Lavoro intermittente: cos’è e a che serve. Le applicazioni pratiche

Pubblicato il 22 Novembre 2019 alle 18:05 Autore: Claudio Garau

Lavoro intermittente: di che si tratta di preciso e a chi è rivolto? In quali casi è utilizzato e quando invece è vietato?

Lavoro intermittente cos'è e a che serve. Le applicazioni pratiche
Lavoro intermittente: cos’è e a che serve. Le applicazioni pratiche

Il lavoro intermittente, a seguito dell’introduzione del decreto Dignità – voluto fortemente dall’esponente M5s Di Maio – e delle conseguenti modifiche al contratto di lavoro a tempo determinato, è tornato ad essere un’opportunità concreta per molte aziende. Vediamo allora che cos’è di preciso, quando è opportuno utilizzarlo e la finalità.

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Lavoro intermittente: cos’è? quando utilizzarlo?

Abbiamo accennato al decreto Dignità non a caso: infatti, a seguito di tale provvedimento, il datore di lavoro che assume un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato, deve contestualmente specificare la causale dell’assunzione a termine, con la dettagliata elencazione dei motivi che hanno impedito di assumere la risorsa a tempo indeterminato.

Ebbene, tale “reintroduzione” – non è infatti una novità – della causale nei contratti a termine, ha fatto sì che molte aziende, ora, prendano in maggior considerazione l’opzione della sottoscrizione di un contratto di lavoro intermittente, laddove ne emerga l’utilità. Pertanto, quando servirsi di tale accordo tra datore di lavoro e dipendente?

La risposta è semplice: in tutte le circostanze in cui le imprese cercano personale che lavori per esse, in modo discontinuo o frazionato nel tempo, per alcuni mesi all’anno ad esempio. Pensiamo ai lavoratori del settore turistico o alberghiero o a quelle grandi aziende che hanno picchi di lavoro soltanto per alcuni mesi all’anno e che, in quel lasso di tempo, hanno bisogno di forze supplementari come ulteriori operai e magazzinieri.

Il lavoro intermittente, detto anche lavoro a chiamata o “job on call”, è una tipologia contrattuale inserita dalla Riforma Biagi del 2003. Esso in pratica comporta precarietà nella vita del lavoratore intermittente e, certo, può ritenersi una tipologia praticabile, in mancanza di alternative più convenienti, sia per l’impresa che per il lavoratore. Secondo il Jobs Act del 2015, tale contratto può essere definito come il patto scritto, stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, nel corso del tempo.

A chi serve questo contratto?

A questo punto la domanda è legittima: a chi serve questo contratto? Ebbene, oltre alle accennate imprese che hanno bisogno di più lavoratori sono per alcuni periodi dell’anno, tale lavoro intermittente può servire a chi vuole “arrotondare” la pensione oppure ai giovani universitari che vogliono mantenersi agli studi, ovvero tutti coloro che non cercano in quel particolare lavoro intermittente, il modo per arrivare – come si suol dire – alla fine del mese con i conti e le spese domestiche in regola.

Si tenga presente comunque che sono i CCNL dei vari settori, a disciplinare, formalmente e per iscritto, i casi di ricorso al contratto di lavoro intermittente (senza limiti di età). Tuttavia, indipendentemente da disposizioni ad hoc contenute nella contrattazione collettiva, vale la regola generale, in tema di lavoro intermittente, per la quale è sempre ammissibile l’assunzione di soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. Ciò a riprova dello specifico target del lavoro intermittente, ovvero giovani studenti e pensionati.

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Il limite temporale e i divieti

Come ormai appare chiaro, il lavoro intermittente contiene diversi limiti di applicazione, e tra essi il limite temporale è quello forse più incisivo. Infatti, la legge attuale fissa un limite massimo di giorni, superati i quali è vietato fare ricorso al lavoro intermittente: con l’eccezione degli ambiti del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è consentito sulla base di un lasso di tempo di lavoro non superiore a quattrocento giornate di attività professionale in tre anni solari. In altre parole, pertanto, le giornate di lavoro annuali, non devono oltrepassare il numero di 133. Se il limite temporale è superato, il rapporto di lavoro si trasforma in automatico in rapporto full time e indeterminato.

Concludendo, ci sono ipotesi in cui il ricorso al lavoro intermittente è vietato dalla legge. Si tratta delle sostituzioni di chi fa sciopero; dei casi di imprese che hanno svolto licenziamenti collettivi, nei sei mesi precedenti, di dipendenti che svolgevano compiti riferibili al contratto intermittente teoricamente utilizzabile; delle imprese che praticano una sospensione del lavoro o la cassa integrazione guadagni con diminuzione dell’orario di lavoro; e dei datori di lavoro che non hanno adempiuto all’obbligo della valutazione rischi a tutela della salute e sicurezza del personale impiegato in azienda. In caso di utilizzo del lavoro intermittente pur con il divieto, scatta – anche in queste circostanze – l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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