Disconoscimento firma e differenza con querela di falso. I tratti essenziali

Pubblicato il 18 Luglio 2019 alle 12:57 Autore: Claudio Garau

Che cosa sono il disconoscimento firma e la querela di falso, quali sono i tratti essenziali e qual è la differenza tra essi.

Disconoscimento firma e differenza con querela di falso. I tratti essenziali

La differenza tra il disconoscimento della firma altrui e la querela di falso può apparire un argomento tecnicistico, per non dire cavilloso, da meri “addetti ai lavori”. Ma non è esattamente così. Ci sono aspetti o dettagli pratici che è consigliabile che anche qualunque cittadino o uomo medio tenga ben presente. Vediamoli.

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Disconoscimento firma: qual è il contesto?

Prima di addentrarci nella summenzionata differenza, è opportuno capire, quanto meno in sintesi, cosa sia il disconoscimento firma e la querela di falso. Con la prima espressione intendiamo, appunto, l’ipotesi per la quale un soggetto fa una dichiarazione con cui nega di aver mai apposto la sua firma o sottoscrizione ad un documento. Come si può ben capire, la portata del disconoscimento firma è potenzialmente molto estesa, potendo riguardare tutti i contratti stipulati tra privati (ad esempio quelli di compravendita).

La finalità è piuttosto chiara: se è vero che con la firma, l’autore fa propri i contenuti e le dichiarazioni contenute nel documento firmato, è altrettanto vero il disconoscimento firma è mirato a sortire l’effetto opposto, vale a dire a contestare alla radice le domande e le pretese di chi intende far valere o avvalersi delle dichiarazioni contenute nel documento.

E, particolare non di poco conto, la scrittura privata (e firmata) fa piena prova in tribunale. Insomma, ogni dichiarazione sottoscritta può essere usata contro colui che l’ha firmata, al fine di vedersi dal giudice riconosciute le proprie ragioni, evidentemente (anche) fondate su un certo documento, firmato dal soggetto contro cui si agisce in tribunale.

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Querela di falso: di che si tratta?

La querela di falso, invece, opera su un piano diverso rispetto al caso del disconoscimento della scrittura privata. Infatti, la querela di falso è un vero e proprio procedimento giurisdizionale – contrariamente a quanto si potrebbe ritenere a prima vista – di natura civilistica, mirato a far accertare e dichiarare dal giudice, nel processo, la falsità di un atto, ovvero di un documento che, altrimenti, sarebbe pregiudizievole o comunque dannoso per la parte che intende far valere la querela.

È da rimarcare che la querela di falso è proponibile soltanto contro gli atti che hanno forza privilegiata rispetto a tutti gli altri, ossia che provengono da un pubblico ufficiale e che quindi sono caratterizzati da quella che è detta “pubblica fede”. Il procedimento è finalizzato a sottrarre all’atto il valore di prova giudiziaria che, altrimenti, sarebbe pregiudizievole per chi agisce. Insomma, la querela di falso serve a togliere la validità di prova all’attestazione fatta dal pubblico ufficiale. Molteplici le possibili applicazioni pratiche della querela di falso: ad esempio è possibile attivarla contro una multa stradale o un’attestazione di un postino, di un dipendente pubblico, di un notaio, di un ufficiale giudiziario, di un addetto del fisco.

La differenza tra i due istituti

Chiariti i contenuti del disconoscimento della scrittura privata e della querela di falso, è facile capire qual è la differenza tra essi. Anzitutto il disconoscimento è una dichiarazione unilaterale dell’interessato, mentre la querela di falso si concretizza in un iter giurisdizionale su cui si esprime il giudice. Inoltre, il disconoscimento mira a far perdere al documento, fin da subito, il valore di prova; la querela di falso agisce invece in seconda battuta, secondo un iter giudiziario, e verso una firma comunque data per riconosciuta.

In altre parole, è possibile che il riconoscimento espresso o tacito della scrittura privata possa comportare, poi, la querela di falso. Anzi, la scrittura privata (riconosciuta) può essere contestata soltanto attraverso l’iter della querela di falso. Infatti la firma apposta, ad un qualsiasi documento o contratto, in presenza di un notaio (pubblico ufficiale) viene così autenticata, e per contestarla, l’unico possibile mezzo è proprio la querela di falso.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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