Abbandono rifiuti in strada: reato, pene e cosa si rischia. Ecco cosa sapere

Pubblicato il 12 Settembre 2019 alle 15:40 Autore: Claudio Garau

Abbandono rifiuti: qual è la fonte normativa di riferimento e di quale illecito si tratta. Chi sono i soggetti punibili e quali sanzioni si rischiano

Abbandono rifiuti in strada reato, pene e cosa si rischia. Ecco cosa sapere
Abbandono rifiuti in strada: reato, pene e cosa si rischia. Ecco cosa sapere

Abbandono rifiuti in strada: reato, pene e cosa si rischia. Ecco cosa sapere

Parliamo di un reato di certo assai sgradevole, nei confronti della comunità che vive in un certo territorio. Pensiamo ad esempio ad un quartiere cittadino molto popolato o ad un grosso centro urbano: si tratta dell‘illecito rappresentato dall’abbandono dei rifiuti in strada. Vediamo allora quali sono le sanzioni e che cosa si rischia.

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Abbandono rifiuti: la disciplina di riferimento

In materia di abbandono rifiuti, fonte normativa essenziale è il Testo Unico Ambientale (T.U.A.), detto anche “Codice dell’ambiente“. Esso corrisponde al decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale, ad esempio in materia di elettrosmog, aree protette, rumore ecc.

Per ciò che attiene all’argomento qui in esame, la disciplina dell’abbandono rifiuti si rintraccia in tre articoli del T.U.A.: l’art. 192 ne chiarisce la fattispecie (divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo) e tratta dei doveri conseguenti ed accessori (ordinanza sindacale di rimozione) all’applicazione delle sanzioni previste dagli art. 255 (sanzione amministrativa, se l’abbandono è commesso da una persona fisica) e 256, comma 2 (sanzione penale, se commessa da una persona giuridica).

Il caso dell’abbandono rifiuti è dato dalla sua occasionalità (anzi sarebbe più corretto parlare di “abbandono o deposito non autorizzati ed occasionali di rifiuti”) e dalla sua natura di reato di pericolo, come fatto notare dalla Corte di Cassazione. In una sua sentenza del 2012, infatti, la Suprema Corte sancisce che, in caso di abbandono rifiuti, “l’offesa al bene giuridico protetto consiste in un nocumento potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato, e può parlarsi di “pericoloquando, secondo un giudizio ex ante e secondo la migliore scienza ed esperienza, appare probabile che dalla condotta consegua l’evento lesivo“.

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Le sanzioni previste: chi sono i soggetti punibili e cosa si rischia

Il decreto legislativo n. 152 citato, è stato progettato nell’intento specifico di migliorare la qualità della vita e proteggere l’ambiente; è ovvio pertanto che preveda anche delle sanzioni non lievi per chi si rende responsabile dell’illecito dell’abbandono rifiuti. Come accennato, prevede delle punizioni ad hoc agli artt. 255 e 256 comma 2. Nel primo articolo, è configurata espressamente un’ipotesi di illecito amministrativo: è infatti sanzionata, con una pena pecuniaria oscillante tra i 300 e i 3.000 euro, la condotta di chi abbandoni o depositi rifiuti ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione delle regole sancite dal Codice stesso.

La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora i rifiuti siano pericolosi. Ciò che preme sottolineare è che tale previsione di illecito amministrativo prende in considerazione chiunque. Pertanto senza richiedere in capo al soggetto agente una specifica qualifica soggettiva, il quale può essere qualsiasi comune cittadino che abbandoni propri rifiuti.

Ben differente è l’ipotesi prevista e sanzionata dal comma 2 dell’art. 256: essa infatti, non è un illecito amministrativo, bensì penale e lo testimonia il fatto che sono previste le pene dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di abbandono rifiuti non pericolosi; in caso lo siano, le pene sono aumentate. Tecnicamente, al comma 2 abbiamo un reato proprio, vale a dire un reato che può essere commesso soltanto da chi ha una particolare qualifica o funzione. Ed infatti, l’articolo in oggetto sanziona espressamente i titolari di imprese e/o responsabili di enti, che abbandonino o depositino in modo incontrollato rifiuti.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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