Diritto di recesso: come si esercita, cos’è e a chi spetta

Pubblicato il 10 Dicembre 2019 alle 15:45 Autore: Claudio Garau

Diritto di recesso: di che si tratta e quali fonti lo disciplinano. Qual è l’ambito di applicazione, come e quando si esercita.

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Diritto di recesso: come si esercita, cos’è e a chi spetta

Gli acquisti di beni di consumo sono qualcosa di assolutamente ordinario nella vita dei cittadini italiani, tuttavia gran parte dei consumatori ignorano qual è la portata reale dei diritti e delle tutele previsti dalla legge a loro favore. Nell’ambito delle compravendita assume particolare rilievo il cosiddetto diritto di recesso: vediamo allora più da vicino di che si tratta, chi può farlo valere e come si esercita.

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Diritto di recesso: di che si tratta?

Volendo dare una definizione sintetica di diritto di recesso, secondo quanto delineato dal Codice del Consumo, esso altro non è che il diritto riconosciuto a favore del consumatore di recedere – e quindi di venir meno a quanto pattuito in un contratto commerciale con un professionista. Tale recesso semplicemente si perfeziona nel momento in cui il consumatore cambia idea, e non è necessario pertanto rendere note motivazioni specifiche a fondamento del recesso. Ciò comporta che il consumatore non sia mai a rischio di pagare penali.

Per quanto attiene alle fonti normative che lo disciplinano, esse sono, come detto, Codice del Consumo ma anche Codice Civile, le quali dispongono una serie di regole di tutela a favore dei clienti consumatori, in base al luogo in cui l’operazione commerciale si svolge.

Per esempio, nell’ipotesi di compravendita a distanza (ovvero i casi di “Contratti negoziati fuori dai locali commerciali“) come gli ormai diffusissimi acquisti online, è concessa al privato consumatore tutta una serie di diritti supplementari rispetto a quelli già previsti nel Codice Civile. Basti pensare al cosiddetto diritto di recesso ad nutum, ovvero senza obbligo di dare spiegazione del perché di recede, oppure il diritto a ricevere – durante la fase delle trattative commerciali – tutte le informazioni utili in modo da poter decidere se è opportuno comprare o meno un determinato bene.

Diritto di recesso: qual è l’ambito di applicazione?

Il diritto di recesso è tipicamente esercitato nei casi di compravendita conclusa tra consumatore e professionista, ovvero le qualifiche delineate dal Codice del Consumo. Pertanto, il “consumatore” è colui che agisce per scopi estranei all’attività commerciale o professionale ed è orientato all’acquisto di beni o servizi, mentre è “professionista” colui che agisce per meri fini professionali o commerciali.

Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto dall’acquirente nei confronti del venditore e mai viceversa. Inoltre, il venditore è sempre obbligato per legge a comunicare al consumatore la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Il diritto di recesso del consumatore è ovviamente una possibilità eccezionale, che in qualche modo deroga alla disciplina generale e che è prevista a tutela della parte contraente che, a causa delle specifiche circostanze in cui è stato redatto il contratto, è in una posizione di debolezza rispetto all’altra. In materia di contratti del consumatore, oggi la fonte essenziale di riferimento è appunto il Codice del Consumo, che tratta di diritto di recesso dagli articoli 52 e seguenti. È da rimarcare che tale disciplina va tenuta ben separata da quella sul diritto di recesso unilaterale, previsto dal Codice Civile, il quale va espressamente pattuito dalle parti (art. 1373 “Recesso unilaterale“).

Quando è possibile esercitarlo?

Il diritto di recesso unilaterale previsto nel Codice del Consumo, non può essere esercitato con riferimento a qualsiasi contratto commerciale, ma esclusivamente in due particolari ipotesi:

  • se la compravendita viene effettuata al di fuori dei locali commerciali (ad esempio acquisti effettuati per strada o porta a porta)
  • se il contratto viene pattuito a distanza (come nel caso dei diffusissimi acquisti online o per televendite).

Tuttavia, occorre precisare che le garanzie contenute nel Codice del Consumo non valgono laddove la transazione commerciale, sebbene conclusa a distanza, sia caratterizzata dall’acquisto compiuto dal consumatore con partita IVA, in quanto egli è da ritenersi un “cliente professionista” e non un “consumatore finale”.

Come e quando esercitare il recesso?

Secondo il Codice del Consumo (art. 54), sono fondamentalmente due le modalità alternative con cui far valere il diritto di recesso:

  • utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, del Codice in oggetto;
  • oppure presentare una qualsiasi altra dichiarazione espressa della propria decisione di recedere dal contratto.

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Il termine entro il quale esercitare il diritto di recesso da un contratto commerciale a distanza o concluso fuori dei locali commerciali, ai sensi dell’articolo 52, è di quattordici giorni decorrenti, in ipotesi di contratti di servizi, dalla sottoscrizione del contratto o, in ipotesi di contratti di vendita di beni, dall’ottenimento, da parte del consumatore, del possesso fisico dei beni.

Concludendo, la comunicazione con cui si fa valere il diritto di recesso, in ogni caso, va fatta pervenire al venditore, prima della scadenza del periodo di recesso e l’onere della prova di avere correttamente esercitato il recesso grava sempre sul consumatore.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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