Bollo auto 2018: esenzione pagamento è valida senza domanda, ecco per chi

Pubblicato il 23 Agosto 2018 alle 11:26 Autore: Daniele Sforza
Bollo auto 2018: esenzione pagamento valida senza domanda, per chi

Bollo auto 2018: esenzione pagamento è valida senza domanda, ecco per chi.

Esenzione pagamento bollo auto senza domanda


Tra gli approfondimenti sul bollo auto 2018 quelli più ricercati riguardano senza dubbio l’esenzione dal pagamento. Infatti ci sono dei casi in cui questa è possibile anche senza presentare apposita istanza. Ma questo è valido solo per alcuni soggetti. A stabilirlo è stata una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, e più nello specifico la n. 856 del 25 luglio 2017. In questa si precisa che la mancata presentazione della domanda di esenzione dal pagamento del bollo auto per i soggetti disabili non rientra tra le cause che fanno decadere l’utilizzo di questo diritto.

Bollo auto 2018: esenzione pagamento senza domanda, quando è valida

Il processo riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento notificato all’erede di un soggetto 3 anni più tardi il mancato pagamento del bollo per l’anno 2010. Il soggetto in questione era un portatore di handicap in situazione di gravità. L’Agenzia poneva così in primo piano che per il godimento dell’esenzione il soggetto avrebbe dovuto presentare l’istanza con allegata la documentazione entro 90 giorni dal termine ultimo per il pagamento dell’imposta. E che il soggetto in questione non aveva presentato la modulistica per il veicolo che era stato acquisto il 31 ottobre 2003 e alienato il 26 marzo 2012; né aveva richiesto la revoca dell’esenzione per il veicolo posseduto in precedenza. Veicolo quest’ultimo che l’erede del soggetto sosteneva essere stato rottamato il 30 settembre 2003.

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Assunte le posizioni delle due parti, la sentenza stabilisce che il ricorso dell’erede del soggetto portatore di handicap grave è fondato. E più nello specifico si legge la seguente pronuncia.

La mancata presentazione dell’istanza di esenzione non costituisce, pacificamente, causa di decadenza del godimento di esenzione.

L’erede che ha fatto ricorso ha infatti documentato il possesso dei requisiti da parte del soggetto, nonché la rottamazione del veicolo precedentemente posseduto avvenuta il 30 settembre 2003, e dunque prima dell’acquisto del veicolo oggetto della causa.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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