Assegno scoperto o cabriolet: come si recuperano i soldi e a chi rivolgersi

Pubblicato il 17 Marzo 2020 alle 16:55 Autore: Claudio Garau

Assegno scoperto o cabriolet: come tutelarsi e quali rimedi la legge offre al creditore beneficiario per ottenere quanto indicato nel mezzo di pagamento

Assegno scoperto o cabriolet come si recuperano i soldi e a chi rivolgersi
Assegno scoperto o cabriolet: come si recuperano i soldi e a chi rivolgersi

Come tutti i correntisti sanno o dovrebbero sapere, il rischio di imbattersi in un assegno scoperto o cabriolet è sempre dietro l’angolo. Vediamo di seguito quali procedure la legge consente al beneficiario dell’assegno, ovvero cerchiamo di capire come è possibile recuperare i soldi da un assegno scoperto, scansando il pericolo di perdere il denaro cui si ha diritto.

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Assegno scoperto: che cos’è di preciso?

Prima di chiarire che deve fare il beneficiario in queste situazioni, facciamo chiarezza sul cosiddetto “assegno scoperto”. Esso altro non è che un assegno di fatto “non pagabile“. Tale tipo di assegno – detto anche a vuoto, cabriolet o senza provvista – rappresenta un titolo di credito per cui colui che ha diritto e può incassare la correlata somma, ma che scopre in un secondo tempo che sul conto corrente del traente (colui che ha emesso il titolo di pagamento), non ci sono adeguati fondi in denaro per saldare l’importo indicato nel titolo di pagamento.

In altre parole, il beneficiario, “vittima” di un assegno scoperto, viene formalmente pagato con un titolo di questo tipo, si reca in banca per riscattare la somma e scopre invece che, in sostanza, non ci sono i soldi per coprire quella somma. La banca è così costretta a non ultimare la transazione, dato che emerge la mancanza di denaro sul conto corrente del traente, che è “in rosso”.

Come accennato, oggigiorno avere a che fare con un assegno scoperto è una circostanza tutt’altro che rara, come dimostrano peraltro i dati ISTAT e Unioncamere, che testimoniano la diffusione degli assegni a vuoto nella penisola. Anzi talvolta si è trattato e si tratta di illeciti integranti il reato di truffa, ai danni di ignari correntisti vittime di raggiri milionari. Tanto basta a ricordarsi di avere sempre cautela e prestare attenzione laddove si tratti di transazioni aventi ad oggetto assegni. Tuttavia la legge prevede strumenti per tutelarsi.

Come tutelarsi e recuperare i soldi?

Veniamo ora alla questione chiave: come riscattare la somma oggetto del nostro diritto di credito? Ebbene, oggigiorno, dati i rischi collegati all’assegno scoperto, in molti frequentemente accettano esclusivamente altri tipi di pagamento. Insomma, si tutelano a priori contro il pericolo che non vi sia sufficiente denaro sul conto del traente. Come? Ecco di seguito gli strumenti principalmente utilizzati:

  • bancomat
  • bonifico
  • carta di credito
  • assegno circolare

In particolare l’assegno circolare rappresenta in sè una valida garanzia per il creditore, dato che la banca lo emette direttamente, a seguito del deposito della correlata somma per coprire immediatamente quanto incassabile dal beneficiario.

Se non è adottato uno di questi accorgimenti “a priori”, che fare in caso di assegno scoperto? Anzitutto, in queste circostanze, la filiale dell’istituto di credito comunica un avvertimento al suo cliente, rendendogli noto un termine per fronteggiare la copertura dell’assegno. In gergo tecnico, tale operazione si chiama “avviso di insoluto a prima presentazione”. Ma se tale primo avviso non viene considerato dal correntista che deve i soldi, l’assegno in oggetto è fatto pervenire al notaio per il protesto, ma non solo. Il traente che ha emesso un assegno a vuoto incappa in sanzioni di vario tipo, come quella del divieto dell’uso di carte di credito ed assegni, oltre che quella pecuniaria. Sarà poi segnalato alla Centrale Rischi Interbancaria, con il correlato inserimento del suo nome e cognome in una sorta di “black list” composta da soggetti che, a causa della loro condotta, non possono accedere a finanziamenti e mutui.

Il protesto e i passi che il creditore deve compiere

Il soggetto che, pur non avendo denaro sufficiente, emette un assegno, sarà gravato dalla procedura di protesto, con la correlata iscrizione al registro dei “protestati”. Insomma l’atto di protesto è quell’atto pubblico, redatto da un notaio, o da un ufficiale giudiziario o segretario comunale, con il quale è certificato ed attestato il mancato pagamento di un assegno presentato per l’incasso.

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Ma dal lato del creditore, come comportarsi? quali sono i passi da compiere?

  • anzitutto il creditore deve mettersi tempestivamente in contatto con il soggetto che ha emesso l’assegno scoperto, intimandogli di compiere al più presto gli atti idonei a saldare il suo debito;
  • se colui che ha emesso l’assegno, finalmente salda e di fatto copre senza indugio il “buco” lasciato dall’assegno scoperto, potrà evitare la menzione nell’elenco dei protestati; ma dovrà recarsi al più presto nella filiale del suo istituto di credito e pagare l’importo dovuto;
  • se il beneficiario si è già rivolto alla magistratura, è possibile ottenere l’interruzione, a fronte del “ravvedimento” del debitore. Ma la banca potrà far valere – nei confronti del traente che ha emesso l’assegno – una mora corrispondente al 10% dell’importo dell’assegno, in ragione del versamento avvenuto in ritardo;
  • se quanto appena detto, non fosse sufficiente a recuperare la somma, due potranno essere gli scenari:
    • entro 6 mesi dalla data di emissione dell’assegno, il creditore dovrà far valere la natura di titolo esecutivo dell’assegno. Tale natura comprova che all’assegno è collegato un credito. In quanto tale, permette al creditore di avviare un iter di pignoramento (esecuzione forzata), nei confronti dei beni del patrimonio del debitore, senza dover varcare le porte del tribunale e ottenere una sentenza di condanna in proprio favore;
    • dopo i 6 mesi dalla data di emissione, perde la sua forza di titolo esecutivo e diviene equiparabile ad una mera “promessa di pagamento del debitore”, che tuttavia è una prova scritta del credito. In queste ultime circostanze, il beneficiario dell’assegno sarà costretto a rivolgersi al giudice, per ottenere un decreto ingiuntivo fondato sulla prova scritta suddetta. A seguito di ciò, il debitore potrà opporsi al decreto ingiuntivo, dando luogo ad una vera e propria causa in tribunale; se non lo fa, il decreto diventa titolo esecutivo dopo 40 giorni e, pertanto, si può aprire nuovamente la strada del pignoramento verso colui che ha emesso l’assegno scoperto.

Concludendo, come dovrebbe essere ormai evidente, i rimedi per recuperare la somma dovuta, ci sono e sono più d’uno. In ogni caso però, nel caso il debitore non si ravveda tempestivamente e non paghi quanto dovuto, sarà necessario servirsi dell’assistenza di un avvocato, per avviare il pignoramento e, dopo i citati 6 mesi, l’iter per il decreto ingiuntivo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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