Pignoramento pensione e limite: nuova sentenza della Cassazione

Pubblicato il 29 Aprile 2019 alle 12:29 Autore: Guglielmo Sano

Pignoramento pensione: una nuova sentenza della Cassazione mette un punto sulla questione del pignoramento della pensione o sul suo sequestro

Pignoramento pensione e limite: nuova sentenza della Cassazione
Pignoramento pensione e limite: nuova sentenza della Cassazione

Una nuova sentenza della Cassazione mette un punto sulla questione del pignoramento della pensione: si può procedere soltanto per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale e quando l’accredito in banca è antecedente alla misura.

Pignoramento pensione: l’articolo 545 del codice di procedura civile

La decisione in seguito al caso di un 73enne di Latina al quale le autorità hanno sequestrato il conto corrente; in Tribunale la misura ha trovato conferma nonostante la difesa del pensionato la ritenesse eccessiva. Dunque, è entrata in gioco la terza sezione penale della Cassazione che si è espressa nei termini prima esposti basandosi sull’ultima riforma del processo esecutivo e, in particolare, sull’articolo 545 del codice di procedura civile.

Gli alti giudici hanno sottolineato come l’istituto del pignoramento sia esplicitamente codificato anche rispetto alle somme versate nel conto corrente provenienti da pensione o da reddito da lavoro dipendente. Ecco allora che queste somme possono essere pignorate solo “per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma (dell’art. 545 c.p.c., ndR), nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Pignoramento pensione: tutelare le riserve per esigenze vitali

Sempre gli Ermellini nel provvedimento precisano che “il triplo dell’assegno sociale deve ritenersi una riserva per le vitali esigenze del soggetto e della sua famiglia, al pari dei 4/5 del trattamento stipendiale o di pensione. E così l’impignorabilità, in parte, dei versamenti effettuati dopo il pignoramento (o, in penale, il sequestro)”. In questo senso, ha pesato sul pronunciamento la ratio manifesta dell’articolo 545 che vuole “consentire al lavoratore o al pensionato un minimo vitale per le sue esigenze primarie o per quelle della sua famiglia”. Affermato tale diritto, la Cassazione ha ordinato al Tribunale competente di effettuare nuovamente il calcolo sull’importo da sequestrare.  

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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