Come fare le pubblicazioni di matrimonio e quando servono

Pubblicato il 29 Ottobre 2020 alle 15:20 Autore: Claudio Garau
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 Come fare le pubblicazioni di matrimonio e quando servono

Le pubblicazioni di un matrimonio rappresentano uno step essenziale nella vita dei futuri sposi. Fanno parte insomma di quegli atti collaterali che servono a formalizzare, nei confronti della collettività, l’imminente unione matrimoniale. Infatti un soggetto terzo potrebbe avere qualcosa da ridire in proposito. Vediamo più nel dettaglio.

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Pubblicazioni di matrimonio: il contesto di riferimento

In diversi altri articoli, abbiamo affrontato l’argomento del matrimonio e della crisi del legame che conduce a separazioni e divorzi. Abbiamo altresì ricordato più volte che il matrimonio è, dal punto di vista giuridico, l’atto con cui gli sposi si impegnano a realizzare una comunione di vita spirituale e materiale. E’ insomma un negozio giuridico che comporta l’unione fra due persone, a fini civili, religiosi o per ambo le finalità e che solitamente è celebrato con una cerimonia pubblica, ovvero le nozze. Dal matrimonio scaturiscono tutta una serie di diritti ed obblighi tra le parti, marito e moglie, e nei confronti dei figli, se sussistono, come abbiamo già avuto modo di notare in tema di responsabilità genitoriale.

Dobbiamo ricordare che l’iter che conduce al matrimonio prevede il rispetto di vari requisiti: la capacità di intendere e volere, che porti alla consapevole scelta di sposarsi; l’aver compiuto 18 anni; e l’assenza di un legame matrimoniale in essere, per uno o per entrambi i soggetti che vogliono sposarsi.

Inoltre, in Italia non è ammesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso e omosessuali: possono però optare per l’unione civile.

Il matrimonio, nello Stato italiano, può assumere diverse tipologie: si parla infatti di matrimonio civile, religioso, concordatario e acattolico.

Perchè le pubblicazioni sono essenziali?

Tra i requisiti da rispettare per addivenire ad una formale unione matrimoniale, c’è quello relativo all’obbligo di dar luogo alle pubblicazioni di matrimonio. Ovvero, prima della celebrazione delle nozze, i futuri marito e moglie debbono domandare ed ottenere le pubblicazioni in oggetto, presso l’ufficio Anagrafe del Comune di residenza di uno dei due sposi. Per le pubblicazioni di matrimonio, serve dare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e località di nascita, luogo di residenza, ecc.), ma anche dichiarare formalmente, nei confronti dell’ufficiale di Stato civile, che non sussistono ostacoli alla celebrazione del matrimonio e alla realizzazione dell’unione matrimoniale.

Ecco dunque intuibile la finalità delle pubblicazioni di matrimonio: da una parte, far conoscere a tutti la volontà di unione matrimoniale degli sposi, dall’altra permettere al terzo di fare opposizione alle nozze. Pensiamo, ad esempio, a chi voglia contestare il fatto di essere ancora sposato con una persona, che vorrebbe nuovamente sposarsi con un altra persona. L’opposizione si fa con deposito di un ricorso ad hoc presso il tribunale del luogo nel quale sono state fatte le pubblicazioni di matrimonio. Il tribunale di seguito potrà decidere di sospendere la celebrazione fino all’eventuale rimozione dell’opposizione.

Ma, di fatto, chi deve domandare le pubblicazioni di matrimonio? uno o entrambi gli sposi? Ebbene, la legge prevede che marito e moglie abbiano la possibilità di ottenerle, ma se uno dei due non può, potrà farlo altra persona se munita di procura speciale. Non è detto però che l’ufficiale conceda la pubblicazione: infatti, se a seguito di controlli, questi rintraccia un ostacolo alla pubblicazione e quindi alle nozze, deve emettere un certificato che formalmente attesti le ragioni del diniego. A questo punto due le possibili soluzioni:

  • coloro che vogliono sposarsi forniscono opportuni chiarimenti e depositano documentazione tale da giustificare la loro volontà di ottenere le pubblicazioni di matrimonio e le nozze;
  • i nubendi fanno ricorso in tribunale contro il certificato dell’ufficiale di Stato civile.

Ci si può sposare anche in assenza di pubblicazioni, giacchè il matrimonio non sarebbe comunque nè nullo né annullabile. Tuttavia, a carico degli sposi e dell’ufficiale di Stato civile potrà essere inflitta una sanzione amministrativa anche di alcune centinaia di euro.

Requisiti e durata nel tempo delle pubblicazioni

Come detto, l’iter che conduce al legame matrimoniale prevede diversi passaggi obbligatori e il possesso di determinati requisiti, che servono per ottenere le pubblicazioni di matrimonio. In sintesi, essi sono:

  • il proprio documento d’identità valido;
  • una marca da bollo di 16 euro;
  • i certificati di battesimo e cresima per il matrimonio che si celebri in chiesa (e per il matrimonio concordatario, serve anche la richiesta del parroco);
  • il certificato, emesso dall’ufficio Anagrafe, che confermi ed attesti i dati anagrafici e lo stato civile del nubendo.

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Una volte ottenuto l’ok alle pubblicazioni di matrimonio, queste ultime debbono restare affisse alla porta della Casa comunale per non meno di 8 giorni e debbono rimanere depositate per altri 3 giorni, per permettere di opporsi al terzo interessato. In verità, in base ad una legge di alcuni anni fa, a partire dal primo gennaio 2011, le tradizionali pubblicazioni di matrimonio su carta non hanno più rilevanza ai fini giuridici. Sono infatti sostituite dalle pubblicazioni online: infatti, oggi ciascun Comune italiano ha un apposito spazio nel suo sito internet (il cd. albo pretorio) in cui compaiono le pubblicazioni, che però diventano inefficaci se le nozze non si svolgono entro 180 giorni.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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