Contratto luce con inquilino irreperibile: ecco come chiuderlo

Pubblicato il 1 Aprile 2020 alle 16:55 Autore: Claudio Garau

Contratto luce e ipotesi dell’affittuario che se ne va di casa, risultando irreperibile: come può comportarsi il padrone di casa? Come disdire il contratto?

Contratto luce con inquilino irreperibile ecco come chiuderlo
Contratto luce con inquilino irreperibile: ecco come chiuderlo

Vogliamo qui di seguito affrontare una problematica tipica dei rapporti di affitto tra proprietario e inquilino, ovvero il caso del contratto luce con inquilino irreperibile. Non sono purtroppo rari infatti i casi in cui l’affittuario, avvicinandosi la data di scadenza del contratto di locazione, decida di non farsi più rintracciare diventando così, per la legge, “irreperibile”, ma lasciando le utenze attive. Tanti i motivi che possono spingere l’inquilino ad un tale comportamento, come ad esempio il fatto di non essere in regola con il pagamento dei canoni, lasciati insoluti. Vediamo allora che fare in queste circostanze e come chiudere il contratto luce di fornitura di energia elettrica.

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Contratto luce: come fare disdetta con inquilino irreperibile

Come appena accennato, sono ipotesi non infrequenti: l’affittuario aveva sottoscritto a suo nome un contratto di fornitura elettrica, ovvero un contratto luce, ma il proprietario è restato ignaro del nome del gestore, anche perché nella cassetta delle lettere non ci sono tracce delle bollette. Ciò nonostante, il padrone di casa vuole effettuare la disdetta del contratto luce facente capo all’inquilino fuggito. Due allora sono i possibili scenari, vediamoli separatamente:

  • il proprietario aspetta la notifica della prossima bolletta collegata al contratto luce, sottoscritto dall’inquilino. In questo caso, sarà agevole per il proprietario contattare la società fornitrice di energia elettrica ed avviare le operazioni di chiusura del contratto. E comunque, per il locatore non ci saranno rischi di conseguenze legali, dato che la morosità sarà riferita al conduttore, considerando che la bolletta è a quest’ultimo intestata (l’affittuario aveva infatti stipulato a suo nome il contratto luce);
  • tuttavia, potrebbe palesarsi una differente situazione: l’affittuario irreperibile ha già effettuato il cambio di residenza, in modo da avere la notifica delle bollette presso il nuovo indirizzo. In tali circostanze, il proprietario non può contattare la società di fornitura, secondo le modalità appena viste. Che fare? Ebbene, per effettuare la disdetta della precedente utenza è necessario compiere questi passaggi:
    • ottenere il cosiddetto “codice Pod“, ovvero un codice alfanumerico di 14 caratteri, che inizia con le lettere IT e individua in modo univoco il punto di prelievo dell’energia elettrica dalla rete nazionale. Di solito, è incluso nel primo foglio della bolletta di fornitura dell’energia elettrica, ma è possibile anche trovarlo sul display del contatore elettronico;
    • una volta conosciuto il codice Pod, il proprietario potrà fare domanda allo Sportello per il consumatore di energia (oppure al distributore dell’area interessata), indicando di voler sapere chi è il fornitore di energia elettrica: per questa via sarà possibile disdire il contratto luce.

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Permane, in ogni caso, la possibilità in capo al locatore di poter addebitare gli eventuali costi o danni all’inquilino, pur irreperibile. Certamente il proprietario avrà interesse a rintracciare l’inquilino fuggito, specialmente se è in debito di alcuni canoni mensili. Per trovarlo, l’interessato potrà effettuare una verifica al Comune dove risiedeva: gli addetti del Comune infatti potranno emettere un certificato in cui è indicata la nuova residenza o il nuovo Comune, in modo da risalire al nuovo indirizzo.

Concludendo, ricordiamo un dettaglio degno di nota: il proprietario non può comunque mai staccare arbitrariamente la luce all’inquilino moroso e irreperibile. Si tratterebbe infatti di una violazione delle comuni regole della legge: il proprietario potrebbe legalmente avvalersi piuttosto dell’iter di sfratto per morosità, di cui abbiamo già parlato qui con riferimento alla morosità incolpevole.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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