Regime Forfettario 2019 e doppio lavoro, cos’è la causa ostativa. L’interpello

Pubblicato il 20 Settembre 2019 alle 11:58 Autore: Guglielmo Sano

Il “doppio lavoro” rientra tra le cause ostative alla permanenza nel regime forfettario: l’AdE ha precisato alcuni dettagli con un recente circolare

Regime Forfettario 2019 e doppio lavoro, cos’è la causa ostativa. L’interpello

Il regime forfettario ha subito diversi interventi da parte del legislatore nell’ultimo anno a partire dai requisiti che è necessario possedere per accedervi.

Regime Forfettario: platea estesa nel 2019

Nel 2019 è stata estesa la platea dei contribuenti che possono beneficiare del regime forfettario: al momento possono usufruire della tassazione agevolata al 15% le partite Iva con ricavi e guadagni fino a 65mila euro, non importa l’età o l’attività svolta. Tuttavia, per operare nel regime forfettario è pur sempre necessario che non sussistano delle cause ostative alla permanenza nello stesso nell’esercizio della professione o comunque dell’attività. Ecco, con la Legge di Bilancio 2019, è stata sì ampliata la platea dei potenziali beneficiari del regime agevolato ma sono state anche introdotte delle regole più rigide al momento di delineare le cause ostative.

Il “doppio lavoro” tra le cause ostative

Il “doppio lavoro” rientra a pieno titolo tra le cause ostative alla permanenza nel regime agevolato: l’Agenzia delle Entrate ha precisato alcuni dettagli in merito con un recente circolare. Cosa dice la legge? Come da modifica alla lettera d-bis, articolo 1, comma 57 della legge 190 del 23 dicembre 2014, non possono usufruire del regime forfettario le persone fisiche che svolgono la propria attività in modo prevalente con datori di lavoro con cui erano intercorsi dei rapporti lavorativi nei due periodi d’imposta precedenti, tuttavia, la stessa condizione è applicabile se si intrattiene un rapporto lavorativo anche con soggetti direttamente o indirettamente con l’ex datore di lavoro. D’altro canto, in questo caso la permanenza nel regime forfettario è assicurata a quei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio allo svolgimento di arti e professioni.

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Ora, l’Agenzia delle Entrate rispetto alla questione ha tenuto a precisare – rispondendo all’interpello di un contribuente con un messaggio del 16 settembre – che si può comunque beneficiare della tassazione agevolata se i contratti di lavoro sono stati sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma che introduce il “doppio lavoro” come causa ostativa.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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