Risarcimento danni senza pagare l’avvocato: come averlo

Pubblicato il 11 Dicembre 2018 alle 13:17 Autore: Claudio Garau
Risarcimento danni senza pagare l'avvocato: come averlo
Risarcimento danni senza pagare l’avvocato: come averlo

Una questione interessante, che merita di essere esaminata, è quella relativa al gratuito patrocinio, e cioè alle modalità di tutela di una persona che – pur vantando pretese fondate di risarcimento danni – si trovi in svantaggiate condizioni economiche; tanto da non potersi permettere, a proprie spese, l’assistenza e la difesa in giudizio tramite un avvocato. Vediamo di seguito come la legge italiana – attraverso l’istituto del gratuito patrocinio – tutela il cittadino anche in queste particolari condizioni di difficoltà economica; garantendogli di poter avviare un’azione giudiziaria per risarcimento danni.

In quali circostanze è possibile ottenere il gratuito patrocinio: tipi e gradi di cause e limiti reddituali

Tale istituto può essere inquadrato come strumento di tutela, previsto per il cittadino non abbiente, il quale potrà avvalersi – sia in caso di giudizio penale, sia in caso di giudizio civile – di un avvocato non pagato da lui, bensì dallo Stato. Venendo allo specifico delle pretese di risarcimento danni in sede civile, occorre chiarire che il patrocinio a spese dello Stato  è ottenibile per qualsiasi controversia civile e per gli affari di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). Il cittadino può presentare l’istanza non solo per il primo grado, ma anche per il giudizio di appello e per il ricorso in Cassazione. Al fine di tutelare appieno il cittadino, è consentita quindi ammissione al gratuito patrocinio per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Venendo all’aspetto reddituale, la legge prescrive che è necessario – per l’ottenimento di questo strumento di tutela – un reddito imponibile, ai fini dell’imposta generale sul reddito, non superiore a 11.493,82 euro. A tale cifra, costituente il tetto massimo entro cui potersi avvalere del gratuito patrocinio, occorre sommare 1032,91 Euro per ogni familiare convivente. Com’è ovvio, le suddette condizioni reddituali debbono permanere per tutto il procedimento giudiziario. In caso di modifica, il soggetto interessato dovrà renderlo noto agli organi giurisdizionali.

Tutela in caso di risarcimento danni: modalità e requisiti della richiesta di gratuito patrocinio

Alla luce delle previsioni di legge su questo tema, è ben possibile che il cittadino non abbiente, possa avvalersi del gratuito patrocinio anche e soprattutto in sede civile, per chiedere giudizialmente il risarcimento danni alla controparte. Il cittadino pertanto dovrà presentare un’istanza, in duplice copia, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del Tribunale competente a decidere la causa.

Sul piano dei requisiti, essa dovrà contenere, tra l’altro, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del soggetto richiedente, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l’ammissione. Inoltre, occorrerà segnalare gli estremi della pretesa di risarcimento danni, al fine di chiarire che la domanda non è infondata. Di seguito, l’Agenzia delle Entrate verificherà la veridicità delle affermazioni dell’istante circa le condizioni reddituali.

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Risarcimento danni: accoglimento o rigetto dell’istanza di gratuito patrocinio

A questo punto, tocca al Consiglio dell’Ordine decidere sull’ammissibilità della tutela di gratuito patrocinio. Entro 10 giorni dal deposito dell’istanza, tale Organismo si pronuncerà e potranno aversi due esiti differenti. Avremo quindi un provvedimento di ammissione anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio. Ciò nel caso ricorrano le condizioni di reddito e le pretese di risarcimento danni siano considerate fondate; quindi, quanto meno, degne di essere esaminate e valutate da un magistrato. Qualora non ravvisi i giusti presupposti, l’Organismo respingerà la domanda dell’istante. Però, come ulteriore tutela, egli potrà comunque rivolgersi al giudice competente per il giudizio; al fine che quest’ultimo decida, in modo definitivo, con decreto sulla richiesta di gratuito patrocinio.

È chiaro quindi come la legge italiana – con il suo apparato normativo – tuteli ampiamente il cittadino, non soltanto sul piano strettamente processuale, ma anche e soprattutto nella fase preparatoria al processo. Si garantisce così l’assistenza e la difesa in giudizio tramite un avvocato, anche quando non sarebbe in condizioni economiche tali da poterlo pagare in modo autonomo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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