Pec con cognome errato: quando vale la notifica? La Cassazione sul punto

Pubblicato il 22 Ottobre 2020 alle 12:53 Autore: Claudio Garau
Pec obbligatoria per le aziende: la novità del decreto Semplificazioni

Pec con cognome errato: quando vale la notifica? La Cassazione sul punto

Abbiamo già parlato diverse volte della Pec, ovvero la posta elettronica certificata il cui utilizzo è sempre più abituale negli uffici di aziende e studi professionali. Anche un qualsiasi privato può avere oggi fondati motivi per creare una Pec a lui riconducibile, giacchè la posta elettronica certificata consiste in un particolare tipo di posta elettronica che consente di dare a un messaggio informatico l’identico valore di prova legale di una tipica raccomandata a/r, garantendo per questa via la prova dell’invio e della consegna della stessa. 

Non sempre però inviare un messaggio di posta elettronica certificata è operazione esente da rischi: possono infatti capitare sviste, distrazioni o banali errori per cui chi redige il messaggio sbaglia, ad esempio, a digitare il cognome del destinatario. Talvolta, infatti, ci si potrebbe sbagliare a premere un tasto, con la conseguenza di scrivere un cognome diverso, anche di una sola lettera, ma tale da ingenerare possibili equivoci. Ebbene, in dette circostanze, la notifica è da ritenersi valida oppure no? La risposta ce l’ha data, ancora una volta, la Corte di Cassazione, che molto spesso mette la parola fine a tante dispute su aspetti pratici che non trovano esplicita soluzione o disciplina nelle norme vigenti. Vediamo più nel dettaglio.

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Pec: alcuni cenni essenziali

Come appena accennato, la Pec ha un indubbio valore pratico e aiuta in tantissime questioni quotidiane: essa infatti rappresenta un sistema che – lo ribadiamo per chiarezza – permette di inviare e-mail con certezza e valore legale dell’invio e della consegna (o mancata consegna). Ecco perchè sono equiparate ad una tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, così come previsto dalla normativa in materia (DPR n.68 del 2005).

La Pec è in grado dunque di attestare l’orario esatto di spedizione e, attraverso i protocolli informatici di sicurezza, può garantire la certezza del contenuto, impedendo dall’origine ogni possibile modifica al messaggio e/o agli allegati.

E’ detta posta “certificata” giacchè il gestore del servizio – facente parte di una rete di pochi operatori autorizzati, per garantire imparzialità, sicurezza ed un alta qualità del servizio – rilascia al mittente del messaggio una doppia ricevuta che è prova legale: una per l’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati e una per l’avvenuta consegna. Va da sè che è fondamentale conservare dette ricevute perchè, in ipotesi di contenzioso, la Pec e le ricevute di garanzia sul contenuto del messaggio, invio e ricezione, potranno essere opposte ai terzi.

Cognome sbagliato: la notifica vale?

E’ chiaro che la Pec, pur essendo un meccanismo congegnato per non sbagliare, non impedisce possibili sviste o errori da parte del mittente, che è pur sempre un essere umano, e non una macchina. Non rari sono, ad esempio, gli errori legati alla cancellazione della ricevuta di consegna, che invece va conservata con cura per provare la spedizione, oppure le distrazioni che comportano l’omissione della firma digitale obbligatoria dei documenti in allegato al messaggio di Pec. In mancanza di firma digitale, spetterà al giudice – in caso di contenzioso – valutare liberamente la portata della prova, che non avrà dunque di per sè efficacia di prova legale.

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Ma che succede, appunto, in caso di messaggio Pec spedito alla casella di posta esatta, ma che indica un cognome errato del destinatario? Ebbene la Suprema Corte – come accennato all’inizio – ha spiegato, con la sentenza n. 28834 del 2020 che la notifica al destinatario è da ritenersi pur sempre valida. Ciò che conta, secondo il ragionamento della Corte, è che la Pec sia stata inviata in modo conforme alle regole procedurali. Infatti, l’ostacolo dell’indicazione erronea del cognome, è stato oltrepassato da una semplice considerazione di fatto: infatti, nonostante l’errore posto in essere dal notificante, il soggetto era “chiaramente riconducibile a quello reale“. In altre parole, sono gli elementi concreti che, di volta in volta, possono lasciare intuire con nitidezza chi sia il reale destinatario: insomma, l’errore su una lettera o un paio del cognome è scusabile e non intacca la validità della Pec.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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