Revisione caldaia 2020: scadenza, quando farla e costo

Pubblicato il 23 Gennaio 2020 alle 15:53 Autore: Claudio Garau

Revisione caldaia: di che si tratta, qual è la normativa di riferimento e quanli sono le scadenze da rispettare per legge. Quanto costa?

Revisione caldaia 2020 scadenza, quando farla e costo
Revisione caldaia 2020: scadenza, quando farla e costo

La manutenzione e revisione della caldaia a gas, finalizzata al riscaldamento o all’utilizzo dell’acqua calda è doverosa per legge. Anzi, in relazione al tipo e all’età della caldaia, tali attività debbono essere svolte con una frequenza variabile. Vediamo allora più da vicino una serie di informazioni pratiche, inerenti appunto alla revisione, chi la fa e quanto costa farla.

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Revisione caldaia: in che cosa consiste?

La revisione della caldaia altro non è che una sorta di check-up, ovvero di controllo sull’apparecchiatura, svolto per legge da ditte specializzate ed abilitate a tale tipo di attività. Non ci si può improvvisare, insomma. La manutenzione e revisione, com’è ovvio, serve soprattutto per garantire la sicurezza dell’impianto ed evitare rischi per chi abita nei locali vicini alla caldaia stessa. Ricordiamo infatti che la caldaia utilizza un combustibile e perciò tale impianto è potenzialmente pericoloso.

Che cosa vuol dire, tecnicamente parlando, “revisione della caldaia”? Essenzialmente due tipi diversi di operazioni o attività:

  • controllo dell’efficienza energetica dell’apparecchiatura, ovvero la verifica dei fumi per garantire le più basse emissioni inquinanti, a tutela dell’ambiente e delle persone;
  • manutenzione ordinaria della caldaia, mirata appunto a garantire la sicurezza dello strumento;

È la legge che impone la periodicità di questi interventi che, se non svolti, comportano gravose sanzioni per i soggetti non in regola: tuttavia, le ispezioni sono effettuate a campione. La revisione in oggetto è dovere del proprietario dell’appartamento, e quindi è sua responsabilità farla svolgere; ma se l’appartamento è stato affittato, sarà l’inquilino a dover rispettare l’obbligo e sostenere la correlata spesa (a meno che il contratto di locazione stabilisca oneri diversi o a meno che si tratti di interventi di manutenzione straordinaria o sostituzione della caldaia, la cui spesa grava sul proprietario).

Le tempistiche e la legge di riferimento: la rilevanza del libretto

Va rimarcato che, in materia di manutenzione e revisione caldaia, fonte normativa di riferimento è il DPR n. 74 del 2013 in materia di impianti termici per la climatizzazione degli edifici.

La consuetudine è far effettuare i controlli annualmente, ma veramente va svolta ogni dodici mesi? Ebbene, la legge citata sopra chiarisce che la manutenzione e revisione della caldaia va fatta periodicamente per forza (onde non rischiare sanzioni), ma le tempistiche non sono indicate dalla normativa in modo generale per tutti i tipi di caldaie. Ne consegue che i tempi sono collegati al particolare modello di caldaia che c’è in casa. In altre parole, la cadenza del controllo è legata a quanto scritto sulle istruzioni tecniche date dall’impresa installatrice che ha inserito la caldaia stessa. Pertanto basta fare riferimento al libretto istruzioni consegnato al momento dell’installazione da parte della ditta incaricata: lì c’è la risposta su entro quanto fare la revisione (che può essere anche ogni due anni per gli impianti più moderni e tecnologici).

Ma che fare se la ditta non ha dato a suo tempo i dettagli circa i tempi della revisione o, per qualche ragione, tali istruzioni non siano più reperibili? Occorre obbligatoriamente andare a leggere le istruzioni tecniche relative al modello ed elaborate direttamente dalla fabbrica costruttrice dell’impianto, ovvero il produttore.

Insomma, appare ormai chiara la rilevanza del libretto di impianto, ovvero un documento obbligatoriamente collegato all’impianto di climatizzazione e su cui debbono essere registrati e rendicontati gli interventi di manutenzione e revisione caldaia (prima accensione, controllo fumi, manutenzione ordinaria e straordinaria).

Così come il proprietario (o l’inquilino in caso di affitto) è responsabile dell’effettuazione periodica della revisione, analogamente è responsabile della conservazione del libretto dell’impianto: anzi, sarà tenuto a mostrarlo agli addetti del Comune, insieme alle fatture ricevute, in caso di controlli.

Il controllo dei fumi: quando va fatto?

Nell’ambito delle attività di check-up per la caldaia, rientra anche quello che tecnicamente è definito controllo dei fumi dell’impianto, ovvero attività che attiene all’efficienza energetica dell’impianto e alla verifica delle emissioni: cosa ben diversa dalla manutenzione/revisione. La legge citata, per questi casi, oltre a fissarne l’obbligatorietà, dispone anche le cadenze in base al tipo di impianto e di combustibile utilizzato:

ogni 24 mesi per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza inferiore o uguale a 100kw;
ogni 48 mesi per impianti a gas metano o GPL con potenza inferiore a uguale a 100kw;
ogni 12 mesi per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kw;
ogni 24 mesi per impianti a gas metano o GPL con potenza superiore a 100kw;

Al termine del controllo fumi – anch’esso svolto per legge da personale specializzato – sarà rilasciato un bollino blu di conformità.

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Il fattore costi: a quanto ammonta la spesa per la revisione?

Quando si spende solitamente per la revisione della caldaia? Ebbene, il costo totale fa riferimento alla revisione con l’aggiornamento del libretto dell’impianto e alla stesura del rapporto di controllo, ed in relazione alla manutenzione/revisione per la caldaia, di solito si aggira mediamente intorno ai 70/80 euro. Tuttavia, va da sé che il costo può esser assai variabile e cambiare in base alla regione o alla ditta prescelta. Il consiglio è sempre quello quello di ottenere vari preventivi di spesa e poi compararli tra loro. Per quanto riguarda, invece, il controllo emissioni o verifica fumi, il costo può salire ed anche superare mediamente i 100-120 euro. Sono comunque spese che vanno sostenute, stante l’obbligatorietà per legge.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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