Incidente stradale: responsabilità pedone col cellulare all’80%, la sentenza

Pubblicato il 12 Luglio 2019 alle 16:17 Autore: Claudio Garau

Il pedone imprudente che attraversa le strisce parlando al cellulare, è responsabile dell’incidente stradale che provoca.

Incidente stradale: responsabilità pedone col cellulare all’80%, la sentenza

È interessante segnalare una recente sentenza, la quale ha stabilito che, in caso di incidente stradale, sarà in gioco una responsabilità del pedone, pari all’80%. Ciò laddove questi attraversi le strisce pedonali mentre parla al cellulare, causando quindi – per l’imprudenza – uno scontro con un auto che sopravviene o comunque un incidente stradale. Vediamo di seguito cosa è utile sapere in proposito.

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La sentenza del Tribunale di Trieste: qual è il principio che afferma

Il principio giurisprudenziale che si desume dalla sentenza in oggetto, la n. 380 del 2019 del tribunale di Trieste, sicuramente sarà utile in casi simili futuri. Pertanto, se un pedone attraversa la strada, occupato in una conversazione telefonica e noncurante di ciò che succede attorno a lui, è comunque responsabile dell’incidente stradale e del suo investimento. Ciò in quanto, non rispettando le comuni regole di prudenza che riguardano anche un qualsiasi pedone, costituisce un ostacolo improvviso ed imprevedibile per un qualsiasi conducente (anche accorto e vigile), tanto da non poter essere oggettivamente evitato.

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Responsabilità del pedone nell’incidente stradale: la ricostruzione dei fatti

Il Tribunale di Trieste, nella ricostruzione dei fatti di causa, ha anzitutto richiamato quanto affermato dall’art. 2054 c.c. (“Circolazione di veicoli“). Tale articolo, infatti, sancisce che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“. Ma la prova liberatoria di cui all’articolo suddetto, non deve essere obbligatoriamente fornita in via diretta; ovvero dimostrando di avere adottato una condotta esente da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada.

Tale prova può anche emergere dall’accertamento che il comportamento colposo della vittima (ovvero la persona che parla al cellulare o comunque lo utilizza distraendosi) abbia costituito il fattore causale esclusivo e determinante dell’evento dannoso. Tale evento risulta, pertanto, inevitabile da parte dell’automobilista, facendo riferimento alla situazione concreta della circolazione e alla correlata impossibilità di agire prontamente per evitare l’incidente stradale o l’investimento.

Insomma, occorrerà che il guidatore dimostri in tribunale, che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulle strisce pedonali e sulla sua traiettoria di guida, ha reso inevitabile l’incidente stradale, in base alla ricostruzione delle circostanze concrete del fatto. In conclusione, il Tribunale di Trieste ha sentenziato l’attribuzione della colpa all’80% al pedone e il per il rimanente 20% all’automobilista.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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