Tassazione atti giudiziari: importo minimo ed esenzione

Pubblicato il 24 Marzo 2019 alle 12:00 Autore: Claudio Garau

Che cos’è la tassazione degli atti giudiziari e qual è l’iter necessario al pagamento delle relative imposte. Alcune ipotesi di esenzione.

Tassazione atti giudiziari importo minimo ed esenzione
Tassazione atti giudiziari: importo minimo ed esenzione

Oggigiorno farsi carico di tutte le spese di una causa in Tribunale può essere, da un punto di vista economico, piuttosto impegnativo. Tra le varie voci obbligatorie di spesa, che le parti debbono sostenere nell’ambito del procedimento giudiziario, ci sono le note tasse per atti giudiziari (sentenze, decreti ingiuntivi, esecuzioni immobiliari ecc.). Vediamo di seguito di che si tratta, come calcolare l’importo minimo e l’esenzione.

Gli atti giudiziari sono tassati in quanto sottoposti a registrazione

La materia della tassazione degli atti giudiziari è disciplinata da due differenti fonti normative. Si tratta del D.P.R. n. 115 del 2002 (il cosiddetto Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e del D.P.R. n. 131 del 1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). Per legge, la procedura di registrazione di un atto giudiziario comporta il pagamento di una tassa. Ovviamente, oltre al Tribunale, sarà coinvolta nell’iter anche l’Agenzia delle Entrate, la quale sarà informata della produzione di una sentenza o altro atto giudiziario, su cui grava imposta di registro. Il soggetto deputato ad informarla sarà la cancelleria dell’ufficio che ha emesso il provvedimento. Appare scontato dire che la registrazione è una procedura obbligatoria e successiva a quella di stesura dell’atto in oggetto.

Le parti sono obbligate a versare l’imposta per l’atto giudiziario

Svolta l’attività di comunicazione da parte della cancelleria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, sarà compito ed onere delle parti sostenere la spesa dell’imposta di registro. La legge prevede due metodi di pagamento, tra loro alternativi. Infatti, possono aspettare l’avviso di liquidazione della tassa, notificato loro dal Fisco, con cui è imposto il pagamento entro 2 mesi; oppure possono, celermente, occuparsi spontaneamente del pagamento. Ciò attraverso la compilazione del modello F23, prodotto dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta delle indicazioni del Tribunale. A seguito del pagamento, la ricevuta sarà poi da consegnare all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate; tale ente avrà poi, a sua volta, il compito di effettuare la registrazione dell’atto giudiziario e, di seguito, riconsegnarlo alla cancelleria del Tribunale.

Perché conviene pagare le tasse per gli atti giudiziari?

Due sono fondamentalmente i vantaggi connessi al rispetto dell’obbligo di pagamento in questione. In primo luogo, gli interessati eviteranno la cosiddetta iscrizione a ruolo dell’importo in oggetto (che comporterebbe il recupero forzato della cifra, con un conseguente aumento di spesa per le parti). In secondo luogo, esse – con il pagamento e la conseguente registrazione – avranno diritto al rilascio di originali, copie ed estratti autenticati del provvedimento in oggetto.

Tassazione atti giudiziari: come individuare l’importo minimo e l’esenzione

L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di velocizzare i pagamenti delle imposte in oggetto, ha previsto specifiche regole di applicazione, che istituiscono un servizio online per il calcolo degli importi. Utilizzando tale servizio, è possibile – dopo aver indicato i dati richiesti – ottenere in modo automatico l’importo da versare. I dati da indicare sono, ad esempio, l’ufficio finanziario, l’anno del provvedimento e il tipo di provvedimento.

Le norme prevedono anche svariate ipotesi di esenzione dal pagamento dell’imposta di registro. Ciò vale, ad esempio, per atti ed attività conciliative in sede non contenziosa del GdP il cui valore non ecceda i 1.033,00 Euro, e per gli accordi di negoziazione assistita in materia familiare ai sensi della legge n. 74 del 1987. Altri esempi possono essere i provvedimenti in materia di risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie; ingiusta detenzione; interdizione e inabilitazione; rapporti patrimoniali tra coniugi; equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo ecc. Vediamo quindi come la legge preveda un numero consistente di esenzioni. Pertanto, spetterà alle parti assistite dagli avvocati, controllare se e quando ricorre un’esenzione.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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