Licenziamenti e divieto: dal 18 agosto cessato il blocco. Cosa cambia?

Pubblicato il 20 Agosto 2020 alle 13:36 Autore: Claudio Garau

Licenziamenti e covid-19: dal 18 agosto non vale più il blocco generalizzato del recesso aziendale per motivi economici. Ecco le ragioni

Licenziamenti e coronavirus: dal 18 agosto cessato il blocco
Licenziamenti e divieto: dal 18 agosto cessato il blocco. Cosa cambia?

È ben noto che, in virtù dei provvedimenti emergenziali adottati dal Governo in fase di epidemia, fino al 17 agosto non è stato possibile, per i datori di lavoro, optare per nuovi licenziamenti. L’intento politico alla base di ciò è stato ovviamente quello di arginare i danni all’economia, prodotti dallo stop forzato delle attività lavorative. Fino a qualche giorno fa, insomma, si è trattato di un blocco generalizzato, che si è applicato a tutti i licenziamenti, collettivi e individuali, legati a motivi economici. La novità è che ora il divieto cambia e diventa “flessibile”. Vediamo perché.

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Il punto, come appena anticipato, è che non si torna al regime ordinario in tema di licenziamenti, dopo 5 mesi dall’introduzione del blocco; tuttavia, lo stop diventa appunto elastico, e non più rigido come fino a qualche giorno fa. In concreto, se prima per nessuna ragione era possibile licenziare per motivi economici, ora è invece possibile, ma soltanto in alcune circostanze. Quali sono queste circostanze?

Ebbene, secondo quando stabilito dal Decreto Agosto (art. 14), ecco quando, a partire dal 18 agosto 2020, si può procedere ai licenziamenti, ovvero al recesso da parte del datore di lavoro, nonostante il complesso delle norme emergenziali adottate in questi ultimi mesi:

  • accordo collettivo aziendale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all’esodo, ma esclusivamente legato ai lavoratori che vi aderiscono spontaneamente (e che potranno usufruire comunque della Naspi);
  • fallimento: se non è disposto a seguito di esso l’esercizio provvisorio dell’azienda o invece se ne è decisa la cessazione;
  • cessazione definitiva dell’attività aziendale, se nell’ambito della liquidazione non si attua il trasferimento d’azienda o di un ramo della stessa;
  • modifica dell’organizzazione imprenditoriale da parte del datore di lavoro, che chiude un reparto o cambia in altro modo l’assetto aziendale, senza potersi servire del meccanismo di tutela della sospensione dei lavoratori o della riduzione di orario;
  • fine del periodo delle 18 settimane in cui avvalersi della cosiddetta Cig.

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In particolare, gli ultimi due punti sono stati individuati dagli esperti del diritto del lavoro che, tra le righe del Decreto Agosto, hanno individuato ulteriori ipotesi implicite di licenziamenti. Alla luce di quanto previsto dal Decreto in oggetto, abbiamo ora un divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – ovvero per ragioni economiche non legate al dipendente o ai dipendenti – “a maglie larghe”. Vedremo nelle prossime settimane se a quanto previsto dal provvedimento, che è comunque frutto di un delicato compromesso politico di maggioranza, si aggiungeranno norme integrative o eventuali correzioni e chiarimenti.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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