Sentenza di demolizione: esecuzione e quando scatta l’ordine

Pubblicato il 10 Aprile 2020 alle 16:11 Autore: Claudio Garau

Sentenza di demolizione: che cos’è per il diritto e cosa comporta per il condannato? Che fare se la parte soccombente non si adegua all’ordine?

Sentenza di demolizione esecuzione e quando scatta l'ordine
Sentenza di demolizione: esecuzione e quando scatta l’ordine

Il mondo giudiziario conosce vari tipi di sentenze, non solo quelle che impongono il risarcimento danni. Tra esse, vogliamo qui considerare la sentenza di demolizione, ovvero quel provvedimento del magistrato che impone a qualcuno la distruzione di un edificio costruito, andando contro all’apparato delle norme edilizie. Vediamo allora di seguito come funziona e quando scatta una sentenza di demolizione, in relazione al fenomeno dell’abuso edilizio, che nella penisola tocca percentuali non lontane dal 50% del patrimonio immobiliare in alcune regioni del Sud, come Calabria e Sicilia.

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Sentenza di demolizione: cos’è l’ordine di demolire e cosa comporta

Come accennato, se a seguito di quanto emerso in corso di causa, il giudice conclude che vi è stata una violazione delle norme edilizie, può optare per la sentenza di demolizione, al fine di riportare l’area in cui l’immobile è stato edificato allo stato precedente. Un vero e proprio ripristino allo status quo ante.

Si tratta insomma dell’ordine di demolire che scatta ad esempio laddove in giudizio si attesti che qualcuno ha edificato sopra un terreno di proprietà di terzi, oppure laddove è violata qualche norma di tutela paesaggistica.

Tuttavia bisogna distinguere la sentenza di demolizione da quella che constata l’effettiva demolizione dell’opera abusiva. Infatti, può ben darsi che la persona condannata a ripristinare la situazione precedente non si adegui alla sentenza di demolizione di sua spontanea volontà. In queste circostanze, il condannato e responsabile dell’abuso non rispetta il comando imposto dal giudice: questi infatti, nell’esercizio delle sue funzioni, può non solo imporre sanzioni o risarcimenti, ma anche imporre a qualcuno di fare o non fare qualcosa. E in queste circostanze il magistrato può imporre che la parte soccombente in giudizio demolisca il manufatto illegale.

Insomma, l’ordine di demolizione costituisce un caso assai diffuso e consueto di quello che nel gergo del diritto è detto risarcimento in forma specifica: il condannato è tenuto ad attuare uno o più atti che finalmente soddisfino le ragioni della parte cui il giudice ha dato ragione. In questi casi, infatti, non è opportuno il risarcimento in denaro, serve un ordine di demolizione contenuto nella sentenza di demolizione: con esso la parte soccombente dovrà ripristinare la situazione alle condizioni precedenti all’edificazione. In altre parole, il danno subito dalla parte lesa talvolta può essere riparato esclusivamente con uno o più gesti concreti, uguali e contrari, adottati dal condannato.

Chi è competente ad emettere l’ordine? che cosa si rischia?

Ricordiamo altresì che, laddove l’abuso abbia connotati rilevanti penalmente, sarà il giudice penale a disporre l’ordine di demolizione in una sentenza di demolizione ad hoc. Altrimenti, potrà emettere l’ordine anche la stessa Pubblica Amministrazione.

Sul piano dei rischi, si tratta di conseguenze non di poco conto per chi si rende responsabile di un’edificazione che integra il reato di abuso edilizio. Infatti, secondo quanto al D.P.R. n. 380 del 2001 (ovvero il Testo unico in materia edilizia), sono in gioco – a meno che il fatto dell’abuso non costituisca un illecito penale ancora più grave (e ferme restando le eventuali sanzioni di natura amministrativa) – le sanzioni dell’ammenda che può oltrepassare anche i 50 mila euro e l’arresto fino a due anni. In caso peraltro di lottizzazione abusiva a scopo edilizio, il giudice può ben disporre anche la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e di tutte le costruzioni abusivamente edificate.

Insomma, quanto basta ad indurre chiunque voglia occuparsi di costruire nuovi immobili a conoscere e rispettare la legge in materia edilizia. D’altra parte, coerentemente a quanto detto finora, il citato D.P.R. del 2001 dispone anche che, in ipotesi di abuso edilizio, il giudice penale nella sentenza di condanna includa altresì l’ordine di demolizione delle costruzioni abusive, laddove essa non sia già stata svolta (magari per un previo provvedimento della PA).

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Che fare se l’ordine non è spontaneamente eseguito?

Veniamo ora al punto cruciale: se la persona condannata dal giudice non esegue spontaneamente il comando di demolizione contenuto nella sentenza, cosa è possibile fare per riportare la situazione allo stato precedente?

Ebbene, com’è intuibile, se la parte soccombente non provvede autonomamente, il giudice opterà per l’esecuzione forzata anche contro la volontà del condannato che non si adegua, ma a sue spese. In pratica, laddove il responsabile dell’abuso non abbia spontaneamente rispettato l’ingiunzione a demolire, l’autorità giudiziaria potrà emettere l’ordine di esecuzione coattiva alla demolizione, che avverrà auspicabilmente con l’intervento di strumentazioni di imprese private che si occupano di demolizione di immobili.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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