Elezioni regionali Lombardia 2018: come si vota con la doppia preferenza

Pubblicato il 1 Marzo 2018 alle 16:32 Autore: Camilla Ferrandi
elezioni regionali

Elezioni regionali Lombardia 2018: come si vota con la doppia preferenza

Il 21 dicembre 2017 il Consiglio regionale della Lombardia approvava la legge regionale n. 38. Questa ha modificato la l. r. 17/2012 (legge elettorale Regione Lombardia) al fine di integrare la normativa statale (legge n. 20/2016) recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali.
Il principio della rappresentanza di genere, con la l. r. 38/2017, ha trovato attuazione nella previsione di:
– alternanza di genere nelle liste provinciali plurinominali, che devono essere composte da candidati di entrambi i sessi tra loro alternati. Inoltre, in ciascuna lista provinciale, i candidati di uno stesso sesso non devono superare il 60% del totale;
– due voti di preferenza.

Elezioni regionali 2018: doppia preferenza in Lombardia

“L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l’annullamento della seconda preferenza” (lettera e) art. 1 della legge regionale n. 38/2017).

Dunque, l’elettore ha a disposizione fino a due voti di preferenza, da esprimere nell’apposito spazio accanto alla lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati della medesima lista di sesso differente. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata.

Elezioni regionali Lombardia: come si vota

Si ricorda che, per le elezioni regionali della Lombardia, l’elettore vota su un’unica scheda per il Presidente e per il Consiglio. Questo potrà votare:
a) una lista. In questo caso il voto dell’elettore va, oltre che alla lista da lui prescelta, anche al candidato presidente ad essa associato;
b) una lista e il candidato presidente ad essa associato. I voti sono computati così come espressi dall’elettore, uno alla lista e uno al candidato presidente;
c) una lista e un candidato presidente ad essa non associato (voto disgiunto). Optando per il voto disgiunto, i voti espressi vanno uno alla lista prescelta per l’elezione del Consiglio e l’altro all’aspirante governatore contrassegnato ad essa non collegato;
d) un candidato presidente. In questo caso, il suo unico voto viene conteggiato solo ed esclusivamente per l’elezione del governatore.

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L'autore: Camilla Ferrandi

Nata nel 1989 a Grosseto. Laureata magistrale in Scienze della Politica e dei Processi Decisionali presso la Cesare Alfieri di Firenze e con un Master in Istituzioni Parlamentari per consulenti d'assemblea conseguito a La Sapienza. Appassionata di politica interna, collaboro con Termometro Politico dal 2016.
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