Naspi e licenziamento volontario con disoccupazione: spetta il sussidio?

Pubblicato il 7 Dicembre 2020 alle 13:29 Autore: Claudio Garau
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Naspi e licenziamento volontario con disoccupazione: spetta il sussidio?

Il licenziamento rappresenta sempre un delicato momento della storia professionale di un lavoratore, e segue formali regole di attivazione, come ad esempio in caso di licenziamento per giusta causa. Qui di seguito vogliamo vedere il licenziamento da un particolare punto di vista, ovvero quello del lavoratore che si licenzia, perchè magari attratto da una nuova avventura professionale o perchè in procinto di trasferirsi all’estero. In queste circostanze, ma anche in tante altre, il lavoratore si domanderà se potrà avere comunque accesso al sussidio di disoccupazione, ovvero la Naspi. Cerchiamo di scoprirlo.

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Licenziamento volontario e Naspi: il contesto di riferimento

La Costituzione prevede tra i diritti fondamentali, quello al lavoro. All’art. 4 si trova infatti scritto che:

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto“.

E’ chiaro che da un lato il lavoro riconosce dignità alla persona che lo svolge e, dall’altro, consente ad essa ed alla sua famiglia di conseguire il reddito necessario a far fronte alle esigenze di vita.

Ben si comprende che la funzione della Naspi Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – è allora quella tipica di un sussidio di disoccupazione: essa rappresenta infatti una vera e propria indennità o assegno mensile versato dall’Inps – su domanda apposita – per sorreggere il reddito dei lavoratori che hanno, involontariamente, perso il lavoro.

Coloro che beneficiano della Naspi sono i lavoratori dipendenti, includendo in questo ambito anche gli apprendisti e i soci di cooperativa. In particolare, questi ultimi, oltre al rapporto associativo devono però aver messo in atto anche un rapporto di tipo subordinato. Sono invece esclusi da questo trattamento di sostegno al reddito i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai del settore agricolo.

Ricordiamo che, in via generale, i requisiti per fare richiesta sono tre e sono tutti di carattere oggettivo:

  • stato di disoccupazione: ovvero la perdita del lavoro per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore;
  • requisito lavorativo: 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi anteriori all’inizio della disoccupazione;
  • requisito contributivo: 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

A questo punto, vediamo più da vicino il requisito della ‘disoccupazione’ e quando davvero può consentire di intascare la Naspi.

Non sempre la disoccupazione garantisce l’indennità Inps

La legge vigente non prevede che, in via generale, i lavoratori che perdono il lavoro, possano in automatico contare sull’indennità Inps. Infatti, deve pur sempre trattarsi di perdita involontaria del lavoro, ovvero deve scaturire da ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore. Pertanto, la Naspi spetta:

Alla luce di ciò, possiamo dedurre che il diritto alla Naspi non scatta laddove il rapporto di lavoro sia terminato per scelta unilaterale e libera del dipendente, ovvero nei casi di:

  • dimissioni volontarie;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

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Pensiamo, ad esempio, a chi lascia il lavoro perchè vuole tentare una nuova strada professionale, oppure a chi intende, a breve, andare a vivere in paese lontano: si tratta di motivi tipici del licenziamento volontario che, in quanto tale, non garantisce la Naspi.

Se invece ricorrono i tre citati requisiti della Naspi, ovvero nuovo stato di disoccupazione ‘non volontario’, requisito contributivo e lavorativo, il lavoratore interessato sarà libero di fare domanda per ottenere l’assegno mensile Naspi, che potrà poi incassare per un numero di settimane massimo corrispondente alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione presenti nei 4 anni che anteriori alla fine del rapporto lavorativo. Pertanto, la Naspi potrà essere versata fino a 24 mesi. E’ chiaro che il diritto all’indennità sarà destinato a venir meno in caso di un nuovo contratto di lavoro.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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