Imposta di bollo 2019 su fatture elettroniche, conto corrente o deposito

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:08 Autore: Daniele Sforza

Cosa c’è da sapere sulla imposta di bollo 2019, quando è obbligatoria sulle fatture elettroniche e come funziona per il conto corrente o deposito.

Imposta di bollo 2019
Imposta di bollo 2019 su fatture elettroniche, conto corrente o deposito

Costo imposta di bollo 2019


Cosa è cambiato per la imposta di bollo 2019 con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria? E quali sono le differenze tra l’imposta di bollo da applicare in fattura e quelle relative al conto corrente o deposito? Andiamo a sintetizzare le principali informazioni utili a riguardo, specificando anche i cambiamenti avvenuti nel 2019 con l’avvento della fattura elettronica.

Imposta di bollo 2019: cos’è e quando si applica

L’imposta di bollo è una tassa indiretta che si applica sulla produzione o sulla presentazione di specifici documenti, come ad esempio le fatture. In quest’ultimo caso, si tratta di una marca da bollo, acquistabile anche presso le tabaccherie, dal costo di 2 euro che va applicata sulle fatture con importi superiori a 77,47 euro emesse senza addebito Iva. Infatti, si tratta di un’imposta alternativa all’Iva e si utilizza pertanto in quelle operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto. L’imposta di bollo da 2 euro va applicata sulle fatture cartacee, ma anche elettroniche.

L’imposta di bollo sulle fatture non va applicata nel caso in cui gli accrediti riguardano operazioni soggette a Iva (in qualsiasi aliquota), oppure se concernono operazioni non imponibili riguardanti esportazione di merci e cessioni intracomunitarie di beni. Infine, non va applicata per le operazioni in reverse charge e in tutte quelle fatture con importi inferiori a 77,47 euro.

Al contrario, la marca da bollo da 2 euro va inserita nelle fatture fuori campo Iva con importi superiori a 77,47 euro, alle fatture non imponibili per cessioni a esportatori abituali emittenti le dichiarazioni d’intento, nonché nelle fatture emesse dai professionisti che operano in regime agevolato (dei minimi e forfettario) e quindi esenti Iva.

Imposta di bollo 2019: fisica o virtuale, come funziona

L’imposta di bollo può essere assolta sia “fisicamente”, ovvero applicando la marca da bollo da 2 euro sulla fattura originale da consegnare al cliente; oppure virtualmente, tramite una dichiarazione consuntiva contenente il numero dei documenti emessi nell’anno solare precedente e distinti per voce di tariffa. Tale dichiarazione andrà compilata sull’apposta modulo e presentata presso l’Agenzia delle Entrate entro il mese di gennaio a quello successivo all’anno di riferimento. Il rinnovo per gli anni successivi è automatico, mentre la revoca dovrà essere comunicata esplicitamente. Che la marca da bollo sia fisica o sia virtuale, bisognerà inserire delle specifiche diciture sul documento.

  • Marca da bollo apposta fisicamente sulla fattura: “Originale rilasciato con bollo 2€”.
  • Marca da bollo virtuale: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642/1972”, aggiungendo gli estremi dell’autorizzazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo 2019: fattura elettronica e novità

Cosa è cambiato in materia di imposta di bollo dal 1° gennaio 2019, ovvero da quando è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica? Nel decreto del MEF del 28 dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019 leggiamo quanto segue.

“Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate”.

Inoltre, il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato tramite addebito su conto corrente bancario/postale oppure usando il modello F24 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Infine, “le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto”.

Imposta di bollo 2019: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, a metà gennaio, ha aggiornato le sue Faq in merito alla fatturazione elettronica aggiungendo un capitolo relativo proprio all’imposta di bollo. E specificando quanto segue.

  • Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.
  • L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Imposta di bollo 2019 su conto corrente e conto deposito

Ovviamente nulla è cambiato per quanto riguarda un’imposta di bollo differente da quella che va applicata sulle fatture. Stiamo parlando dell’imposta di bollo sui conti correnti introdotta dal 2012 con il decreto Salva Italia. Si ricorda che tale imposta di bolla ammonta a 34,20 euro annui per le persone fisiche (100 euro per le persone giuridiche) i cui conti vantano una giacenza media annua superiore a 5.000 euro.

L’imposta di bollo sul conto deposito ammonta invece allo 0,2% e si basa sulla giacenza del conto stesso, a patto che sia sotto i 5.000 euro. Si precisa, infine, che nell’eventualità in cui il soggetto disponga di un conto corrente con linea vincolata, l’imposta di bollo dello 0,2% si applicherà sul vincolo, mentre sulla parte non vincolata (ovvero il conto corrente effettivo) sarà applicata l’imposta di 32,40 euro, se dovuta.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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