Condivisione screenshot pubblica e privata: sanzioni e cosa si rischia

Pubblicato il 24 Settembre 2019 alle 19:40 Autore: Claudio Garau

Condivisione screenshot pubblica e privata: di che si tratta e quali sono gli eventuali profili di responsabilità penale che entrano in gioco.

Condivisione screenshot pubblica e privata sanzioni e cosa si rischia
Condivisione screenshot pubblica e privata: sanzioni e cosa si rischia

La condivisione screenshot è diventata, nel corso degli anni, una pratica diffusissima per tutti coloro che utilizzano chat e social network per le comunicazioni virtuali con altre persone. Vediamo però se ci sono eventuali profili di responsabilità penale, in caso di condivisione screenshot in ambito pubblico o privato, e pertanto quali rischi possono entrare in gioco.

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Condivisione screenshot: di che si tratta?

Uno screenshot, in italiano traducibile con il termine fermo-immagine, schermata, o cattura dello schermo, indica ciò che è visualizzato in un certo istante sullo schermo di un monitor, di un televisore o di un qualunque altro dispositivo video. In pratica con lo screenshot una data immagine viene salvata e conservata, per le motivazioni più disparate. Oggigiorno la condivisione screenshot tra utenti internet è, come accennato sopra, un’abitudine molto diffusa; specialmente da parte di chi, ad esempio, legge un commento o visualizza una certa immagine su un social network e intende condividerla con altri (perché magari si riferisce ad una frase arguta o ad una immagine umoristica) e da parte di chi, in una chat privata con un amico o conoscente, si imbatte in dichiarazioni o foto che, per pettegolezzo, intende poi condividere con altri. Ebbene, in questi casi è legittimo chiedersi se colui che, originariamente, aveva postato un certo contenuto, su chat pubblica o privata, può chiedere la rimozione di quanto ri-pubblicato oppure, addirittura, un risarcimento danni.

Ci sono conseguenze legali?

La questione è concreta ed indubbiamente diffusa: su internet esiste una sorta di diritto di ripensamento, per il quale l’autore di un contenuto pubblicato, può legittimamente decidere, in un secondo tempo, di cancellarlo. Tuttavia la condivisione screenshot può far sì che una certa immagine o testo circoli sul internet o nelle chat private, anche dopo la cancellazione.

Dal punto di vista delle dinamiche processuali e del valore probatorio di questo o quell’elemento, va detto che lo screenshot e la condivisione screenshot sono pratiche che possono essere facilmente contestate in giudizio, con il risultato di non entrare a far parte del materiale probatorio, in quanto tale decisivo per il giudizio finale. Tuttavia c’è chi magari si domanda legittimamente se possono comunque esserci profili di illegalità per chi deliberatamente fotografa immagini o testi pubblicati su chat pubbliche o private e le inoltre a soggetti terzi.

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In caso di condivisione screenshot fatta su chat pubbliche o social network, la regola generale di contratto tra utente e sito web, è che l’utilizzatore accetta la possibilità che quanto da egli stesso scritto o pubblicato sia condiviso da altri utenti nel corso del tempo e che, quindi, rimanga presente su internet anche dopo l’eventuale cancellazione del contenuto originale. In linea generale, non esistono norme specifiche che vietino la condivisione screenshot e la ripubblicazione di contenuti di altri, pur contro la volontà di questi. E ciò anche nel caso in cui lo screenshot possa arrecare eventuali danni all’immagine o reputazione dell’autore del contenuto. Infatti per legge, il reato di diffamazione è integrato da offese pronunciate da terze persone e non dalla stessa vittima, il cui contenuto pubblicato sul web è semplicemente ri-pubblicato tale e quale. Si potrà parlare di diffamazione sul web, laddove una persona esprima un giudizio denigratorio e offensivo su un’altra persona non presente e il suo messaggio sia inoltrato a più persone. Tipico il caso dell’offesa all’uomo politico o ad un VIP.

Per ciò che riguarda le chat private, profili di illegalità non sussistono in via generale. Insomma registrare una comunicazione, fare screenshot e condividerli con amici, è pienamente legale. Il reato di violazione di corrispondenza sussiste soltanto quando l’autore è un intruso, non autorizzato alla lettura, e non un amico o comunque il destinatario della posta. La violazione della privacy o riservatezza è tuttavia punita e scattano profili di responsabilità penale, laddove in caso di condivisione screenshot, sia visibile il numero di telefono del mittente o altri dati personali e sensibili. Infatti per qualunque trattamento di dati personali, è necessario il consenso dell’interessato (ciò in base alla disciplina del Codice della Privacy).

Concludendo, il Garante della Privacy, qualche anno fa, ha affermato che nel caso in cui il mittente di una qualsiasi comunicazione privata, specifica che un certo contenuto è riservato, il suo contenuto non potrà essere condiviso con terzi, neanche con screenshot.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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