Bolletta telefono mensile e come difendersi: vale il diritto di recesso?

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:19 Autore: Claudio Garau

Bolletta telefono mensile e cambiamento unilaterale di condizioni e clausole contrattuali: cosa dice in merito il Codice delle comunicazioni elettroniche?

Bolletta telefono mensile e come difendersi vale il diritto di recesso
Bolletta telefono mensile e come difendersi: vale il diritto di recesso?

Negli ultimi tempi ha tenuto banco lo scontro tra Agcom, società telefoniche e associazioni dei consumatori. Tema cruciale è stata la fatturazione sui 28 giorni dei consumi telefonici. Una vera e propria guerra – iniziata nel 2016 – con ricorsi al Tar, appelli e delibere revocate, che – in verità – ancora oggi non sembra essersi avviata del tutto ad una conclusione. Infatti, ora si affaccia un nuovo caso che delineerebbe un comportamento illegittimo dell’azienda telefonica. Facciamo allora il punto della situazione e vediamo più da vicino la questione bolletta telefono illegittima e come può l’utente tutelarsi.

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Bolletta telefono con fatture a 28 giorni: cosa ha stabilito il Consiglio di Stato

Come abbiamo accennato, il problema della condotta non sempre cristallina delle compagnie telefoniche non sembra aver trovato ancora una vera soluzione ed anzi bollette irregolari – almeno in alcuni circostanze – continuano ad essere emesse, nonostante quanto sancito dal Consiglio di Stato, e nonostante la stessa Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) abbia dichiarato l’illegittimità delle fatture a 28 giorni.

La questione gioca tutta sul criterio con cui è stabilita la periodicità di fatturazione, da parte delle compagnie telefoniche nei confronti degli utenti dei servizi. E pare non essere bastata la sentenza n. 879 del 2020, recentemente pronunciata, a mettere una pietra sopra a tutta la vicenda ed a ricondurre le compagnie telefoniche sulla retta via. Con tale sentenza, in particolare, il supremo organo della giustizia amministrativa ha riconosciuto il comportamento sleale delle società telefoniche, che in buona sostanza si sono arricchite in modo ingiustificato, alle spalle dei propri clienti, dando luogo a 13 fatture annuali ed illegittime, e non alle classiche 12 mensili. Questo giudice di fatto ha anche sancito il rimborso automatico di quanto versato, a causa di questo comportamento sleale.

Come avremo tra poco modo di vedere, il problema della periodicità di fatturazione ha ora assunto differenti contenuti.

Il nuovo caso delle bollette mensili e il Codice delle comunicazioni elettroniche

Come accennato, sembra che i rapporti contrattuali tra clienti e compagnie telefoniche non siano stati tutti ricondotti sui binari della piena legalità: recentemente, non pochi utenti di Wind Tre hanno fatto alcune segnalazioni, nelle quali fanno presente che la compagnia telefonica avrebbe cambiato, in modo unilaterale, le modalità di fatturazione del conto telefonico, passando da bimestrale a mensile anticipata (restando invece tale e quale il prezzo dell’offerta sottoscritta dal cliente). Ovviamente le segnalazioni degli utenti non sono rimaste lettera morta, ed anzi l’Unione Nazionale Consumatori – informata dei fatti – ha ritenuto di comunicare la situazione all’Autorità Antitrust.

Il punto cruciale è il seguente: sebbene la spesa rimanga la stessa, secondo la citata associazione consumatori, si tratta pur sempre di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, dato che in gioco c’è un cambio delle periodicità della spesa e della base di calcolo del prezzo (appunto si passa da due mesi ad uno). E tutto senza aver previamente consultato l’utente. Tanto basta insomma, per aversi un contratto modificato in modo arbitrario, da parte della società telefonica: se il consumatore non vuole aderire alla nuova proposta di modifica della bolletta telefono, sarà libero di rifiutarla ed anzi di recedere dal contratto di fornitura di servizio telefonico, ma senza penali.

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Questa tutela nei confronti del cliente della società telefonica che ha emesso la bolletta telefono, è prevista nel Codice delle comunicazioni elettroniche, ovvero il d. lgs. n. 259 del 2003, che infatti dispone: “Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni“. Mancherebbe insomma l’avviso della possibilità di recesso, non comunicato dalla società telefonica al cliente che ha ricevuto il messaggio dalla compagnia sulla modifica bolletta telefono. Concludendo, non resta che attendere come si esprimerà l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in merito al citato esposto dell’UNC, per capire come l’utente potrà difendersi al meglio in queste specifiche circostanze.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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