Riscaldamento centralizzato: orari per legge e giorno accensione per regione

Pubblicato il 17 Ottobre 2019 alle 14:03 Autore: Claudio Garau

Riscaldamento centralizzato: quali sono gli orari e le date previsti dalla legge a seconda della zona climatica. Ecco come non sbagliarsi.

Riscaldamento centralizzato orari per legge e giorno accensione per regione
Riscaldamento centralizzato: orari per legge e giorno accensione per regione

Con la stagione autunnale e poi invernale, si ripresenta la questione del riscaldamento centralizzato e degli orari da rispettare per l’accensione degli impianti, nella totalità degli edifici condominiali. Vediamo allora di fare chiarezza e di capire quali sono gli orari per legge e il giorno d’accensione per regione.

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Riscaldamento centralizzato: le norme rilevanti e le zone climatiche

Le fonti di riferimento, in materia di riscaldamento centralizzato, sono la legge e i regolamenti condominiali specifici. Forse non tutti sanno che è proprio la normativa nazionale in merito, a stabilire la durata giornaliera di accensione del riscaldamento, ma per quanto attiene alla disciplina degli orari effettivi di accensione, essa spetta alle decisioni dell’assemblea condominiale e al regolamento interno.

Tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato, presenti negli edifici condominiali italiani, si basano sul funzionamento di una sola caldaia, collocata, nell’ipotesi più tipica, nel seminterrato all’interno delle aree comuni del caseggiato. Da qualche anno, per tutti gli appartamenti interessati dal riscaldamento centralizzato, è necessario per legge l’utilizzo di valvole termostatiche su ogni termosifone. In caso di violazione di tale dovere, la sanzione pecuniaria può arrivare anche a 2.500 euro.

La legge vigente sul tema pone dei limiti specifici, in base ai periodi dell’anno e alla zona climatica in cui si trovano gli immobili, dalla quale dipendono gli orari di accensione e di spegnimento dei termosifoni. È chiaro che l’intento del legislatore è quello di contenere i consumi energetici per poter attuare un effettivo risparmio.

Come accennato, rileva il concetto di zona climatica: essa non è altro che una particolare porzione del territorio della penisola, caratterizzata da una specifica temperatura media annua. In Italia ne sono state individuate 6 (dalla A alla F) come indicato qui, e a ciascuna fanno capo tutta una serie di Comuni e Province. In relazione a ciascuna zona climatica, è stata conseguentemente fissata una durata massima di accensione dei termosifoni.

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Date e orari di accensione degli impianti: quali sono?

Vediamo a questo punto come sono regolati date ed orari di accensione del riscaldamento centralizzato. Abbiamo, ad esempio, che la zona A, quella più a Sud (di Lampedusa per intenderci), avrà il primo dicembre come data di accensione degli impianti e il 15 marzo come data di spegnimento, mentre province come quelle di Latina, Napoli o Bari dovranno rispettare le date 15 novembre – 31 marzo. Altre zone d’Italia, tradizionalmente fredde durante l’inverno come ad esempio le province di Milano, Bologna o Venezia, avranno più libertà, potendo attivare l’impianto a partire dal 15 ottobre, e spegnerlo il 15 aprile. Le province della zona F, ovvero quelle di Belluno, Cuneo e Trento avranno libertà assoluta e non dovranno rispettare alcuna data.

Ecco uno schema riassuntivo delle date di accensione, di spegnimento e dei limiti giornalieri di orario:

  • zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo (6 ore al giorno);
  • zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo (8 ore al giorno);
  • zona C: dal 15 novembre al 31 marzo (10 ore al giorno);
  • zona D: dal 1° novembre al 15 aprile (12 ore al giorno);
  • zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore al giorno);
  • zona F: nessun limite.

La temperatura massima di riscaldamento centralizzato, per legge, non può oltrepassare i 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi in eccesso per case, scuole ed uffici; per gli edifici industriali il limite scende a 18 gradi. Gli impianti vanno accesi dopo le 5 del mattino e spenti dopo le 23. In conclusione, sono comunque possibili deroghe al regime appena visto, su decisione del Sindaco ed in caso di eventi climatici imprevisti come un’improvvisa nevicata.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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