Danno da vacanza rovinata: che cos’è e come farlo valere. La guida

Pubblicato il 16 Agosto 2019 alle 12:54 Autore: Claudio Garau

Danno da vacanza rovinata: di che si tratta, a quali norme di legge è collegato e come far valere il risarcimento danni in questi casi.

Danno da vacanza rovinata: che cos’è e come farlo valere. La guida

Nel periodo estivo, tra le varie voci di danno che possono rilevare in una eventuale controversia in tribunale, ce n’è una tipicamente legata a questa stagione dell’anno. Si tratta del cosiddetto danno da vacanza rovinata. Vediamo allora in che cosa esattamente consiste e come poter ottenere tutela risarcitoria per esso.

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Danno da vacanza rovinata: di che si tratta? da che cosa è integrato?

Il danno da vacanza rovinata, in verità, è una tipologia di danno che dà luogo ad una perdita o pregiudizio sia patrimoniale, che non patrimoniale ovvero morale, non solo per il turista, ma anche per il viaggiatore in generale. Infatti il d. lgs. n. 62 del 2018, prevede una tutela indirizzata non esclusivamente al turista consumatore, bensì – in senso più ampio – anche nei confronti della persona che viaggia per ragioni professionali e lavorative (infatti anch’esso dalla legge è considerato “viaggiatore”).

Tale tipologia di danno da vacanza rovinata costituisce fonte di stress e turbamento psicologico, derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore o venditore. Tipici i casi di alberghi e altri servizi legati al pacchetto acquistato, nelle reali condizioni, non corrispondenti a quanto promesso in sede di stipula del contratto. È chiaro che la legge, anche in queste circostanze, prevede opportune garanzie e tutela per il turista o viaggiatore per lavoro.

In particolare, rileva l’art. 47 del Codice del Turismo (intitolato proprio “Danno da vacanza rovinata“), il quale dispone che il turista o viaggiatore possa domandare, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto stipulato in precedenza, un risarcimento del danno da vacanza rovinata, correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Ciò nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile (“Importanza dell’inadempimento“).

In sé, questa tipologia di danno da vacanza rovinata – come sopra accennato – attiene non soltanto ad aspetti di perdita patrimoniale (ad es. esborso dei costi sostenuti per albergo e viaggi), ma anche e soprattutto a quelli non patrimoniali. Infatti il legislatore tutela il turista o viaggiatore anche sul piano della perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza danneggiata da terzi. Pensiamo ad esempio a chi fa un lavoro molto stressante o usurante tutto l’anno e non aspetta altro che passare due settimane di ferie, in vacanza e relax. 

In altre parole, il danno da vacanza rovinata è una tipologia particolare rispetto ai danni alla persona. In sostanza, le occasioni di svago e di relax sono fatte rientrare (anche) negli interessi non patrimoniali, tutelati e risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c. (recante il titolo “Danni non patrimoniali“), il quale ammette il risarcimento della lesione o del danno non economico.

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Come ottenere il risarcimento e come funziona l’onere della prova

Dal punto di vista della dimostrazione delle proprie legittime pretese, il turista o viaggiatore è obbligato – essendo in gioco un inadempimento del venditore o organizzatore – a provare il contratto di viaggio, allegando tutte le circostanze che consistono in una difformità rispetto a quanto in precedenza pattuito (ad es. con foto, filmati o testimonianze). Il tour operator, da parte sua, onde evitare di pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento, dovrà dimostrare di aver pienamente rispettato il contenuto del contratto.

Non appena l’interessato si accorga di un danno legato ad un disservizio o lacuna organizzativa, nella località di vacanza, è tenuto a fare immediato reclamo al tour operator a cui si è rivolto. Ciò anche attraverso un messaggio di posta elettronica o con fax. In caso di mancata risposta e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile fare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o pec, segnalando al tour operator “l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello promesso o pubblicizzato” e chiedendo contestualmente il relativo ristoro per il danno da vacanza rovinata, patrimoniale e morale, patito.

Da un punto di vista pratico, è sempre preferibile e consigliabile allegare alla domanda in oggetto, le prove delle difformità rispetto al contratto, attraverso, video, foto, filmati e testimonianze di terzi. Sarà inoltre opportuno tenere con sè documenti come il contratto di vendita del pacchetto, scontrini e ricevute.

Occorre rimarcare che, però, la richiesta di risarcimento per legge, si prescrive in un anno dal ritorno dalle vacanze o dal viaggio, termine entro il quale sarà ammesso rivolgersi al Tribunale competente, per il risarcimento danni in questione.

Posto che il danno da vacanza rovinata non è solo patrimoniale, ma anche morale, occorre capire come il giudice può quantificarlo. La giurisprudenza ritiene che il meccanismo di calcolo funzioni applicando l’equità, ovvero la discrezionalità del giudice, nel valutare il caso concreto, in base alla risultanze di causa (come ad esempio l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi).

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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