Una “piccola finanziaria” in arrivo

Pubblicato il 14 Gennaio 2011 alle 11:41 Autore: Francesca Petrini
Le possibili alleanze di Renzi

Così, nonostante l’iter di conversione del decreto in oggetto sia solo agli inizi, già alcune riflessioni costituzionali possono svolgersi. In particolare, l’articolo 1, concernente le c.d. proroghe di termini e “regimi giuridici” non onerose, fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza di quelle disposizioni che perderebbero la loro efficacia in data anteriore al 15 marzo 2011. Inoltre, al comma 2, la stessa norma prevede che “con  uno  o  più  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da adottare ai sensi  dell’articolo  17,  comma  3,   della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  di  concerto  con   il   Ministro dell’economia e  delle  finanze,  può  essere  disposta  l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ”. A riguardo, oltre a riflessioni sull’ancor più fondato dubbio di sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 77 della Costituzione, laddove si tratta di una sorta di proroga in procedendo, si rileva l’inidoneità dell’articolo 17, comma 3 a conferire un potere sostanzialmente delegificante, laddove sottrae al Parlamento la possibilità di prorogare le norme in scadenza dopo il 31 marzo 2011, attribuendo tale facoltà al Governo tramite l’utilizzo di regolamenti da adottare con “decreto ministeriale” sulle materie di competenza del ministro. Poiché fonte normativa gerarchicamente subordinata alla legge, i regolamenti governativi devono seguire un regime garantistico, dettato dallo stesso articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che al comma 2 impone l’adozione di Decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. Dunque, l’articolo 1, comma 2 del decreto milleproroghe deroga al regime generale di delegificazione dettato dalla stessa legge n. 400 del 1998, cui pure si richiama, configurando una probabile violazione costituzionale.

 

 


Art. 77 Cost.: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.

 Art. 15, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400: “I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai  sensi  dell’articolo  77  della  Costituzione sono presentati per l’emanazione  al  Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto-legge” e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie   di  necessità  e  di  urgenza  che  ne  giustificano l’adozione,  nonché  dell’avvenuta  deliberazione  del Consiglio dei ministri”.

 Art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: “Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati regolamenti nelle  materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al  ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la necessità’   di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione”.

Art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: “Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,  previa deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia,  che  si  pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono  emanati  i  regolamenti  per  la  disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le  quali  le  leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà  regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali regolatrici  della  materia  e  dispongono  l’abrogazione delle norme vigenti,   con   effetto   dall’entrata   in   vigore   delle   norme regolamentari”.

 

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L'autore: Francesca Petrini

Dottoranda in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparte, si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed ha conseguito il titolo di Master di II livello in Istituzioni parlamentari per consulenti d´Assemblea.
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