Denuncia, querela e procedimento penale: la differenza e cosa cambia

Pubblicato il 12 Giugno 2019 alle 14:08 Autore: Claudio Garau

Cosa intende la legge vigente per denuncia e per querela e quali sono le principali differenze tra i due concetti del diritto penale.

Denuncia, querela e procedimento penale: la differenza e cosa cambia
Denuncia, querela e procedimento penale: la differenza e cosa cambia

Una fondamentale distinzione del diritto penale è quella tra denuncia e querela. Sebbene nel linguaggio proprio degli articoli di cronaca, questi due termini sono spesso usati come sinonimi, in realtà intendono concetti ben distinti. Vediamo di che si tratta.

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Denuncia: che cos’è secondo la legge penale?

La denuncia è un atto giuridico formale attraverso cui chiunque porta a conoscenza dell’Autorità, un fatto di cui abbia avuto notizia e per la quale è prevista la procedibilità d’ufficio. Insomma, tramite denuncia, polizia giudiziaria e Procura della Repubblica vengono a conoscenza di un fatto che può costituire reato, ricevono quindi la cosiddetta “notizia di reato”. Alcuni specifici soggetti, come i membri della polizia giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, hanno il dovere di farne, in ogni caso, denuncia in forma scritta. Ciò in modo che l’ufficio del Pubblico Ministero possa attivarsi penalmente.

Per ciò che invece attiene ai privati, si tratta di mera facoltà o possibilità, non di obbligo. Ne consegue che, in base al dettato dell’art. 333 del Codice di Procedura Penale, il privato cittadino che abbia notizia di reato perseguibile d’ufficio, può (e non deve) farne denuncia. Il privato che intende far denuncia, la espone oralmente o in forma scritta, tramite avvocato o personalmente, al PM oppure ad un ufficiale appartenente alla polizia giudiziaria.

Ciò che è importante sottolineare è che, nel caso di denuncia, il PM che identifichi gli elementi tipici di un reato procedibile d’ufficio, avvia il relativo iter, senza bisogno di una eventuale volontà concorde del privato denunciante (la quale può coincidere con la persona offesa dal reato stesso). In sostanza, occorre che il PM scorga nella denuncia, la commissione di un fatto di una certa gravità ed allarme sociale che, come tale, giustifichi l’iniziativa della Procura, a prescindere dalla volontà del privato. Sintetizzando, il diritto penale distingue i reati perseguibili d’ufficio (tramite denuncia) e i reati perseguibili con querela. Vediamo, a questo punto, in cosa consiste la querela.

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Querela: che cos’è secondo la legge penale?

Il legislatore ha stabilito che, potersi avere un procedimento penale in merito a specifici reati (come ad esempio quello di furto o di lesioni personali), sia necessario fare querela. Essa può essere definita come la dichiarazione di volontà, attraverso la quale la persona offesa da un reato domanda all’autorità giudiziaria di procedere contro chi ha commesso il fatto penalmente rilevante. In pratica, rappresenta una condizione di procedibilità, da cui le norme fanno dipendere la perseguibilità di alcuni reati. Deve trattarsi, in particolare, di reati caratterizzati dall’esser commessi in danno del singolo e non della collettività. In quanto tali, affinché si attivi una causa penale, occorre appunto la querela. Rispetto alla denuncia, la querela non contiene soltanto la descrizione del fatto, ma anche la volontà che si proceda.

Anche la querela può esser presentata oralmente o in forma scritta, di persona o con avvocato, alle stesse autorità cui si può presentare denuncia. Una ulteriore differenza è, invece, che la querela può essere fatta entro il limite perentorio di tre mesi dalla scoperta del fatto che costituisce reato. Inoltre, il diritto di querela viene meno laddove vi sia stata rinuncia da parte del soggetto cui spetterebbe l’esercizio. Può anche succedere che il querelante ritiri la querela: può quindi decidere di non voler più perseguire penalmente l’autore del reato. Ciò, ovviamente, non è possibile in caso di denuncia.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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