Assegni familiari 2018: modulo di domanda su NoiPa. Ecco il pdf

Pubblicato il 13 Giugno 2018 alle 13:06 Autore: Daniele Sforza
Assegni familiari 2018: reddito e cumulo entrate, come si calcolano

Assegni familiari 2018: modulo di domanda su NoiPa. Ecco il pdf.

NoiPa ha reso disponibile per i suoi assistiti il modulo di domanda legato agli assegni familiari 2018 relativi ai redditi 2017. I diretti interessati potranno consultare e scaricare il nuovo modello direttamente nell’area riservata di NoiPa. Il nuovo modulo ha come oggetto l’assegno per il nucleo familiare relativo al periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019. Per inoltrare la domanda bisognerà inserire i dati richiesti e allegare copie dei documenti di riconoscimento valido dei componenti del nucleo familiare. Intanto, ecco il pdf scaricabile e stampabile.

Assegni familiari 2018: livelli reddito familiare, circolare Inps

La circolare Inps n. 68 dell’11 maggio 2018 ha come oggetto la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare e i nuovi livelli reddituali; validi per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, ovvero il lasso di tempo considerato per inoltrare la domanda con il nuovo modulo.

Nella circolare si fa riferimento alla Legge n. 153/88, nella quale si stabilisce che i livelli di reddito familiare per la corresponsione degli ANF vengono rivalutati annualmente; con effetto dal 1° luglio di ogni anno, “in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operati e impiegati, calcolato dall’Istat”; che sia intervenuta tra l’anno di riferimento relativo ai redditi e l’anno immediatamente precedente.

Pertanto, “la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat tra l’anno 2016 e l’anno 2017 è pari a +1,1%”. In riferimento alla variazione qui riportata, i livelli di reddito delle tabelle con gli importi mensili degli assegni familiari 2018 sono stati rivalutati.

Assegni familiari 2018: requisiti, chi può fare domanda

Come riporta il sito dell’Inps nella pagina dedicata agli ANF, questi spettano per nuclei familiari che rispettano determinati requisiti.

  • Richiedente lavoratore; titolare della pensione;
  • Il coniuge/parte di unione civile;
  • Figli ed equiparati under 18, conviventi o meno;
  • I figli ed equiparati over 18 inabili non coniugati;
  • Figli ed equiparati over 18 e under 21 studenti o apprendisti; membri di nuclei familiari con almeno 4 figli under 26;
  • Fratelli e sorelle del richiedente e nipoti inabili;
  • Nipoti diretti under 18 e viventi a carico dell’ascendente;
  • Stranieri residenti in Italia poligami nel loro Paese, ma solo per la prima moglie se residente in Italia;

Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari sono esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale. Hanno diritto agli assegni:

  • Per i familiari residenti in Italia; a meno che l’Italia non abbia stipulato con il Paese di origine del soggetto una convenzione relativa ai trattamenti di famiglia;
  • Per i familiari residenti all’estero, in caso di convenzione stipulata tra il Paese di origine del richiedente e l’Italia.
  • Sempre per i familiari residenti all’estero senza bisogno di convenzione; ma il richiedente dovrà avere la residenza legale in Italia; ed essere assicurato nei regimi previdenziali di almeno 2 Stati membri.
  • Anche i rifugiati politici possono chiedere ANF per i nuclei residenti all’estero.

In caso di coniugi separati o divorziati e affidamento condiviso, si prevede un accordo tra le parti. In mancanza di quest’ultimo gli assegni andranno al genitore che convive con i figli.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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