazione, il conduttore resosi inadempiente rispetto all’obbligo di pagare il canone.

Da un punto di vista giudiziario, è una procedura, nella generalità dei casi, veloce e caratterizzata da tempistiche più brevi di quelle delle cause ordinarie. Anzi, se il chiamato in causa (l’inquilino moroso) non si presenta all’udienza per lo sfratto esecutivo, oppure se comparendo, non si oppone, il giudice convaliderà subito lo sfratto, che sarà esecutivo (comportando il rilascio dell’immobile, anche coattivo) dopo un mese.

Vediamo, a questo punto, con quali metodi è possibile allungare i tempi dello sfratto.

Come allungare i tempi dello sfratto?

Una delle più tipiche strade per allungare i tempi dell’uscita di casa, è quella di non ignorare l’atto di intimazione del proprietario (con cui il procedimento giudiziario è avviato) e presentarsi all’udienza dal giudice. In queste circostanze sarà possibile infatti fare opposizione allo sfratto, contestandone i presupposti e le ragioni evidenziate dal locatore. Sarà auspicabile, comunque, affidarsi ad un valido avvocato e avvalersi di prove scritte che testimonino la fondatezza della propria pretesa di restare nell’appartamento.

Le norme consentono anche la cosiddetta opposizione tardiva allo sfratto, cioè dopo l’udienza di convalida. Ma questo soltanto se l’inquilino riesce a provare che la conoscenza della procedura non è avvenuta prima, per un vizio nella notificazione degli atti.

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Inoltre, per allungare i tempi dello sfratto esecutivo, è possibile anche un altro comportamento. Si può infatti andare all’udienza di convalida suddetta e, invece che fare opposizione, ammettere il proprio debito nei confronti del proprietario dell’abitazione e, contestualmente, domandare al giudice un termine per il pagamento, entro cui adempiere all’obbligazione.

Insomma, nessuna opposizione poco utile laddove la morosità sia lampante, piuttosto un tentativo di arrivare ad un compromesso. Il magistrato potrà, eventualmente, concedere un periodo entro cui provvedere, fino ad un massimo di 90 giorni ed, in caso di malattie gravi, disoccupazione o altre oggettive difficoltà, anche 120 giorni.

In alternativa, è anche possibile fare leva, servendosi ovviamente di un bravo avvocato dato che sono questioni tecniche, su eventuali errori o inesattezze formali nella stesura degli atti della controparte oppure nella procedura di notificazione degli atti.

Ove rilevate astutamente dall’interessato, potranno comportare un allungamento dei tempi dello sfratto esecutivo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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