Falso d’autore: significato, reati e cosa vuol dire. Ecco cos’è utile sapere

Pubblicato il 16 Luglio 2019 alle 14:50 Autore: Claudio Garau

Falso d’autore: come concretamente si esprime e quali conseguenze penali comporta. Qual è la legge a cui fare riferimento e chi è sanzionato.

Falso d'autore significato, reati e cosa vuol dire. Ecco cos'è utile sapere
Falso d’autore: significato, reati e cosa vuol dire. Ecco cos’è utile sapere

I falsi d’autore, vista la periodicità di notizie e fatti di cronaca che ne parlano, non passano mai di moda. Vediamo allora che cos’è effettivamente un falso d’autore e se comporta conseguenze a livello penale per l’autore del falso.

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Falso d’autore: di che si tratta?

Pur non essendo un’opera originale, il falso d’autore è un’opera ben congegnata e realizzata. In effetti al mondo esistono persone talmente abili nelle tecniche pittoriche, da riuscire a ricreare opere praticamente identiche a quelle dell’autore originale. Così abili da pensare di far fruttare economicamente questa loro “dote”. Ed infatti comunemente si parla di “falso d’autore”, proprio per sottolineare che non si tratta di una banalissima copia, bensì di una vera e propria riproduzione fedele all’originale, realizzata da quello che può comunque definirsi, a suo modo, un’artista (pur senza inventiva e originalità dato che comunque si tratta di opera copiata). Questa copia di un dipinto celebre, utilizzata per ovvi motivi commerciali e quindi per incassare denaro dalla vendita, facendo credere che sia un prodotto di un celebre pittore, non è però esente da conseguenze legali. Vediamole.

Quali sono le conseguenze legali?

Al di là delle considerazioni tecniche ed artistiche, un falso d’autore, pur essendo un’opera comunque apprezzabile, viola la legge. Insomma, si contrappone alle norme relative al copyright, vale a dire il diritto d’autore riconosciuto ad ogni opera originale e frutto dell’attività intellettuale di una persona. Il copyright da una parte, assicura che una data opera sia ricondotta univocamente al suo autore, dall’altra invece consente di ottenerne un guadagno.

Pertanto i falsari, se da una parte possono pensare di far fruttare la loro abilità, dall’altra rischiano grosso: il d. lgs. n. 42 del 2004 (il cosiddetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), infatti, all’art. 178 (“Contraffazione di opere d’arte“) punisce chi realizza falsi d’autore, con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099. Insomma, la legge vigente sanziona tutti coloro che, per motivi di profitto (indebito), alterano, riproducono o copiano un’opera artistica (solitamente di pittura, ma anche sculture e opere di altro tipo, come oggetti di antichità).

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Ma bisogna stare ben attenti: la legge infatti non punisce soltanto l’autore ovvero il falsario, ma anche chi, pur non avendo partecipato materialmente all’attività di contraffazione, mette comunque in commercio esemplari falsi, spacciandoli però per autentici (e conoscendone la natura “non originale”). La pena è la stessa prevista per il falsario (multa e reclusione).

Ci sono circostanze, però, in cui il falso d’autore non comporta conseguenze penali. Infatti, la legge consente la libera circolazione e vendita del falso d’autore, laddove sia dichiarato espressamente, nell’esposizione o vendita, che l’opera non è originale, bensì una riproduzione fedele. Ciò attraverso annotazione scritta sull’opera non originale, oppure con dichiarazione formale. Laddove insomma sia stato emesso un certificato di falso d’autore, nessuno rischia nulla.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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