Cambio operatore e fatture dopo cessazione, i diritti dei consumatori

Pubblicato il 7 Dicembre 2019 alle 15:30 Autore: Guglielmo Sano

Cosa devono sapere i clienti che effettuano un cambio operatore e nonostante ciò continuano a ricevere delle fatture da pagare?

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Cambio operatore e fatture dopo cessazione, i diritti dei consumatori

Cosa devono sapere i clienti che effettuano un cambio operatore e nonostante ciò continuano a ricevere delle fatture da pagare?

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Una volta inviata la richiesta di cessazione, tramite la procedura corretta naturalmente, l’operatore ha 30 giorni di tempo massimo dal ricevimento della stessa per chiudere il contratto. A questo punto si dovranno pagare, ove previsti, i costi di interruzione della linea. Al di là di questi, però, in generale, si può dire che tutte le fatture ricevute dopo la data di chiusura del contratto non devono essere pagate.

Se si continuano a ricevere delle fatture successive alla data di chiusura del contratto è fondamentale aprire una procedura di contestazione; se l’operatore fa melina, per così dire, ovvero non risponde alle sollecitazioni dell’utente o comunque non offre una soluzione alla problematica sopra esposta, la fase successiva consiste nell’avviare un procedimento di conciliazione.

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Come avviare la conciliazione

Il procedimento di conciliazione può essere attivato nel caso di mancato rispetto de diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi. Per avviarlo bisogna accedere alla piattaforma Conciliaweb, l’intera procedura si svolgerà online, quindi, l’utente dovrà inserire i propri dati personali, quelli dell’utenza e dell’operatore, oltre a indicare i fatti all’origine della controversia e le proprie richieste.

Se la domanda viene ritenuta ammissibile, viene data comunicazione alle parti dell’avvio della procedura di conciliazione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Allo stesso modo, entro massimo 10 giorni lavorativi viene data comunicazione alle parti dell’eventuale inammissibilità della richiesta di conciliazione. Tuttavia, come si legge nell’apposita sezione del sito dell’Agcom, “prima dell’avvio della procedura di conciliazione vera e propria le parti, senza l’intervento di un conciliatore, possono scambiarsi proposte per la composizione transattiva della controversia (negoziazione diretta) tramite la piattaforma. Se l’esito di tale attività di negoziazione è favorevole, la piattaforma rilascia un’attestazione dell’accordo raggiunto che utente e operatore firmano elettronicamente, con la conseguente archiviazione del procedimento”.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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