Rito abbreviato: cos’è, come funziona e quando si utilizza

Pubblicato il 5 Febbraio 2020 alle 14:00 Autore: Claudio Garau

Rito abbreviato: di quale procedimento penale si tratta, perchè è utile e da chi può essere sfruttato. I requisiti e i limiti

Rito abbreviato: cos’è, come funziona e quando si utilizza

Spesso nelle notizie di cronaca è nominato il cosiddetto rito abbreviato o giudizio abbreviato nei processi penali, ovvero un particolare iter previsto dalla legge. Tuttavia, non sempre nella speditezza della narrazione giornalistica c’è il tempo anche per fare chiarezza e spiegare che cos’è di preciso. Vediamolo.

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Rito abbreviato: di che si tratta? quali sono i vantaggi?

Fondamentalmente il procedimento abbreviato permette all’imputato in un procedimento penale di poter ricevere uno sconto di pena, in ipotesi di condanna. Ciò però non impedisce che il rito abbreviato possa anche chiudersi con un esito positivo per l’imputato e la pronuncia di assoluzione, da parte del giudice penale.

In concreto, il rito abbreviato è un procedimento speciale (di cui all’art. 438 Codice di Procedura Penale) che permette all’imputato di optare per un giudizio fondato esclusivamente sugli atti, elementi ed indizi raccolti nel corso delle indagini e inclusi nel fascicolo del PM (si tratta del cosiddetto “rito abbreviato secco”). In tale fascicolo potranno trovare spazio anche gli atti dell’avvocato difensore, svolti nell’ambito delle cosiddette “investigazioni difensive”. Ciò che preme sottolineare è che il rito abbreviato può essere domandato dal solo imputato, personalmente o tramite procuratore speciale, in forma orale o scritta, e fino a che non siano state rese note le conclusioni degli avvocati delle parti e del PM. Sulla richiesta decide in giudice designato con un suo specifico provvedimento ad hoc, denominato “ordinanza“. Senza addentrarci troppo nei meandri della procedura penale, ricordiamo altresì che  il rito abbreviato è quel tipo di iter penale che si caratterizza per l’assenza della fase dibattimentale e la definizione del giudizio nella fase dell’udienza preliminare, ovvero in un momento anteriore: in pratica, l’imputato rinuncia all’istruttoria dibattimentale, ovvero a quella fase del processo penale in cui le prove sono formalmente assunte innanzi al giudice che dovrà decidere la causa.

Ma quali sono i vantaggi del rito abbreviato? Ebbene, possono riassumersi nella certezza di riduzione di pena, in ipotesi di condanna. Pertanto, la sanzione penale, in caso di contravvenzione, è dimezzata e, se l’iter ha ad oggetto un delitto, è diminuita di un terzo. Mentre ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo, in virtù della legge n. 33 del 2019, tale rito non è più applicabile, se si tratta di fatto commesso dopo l’entrata in vigore di tale provvedimento.

Tuttavia, l’art. 438 comma 5 c.p.p. prevede la possibilità che l’imputato chieda ed ottenga il rito abbreviato, laddove sia altresì disposta un’integrazione probatoria, necessaria ai fini della decisione (si tratta del cosiddetto “rito abbreviato condizionato”, nel caso ad esempio l’imputato ritenga utile una testimonianza di un terzo). In tale ipotesi il giudice penale accoglie la richiesta dell’imputato qualora l’integrazione appaia necessaria e non confligga con la finalità di economia processuale (ovvero di risparmio di tempo) tipica del rito speciale. Il PM però potrà, in caso di accoglimento, domandare l’ammissione della prova contraria.

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Quando utilizzarlo?

A questo punto è legittimo chiedersi quando vale la pena domandare ed ottenere il rito abbreviato. Ebbene, riassumiamo di seguito quali sono le due circostanze che rendono di fatto vantaggioso tale procedimento speciale:

  • nell’ipotesi in cui le prove raccolte non bastino a chiarire la responsabilità penale dell’indagato, può convenire “congelare” gli esiti delle indagini senza andar oltre, impedendo così alla Procura della Repubblica di individuare in seguito eventuali prove in precedenza non individuate;
  • nell’ipotesi in cui la responsabilità penale dell’indagato è già stata ben acclarata nella fase delle indagini preliminari. Infatti, in queste circostanze procedere con il dibattimento non sortirebbe alcun effetto positivo per il reo che, anzi, trarrebbe dal rito abbreviato un sicuro sconto di pena.

Concludendo, appaiono ormai chiari i tratti distintivi di un rito speciale come quello abbreviato che, sia per gli indubbi vantaggi sia per le pratiche finalità, risulta molto utilizzato nella prassi dei processi penali.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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