Busta paga: prelievo forzoso per danni futuri, quanti soldi tolgono?

Pubblicato il 24 Dicembre 2018 alle 09:30 Autore: Daniele Sforza
Busta paga prelievo forzoso
Busta paga: prelievo forzoso per danni futuri, quanti soldi tolgono?

Prelievo forzoso busta paga, in che consiste


Busta paga: prelievo forzoso per danni futuri, quanti soldi tolgono?
Un prelievo forzoso dalla busta paga in prospettiva di eventuali danni futuri. L’episodio è avvenuto a un 49enne assunto in una cooperativa e addetto ai servizi di spostamento merci e gestione del magazzino. Assunto a dicembre 2016, qualcosa è andato storto nella consultazione delle buste paga e il lavoratore si è licenziato nell’agosto del 2017 chiedendo un risarcimento complessivo di 6.716,24 euro lordi. Nella somma rientravano gli straordinari effettuati, il riconoscimento di un inquadramento superiore e le trattenute fondo garanzia, voce che sicuramente ha fatto storcere più il naso.
Infatti questa voce rivelava trattenute di circa 70 euro mensili in busta paga. Il “fondo garanzia” corrispondeva al rimborso di eventuali danni futuri. Una trattenuta che, alla fine del rapporto lavorativo, sarebbe stata restituita. Tuttavia il lavoratore è ricorso a un legale per farsi restituire il maltolto. Mettendo così in luce un aspetto inedito delle trattenute dalla busta paga.

Busta paga: trattenuta illecita, ecco quando

Come riporta Il Secolo d’Italia, riferendosi alla difesa dell’ ufficio legale, dietro quelle trattenute si nascondeva “l’obiettivo di responsabilizzare i propri dipendenti, come anticipazione per eventuali errori commessi da questi ultimi nello svolgimento del rapporto lavorativo”. Tuttavia si rivelava anche la promessa di restituire quanto preso alla fine del rapporto lavorativo. L’avvocato che tutela il lavoratore ha però parlato di trattenuta illegittima, specificando che vi è una presunzione nel ritenere alla base un lavoratore “incapace e negligente” e in merito a questa presupposizione trattenere illecitamente una parte dello stipendio in busta paga. “La cooperativa ha gli strumenti legali per esigere i danni nel caso di errore”, ha affermato l’avvocato Frugoni.

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Trattenuta busta paga per danni futuri: cosa dice il CCNL

Per comprendere meglio come la trattenuta risulti illecita, basta dare uno sguardo al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Disposizione. Nel nuovo CCNL aggiornato, alla voce “Risarcimento Danni”, è scritto infatti quanto segue. “Sono state stabilite le modalità per trattenere i danni provocati dal lavoratore, previa adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero scritto”. Vengono poi fatte le dovute distinzioni pecuniarie inerenti alle sanzioni.

  • Danni fino a 1.000 euro: procedura semplificata sindacale, conseguente una riduzione della trattenuta del danno al lavoratore;
  • Danni fino a 3.500 euro: addebito al lavoratore dell’intero importo;
  • Oltre i 3.500 euro: addebito al lavoratore del 75% dell’importo con limite di 20 mila euro.

Approfondendo il contratto collettivo del settore si specifica che le mancanze del lavoratore possono essere punite con le seguenti modalità.

  • Rimprovero verbale;
  • Rimprovero scritto;
  • Multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versare all’Inps;
  • Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.

La prima fase del provvedimento disciplinare guarda però al rimprovero scritto, una comunicazione in cui si deve indicare l’entità del danno.
Come si può notare, non vi è alcuna postilla relativa a trattenute preventive per eventuali danni futuri. Insomma, l’eventuale rimprovero o sanzione è sempre considerata a seguito del danno procurato, e non di quello previsto.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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