Buoni corrispettivo 2019 monouso e multiuso, la base imponibile e cosa sono

Pubblicato il 18 Agosto 2018 alle 00:35 Autore: Guglielmo Sano
buoni corrispettivo

Buoni corrispettivo 2019 monouso e multiuso, la base imponibile e cosa sono

Cosa sono i buoni corrispettivo 2019


Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’8 agosto, ha approvato in via definitiva il decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali. Era operativa già dal 25 maggio. Tuttavia, nel provvedimento sono contenute anche altre misure. In particolare, quelle riguardanti l’emissione, la trasmissione e il riscatto dei buoni corrispettivo (voucher).

Qual è l’obiettivo? Omogeneizzare la materia tra gli stati membri dell’Unione Europea; quindi, evitare una doppia o nessuna imposizione, a seconda delle varie normative, in chiave contrasto dell’elusione fiscale. Le disposizioni diventeranno operative a partire dal primo gennaio 2019; non avrà valore sui buoni emessi in precedenza.

Cos’è un buono corrispettivo?

La normativa vigente lo definisce uno strumento che deve essere accettato – in modo obbligatorio – come corrispettivo – totale o parziale – a fronte della cessione di beni o servizi. I buoni devono presentare l’identità dei potenziali cedenti e creditori; inoltre, devono mostrare in modo chiaro i beni o le prestazioni da cedere o prestare e le condizioni di utilizzo.

Buoni corrispettivo 2019 monouso e multiuso, la base imponibile e cosa sono

Buono monouso

Il buono corrispettivo è monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione o prestazione cui dà diritto. Ogni trasferimento di questo buono, precedente alla cessione o prestazione, costituisce effettuazione dell’operazione stessa. Se la cessione o prestazione è effettuata da un soggetto diverso dall’emittente, l’operazione è rilevante ai fini Iva e si considera resa al soggetto che ha emesso il titolo.

Buono multiuso

Il buono-corrispettivo, invece, è multiuso se, al momento dell’emissione, non è noto il trattamento Iva applicabile ai beni o servizi cui dà diritto. I trasferimenti del buono multiuso sono fuori campo Iva. L’operazione rilevante ai fini del tributo sorge all’atto dell’utilizzo del buono in pagamento, anche parziale, della cessione o prestazione.

Base imponibile

La base imponibile dell’operazione soggetta a imposta sarà costituita dal corrispettivo dovuto per il buono. Se il corrispettivo non è noto sarà costituita dal valore monetario del buono multiuso al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni o ai servizi.
Se il buono è usato solo parzialmente? In questo caso, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono.
La base imponibile, comprensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili, se non è stato stabilito uno specifico corrispettivo, sarà costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il trasferimento del buono stesso.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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