Morso cane: diritti vittima, a chi rivolgersi e quando il risarcimento?

Pubblicato il 2 Marzo 2020 alle 14:40 Autore: Claudio Garau

Morso cane: ecco le regole di riferimento. Quali sono i diritti della vittima? come può tutelarsi? La quantificazione del danno

Morso cane diritti vittima, a chi rivolgersi e quando il risarcimento
Morso cane: diritti vittima, a chi rivolgersi e quando il risarcimento?

Essere feriti da un morso cane, non è purtroppo un’eventualità remota. In un parco della propria città, in una qualsiasi via del proprio quartiere, se non addirittura nel giardino condominiale, è certamente possibile che un quadrupede, non controllato a dovere dal proprio padrone, si avvinghi al malcapitato di turno, con il rischio di lesioni anche profonde e di finire all’ospedale con alcune settimane di prognosi. Tuttavia, anche in queste circostanze, la legge vigente tutela la persona lesa: vediamo come.

Se ti interessa saperne di più sui cani pericolosi, quali sono in Italia, qual è la normativa vigente e quali sono gli obblighi del padrone, clicca qui.

Morso cane: cosa rischia il padrone?

Sgomberiamo subito il campo dai dubbi: chi è proprietario di un cane (o detentore di esso) è sempre responsabile degli eventuali danni a cose e persone da esso prodotti, se non si attiene agli obblighi di vigilanza e controllo, disposti dalla legge. Pertanto, il proprietario dell’animale risponde per danni ed è tenuto al risarcimento laddove riveli una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza e imperizia nella custodia del cane stesso.

D’altra parte l’art. 2052 del Codice Civile (“Danno cagionato da animali“) è piuttosto chiaro: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“.

Appare il caso di rimarcare che per “danni cagionati da animali” il legislatore intende quelli causati da un fatto autonomo del cane, indipendentemente dal comando o dalla guida del padrone o detentore dell’animale.

Come previsto dalla disposizione citata, il proprietario può sfuggire all’attribuzione di responsabilità, se riesce a dimostrare che il fatto dell’aggressione, è stato dovuto a quel che è definito “caso fortuito”, ovvero una circostanza eccezionale, inevitabile e imprevedibile. In altre parole, il padrone è scagionato se prova di aver comunque adottato tutte le necessaria precauzioni, ovvero il guinzaglio e la museruola, se doverosa per l’indole del cane. La stessa Corte di Cassazione, in una sua sentenza, ha avuto modo di chiarire che la responsabilità del proprietario (o detentore) non è mai assoluta e non è mai presunta a priori, ma va vagliata ed acclarata caso per caso: il padrone insomma non è responsabile se il cane ha una reazione improvvisa, che non poteva in alcuna maniera essere prevista ed evitata.

La legge prevede, in caso di morso cane, due possibili tipologie diverse di responsabilità, quella civile e quella penale: vediamole separatamente.

Quali sono le responsabilità?

Come appena anticipato, il padrone/proprietario/detentore dell’animale potrebbe essere ritenuto responsabile per danni a cose e lesioni a persone, sotto un duplice piano, civile e penale. La prassi giurisprudenziale, inoltre, ci insegna che si può essere responsabili sia se il fatto dell’aggressione è avvenuto in un momento in cui l’animale era al guinzaglio del padrone, sia – a maggior ragione – se il fatto è avvenuto dopo la fuga o lo smarrimento dello stesso.

Responsabilità penale

Sul piano penale, il soggetto che custodisce l’animale, risponde a titolo di colpa, se è stato imprudente o negligente e non ha controllato a dovere l’animale; risponde invece a titolo di dolo laddove ha deliberatamente indotto l’animale ad azzannare qualcuno. In ogni caso, risponde sia dei danni alle cose, sia delle lesioni alle persone. La vittima del morso cane potrà allora rivolgersi alla Procura della Repubblica o alle forze dell’ordine e fare querela entro 3 mesi dal fatto (per l’illecito penale di “lesioni personali colpose”) contro il padrone dell’animale: in tale atto sarà narrato il fatto dell’aggressione e sarà richiesto di punire il responsabile.

Rimarchiamo questo aspetto: laddove a seguito di querela, scatti il processo penale, la vittima dovrà costituirsi parte civile, al fine del risarcimento danni. E – dettaglio non meno rilevante – laddove sia in gioco anche un’azione civile, questa resterà sospesa fino alla pronuncia del giudice penale, il quale potrebbe decidere per il versamento di quella che è chiamata “provvisionale“, vale a dire una porzione dell’ammontare totale del risarcimento, che sarà poi stabilito in sede civile. In ogni caso, in sede penale, il proprietario rischia una pena detentiva fino a tre mesi ed una sanzione pecuniaria fino a 390 euro.

Responsabilità civile

Da un punto di vista meramente civilistico, il proprietario dell’animale potrebbe essere ritenuto responsabile dei danni morali e fisici, prodotti dal morso cane e dalla sua condotta. In pratica, l’aggredito dovrà provare il nesso di causalità tra morso e lesione, mentre il proprietario – per non esser ritenuto responsabile – dovrà provare invece la sussistenza del citato caso fortuito, ovvero inevitabile ed imprevedibile. Saranno ovviamente i dettagli delle varie circostanze concrete dell’accaduto, a far propendere o meno per l’attribuzione di responsabilità al padrone. È chiaro che se viene provato che è stato l’aggredito a irritare o stuzzicare l’animale, il proprietario non sarà ritenuto responsabile. L’azione risarcitoria andrà comunque esercitata entro 5 anni dal fatto dell’aggressione.

Se ti interessa saperne di più sui droni, sugli obblighi di chi li utilizza e il nuovo regolamento UE, clicca qui.

Sottolineiamo inoltre che la vittima del morso cane può agire indifferentemente sia in sede civile, che in sede penale ed anche consecutivamente. Tuttavia, durante il processo penale, l’eventuale processo civile sarà sospeso fino alla pronuncia del giudice penale. La quantificazione del danno, laddove non vi sia accordo delle parti, sarà determinata dal giudice, anche con il supporto di un perito che valuti l’entità della lesione. E per la quantificazione rileveranno altresì le tabelle previste per gli incidenti stradali, infortuni sul lavoro ecc. frutto del tribunale di Milano, e gli eventuali certificati medici e del pronto soccorso, che indicano lesioni e durata della prognosi, e che quindi vanno conservati dall’aggredito.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →