Radiografia obbligatoria per incidenti stradali: come funziona e chi la fa

Pubblicato il 17 Dicembre 2019 alle 13:55 Autore: Claudio Garau

Radiografia obbligatoria in caso di incidenti stradali: in qualci circostanze è obbligatoria per ottenere il risarcimento danni, secondo la Cassazione?

Radiografia obbligatoria per incidenti stradali come funziona e chi la fa
Radiografia obbligatoria per incidenti stradali: come funziona e chi la fa

Ancora una volta, la Corte di Cassazione – con una sua recente ordinanza – offre un utilissimo contributo ed orientamento per ciò che attiene i casi concreti. In particolare, ha sancito che, in tema di danno micropermanente a seguito di incidente stradale, è necessario svolgere esami diagnostici ad hoc, ovvero una radiografia obbligatoria, laddove le lesioni patite siano difficilmente accertabili da una ordinaria visita dal medico. Insomma, soltanto così – afferma la Cassazione – la vittima dell’incidente potrà ottenere il risarcimento danni dalla società assicurativa, per quanto subito. Vediamo più da vicino la questione.

Se ti interessa saperne di più sul danno da vacanza rovinata, cos’è e come farlo valere, clicca qui.

Radiografia obbligatoria: le ragioni e la modifica dell’orientamento della Cassazione

In effetti il contributo giurisprudenziale della Suprema Corte si inserisce in un contesto in cui la legge n. 27 del 2012 ha reso oggettivamente più difficili i risarcimenti per incidente stradale. Infatti, tale legge ha inciso sul Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209 del 2005), dando una formale definizione di danno biologico, ma soprattutto stabilendo che le lesioni di lieve entità (cioè quelle con danno biologico fino al 9%) – ovvero le suddette lesioni micropermanenti – le quali non siano clinicamente accertabili in modo obiettivo, non possono mai giustificare un risarcimento per danno biologico permanente. Ciò a meno che l’interessato non faccia svolgere degli accertamenti della microlesione con esami specifici come la radiografia obbligatoria suddetta.

In precedenza, la Cassazione aveva dato un’interpretazione più “flessibile” della riforma citata, in modo da venire incontro – in qualche modo – alle legittime pretese di chi ha comunque subito un danno da incidente stradale, seppur lieve (tipici i casi del “colpo di frusta”). Tale Corte sostenne infatti la necessità di una mera dichiarazione del medico, ovvero un’attestazione o certificato comprovante la lesione (anche la microlesione sotto il 9% di danno biologico) della vittima di incidente, indipendentemente dall’effettuazione o meno di una radiografia obbligatoria.

Se ti interessa saperne di più circa l’assicurazione per furti in casa, cos’è, come funziona e cosa copre, clicca qui

Recentemente, come accennato, la linea interpretativa della Cassazione è cambiata, avvicinandosi al dettato normativo della riforma citata. Menzioniamo le significative e chiare parole usate da questo giudice, le quali non necessitano di particolari parafrasi: “In tema di risarcimento del danno micropermanente, l’accertamento della lesione dell’integrità psicofisica deve avvenire secondo criteri medico–legali rigorosi ed oggettivi: al riguardo, l’esame clinico strumentale non è l’unico mezzo probatorio utile per il riconoscimento della lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico-legale“. Due insomma le strade da percorrere, per poter sperare di ottenere un risarcimento danni in tribunale:

  • accertamento della microlesione tramite visita medico legale;
  • eventualmente, se ciò non bastasse, un esame più approfondito, rappresentato dalla radiografia obbligatoria o da altro esame diagnostico (i cosiddetti esami clinici strumentali)

Concludendo, la radiografia obbligatoria sarà una vera e propria prova del danno, di cui il giudice dovrà certamente tener conto al momento della decisione sul risarcimento: sarà opportuno quindi procurarsi tali esami al più presto possibile, ovvero alla prima occasione utile dopo l’incidente e, in ogni caso, prima dell’inizio dell’iter delle udienze in tribunale.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →