Ricorso multa per mancata contestazione immediata, quand’è possibile

Pubblicato il 11 Settembre 2019 alle 13:59 Autore: Claudio Garau

Ricorso multa per mancata contestazione immediata: qual è il contesto di riferimento e il punto della giurisprudenza in proposito. Come effettuarlo.

Ricorso multa per mancata contestazione immediata, quand'è possibile
Ricorso multa per mancata contestazione immediata, quand’è possibile

Secondo le norme contenute nel Codice della Strada, la contestazione dell’infrazione alle regole sulla circolazione dei veicoli, va fatta nell’immediato, attraverso una pattuglia delle forze dell’ordine che fermi l’automobilista e gli faccia notare l’errore appena commesso (consentendogli tra l’altro di controbattere con eventuali motivi di difesa, come ad esempio lo stato di necessità).

Tuttavia non è sempre così, in quanto il Codice della Strada ammette, in specifici casi, anche la contestazione differita. Vediamo allora di fare chiarezza e di capire quando il guidatore può fare ricorso multa per mancata contestazione immediata.

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Ricorso multa e contestazione differita: quando?

La legge vigente, riguardo alla cosiddetta contestazione differita, è tassativa, essendo eccezione alla regola generale della contestazione immediata. In queste circostanze, l’automobilista scopre di esser stato multato (ricevendo di fatto la multa a casa), soltanto nei successivi 90 giorni dall’infrazione: questo è infatti il termine di notifica della multa. Tra i pochi casi in cui vale questo tipo di contestazione, ricordiamo – a scopo esemplificativo – le ipotesi dell’impossibilità di raggiungere un auto che va troppo veloce (e ogni tentativo di raggiungerla, da parte della polizia, sarebbe fonte di rischio di incidente).

Oppure le ipotesi dell’automobilista che passa con il semaforo rosso o fa un sorpasso non consentito; oppure ancora i casi in cui l’infrazione è individuata attraverso apposite apparecchiature (come ad esempio i telelaser o gli autovelox).

Il punto della giurisprudenza e come fare ricorso

I giudici certamente ammettono la possibilità di fare opposizione con ricorso multa, per mancata contestazione immediata. In altre parole, ammettono che, in un secondo tempo, possa essere data ragione all’automobilista sanzionato. La tesi della giurisprudenza sul tema, infatti, sancisce che il verbale di contestazione differita (recapitato a casa del multato), deve indicare non soltanto il riferimento alla specifica ipotesi tassativa di legge, per cui vale la contestazione differita, ma anche e soprattutto deve indicare le ragioni effettive che hanno giustificato il differimento della contestazione.

In altre parole, le forze dell’ordine debbono sempre giustificare l’eccezione alla regola generale, in quanto – teoricamente – il guidatore dovrebbe essere sempre messo in condizione di difendersi immediatamente e subito dopo l’infrazione, sottolineando eventuali cause di forze maggiore o stato di necessità (che hanno condotto alla violazione). Laddove invece nel verbale di multa ci sia solo uno scarno richiamo a norme del Codice della Strada, senza spiegazione delle ragioni del differimento, tale verbale dovrà considerarsi illegittimo, con la conseguenza che l’automobilista non dovrà pagare nulla.

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Insomma in queste circostanze, non certo remote (non tutti i membri delle forze dell’ordine si ricordano che scrivere un verbale di infrazione comporta anche l’indicazione degli specifici motivi), il guidatore potrà fare ricorso multa, con buone probabilità che il giudice gli dia ragione.

Dal punto di vista della tempistica per fare ricorso multa, al fine dell’opposizione contro la mancata contestazione immediata, ci sono 60 giorni dalla notifica della contravvenzione, se si intende agire innanzi al Prefetto, oppure 30 giorni nel caso l’automobilista si rivolga al Giudice di Pace. È consigliabile – nei casi di contestazione differita – rivolgersi a quest’ultimo, in quanto a differenza del Prefetto – che opera un mero controllo di legittimità – il giudice di Pace è tenuto a svolgere un controllo di merito, e quindi più ampio.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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