Bollette luce e gas: come risolvere le controversie senza il giudice

Pubblicato il 26 Febbraio 2020 alle 17:56 Autore: Claudio Garau

Bollette luce e gas: prima di rivolgersi al giudice in caso di controversia sulle quote da pagare, c’è la conciliazione. Vediamo come funziona.

Bollette luce e gas come risolvere le controversie senza il giudice
Bollette luce e gas: come risolvere le controversie senza il giudice

Risolvere problemi e controversie tra utenti e venditori di luce e gas senza rivolgersi al giudice, oggi è possibile. Un bel risparmio in termini di tempo e di denaro, in virtù del servizio di conciliazione predisposto dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera). Vediamo allora più da vicino come funziona e quali sono i tratti essenziali di esso.

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Bollette luce e gas: che cos’è la conciliazione? chi la gestisce?

In buona sostanza, quello della conciliazione è un servizio che prevede l’intervento di un conciliatore al posto del giudice di tribunale, ovvero una figura con la necessaria competenza ed esperienza nel campo dell’energia. Egli ha la funzione e lo scopo di assistere le parti, fungere da mediatore e aiutarle nella ricerca di una soluzione soddisfacente per entrambe, laddove sia contestato un importo in bolletta. E tutto ciò, come anticipato, senza attivare una causa ordinaria.

Tale servizio insomma mira ad appianare i contrasti tra privati consumatori e operatori del mercato ed è gestito dall‘Acquirente Unico, per conto dell’Authority. L’Acquirente Unico è una società pubblica senza fini di lucro, cui è demandato il ruolo di garantire la fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese del mercato tutelato, dopo la liberalizzazione del mercato elettrico.

Altra caratteristica fondamentale e che denota la speditezza dell’iter in oggetto, è che la procedura si svolge online.

Quando scatta? L’obbligatorietà del servizio

La domanda che a questo punto si faranno gli utenti che pagano periodicamente bollette luce e gas e che, per le cause più svariate, possono certamente avere contrasti con l’operatore (ad es. erroneo e sproporzionato importo in bolletta), è la seguente: quando si può attivare tale rapida e non onerosa procedura? Ebbene, tale servizio di conciliazione in materia di bollette luce e gas scatta laddove il problema o il contrasto con il venditore non sia risolto attraverso la presentazione di un reclamo.

In queste circostanze avverrà l’iter conciliativo, a cui parteciperanno cliente ed esercente (ma è ammesso, in loro sostituzione, che partecipino dei rappresentanti). Saranno confrontate le tesi delle parti, le loro richieste e, attraverso il supporto del mediatore, si potrà addivenire a una soluzione adeguata agli interessi delle stesse. Se la conciliazione avrà esito positivo, l’accordo risultante sarà formalizzato in un atto scritto, con valore legale e vincolante per le parti.

La conciliazione in materia di bollette luce e gas può essere fatta valere su quasi tutti gli attriti tra cliente ed esercente, ad eccezione di:

  • aspetti tributari e fiscali controversi;
  • controversie con procedura Smart Help;
  • controversie legate a class action;
  • controversie cadute in prescrizione.

C’è poi un dato assai significativo: lo strumento della conciliazione è obbligatorio laddove si verta in materia di bollette luce e gas. In altre parole, bisogna prima tentare di trovare un compromesso al di fuori delle aule di tribunale e, soltanto nel caso in cui non sia stato possibile trovarlo, sarà possibile rivolgersi al giudice ordinario. Per completezza, ricordiamo invece che sugli utenti del servizio idrico non grava un identico obbligo: si tratta per loro di una semplice facoltà od opzione.

Ricordiamo altresì che la legge prevede anche delle alternative al servizio sopracitato. Infatti, è ammesso di svolgere il tentativo di conciliazione presso:

  • le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione firmata dall’Authority insieme a Unioncamere;
  • gli organismi iscritti nell’elenco Adr dell’Arera (per i clienti domestici).

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Quali sono le tempistiche e come si avvia l’iter

La richiesta di attivazione del servizio di conciliazione in materia di controversie su bollette luce e gas, va spedita al servizio organizzato dall’Acquirente Unico, esclusivamente a seguito del reclamo scritto, sopra menzionato. Tale reclamo va ovviamente fatto all’operatore e dopo di esso, vi saranno valide ragioni per una conciliazione se:

  • la risposta scritta del venditore/operatore non è stata ritenuta congrua o soddisfacente;
  • sono passati 40 giorni dal reclamo, in mancanza di risposta.

Il cliente/consumatore interessato a contestare quanto in bolletta e a risolvere il contrasto emerso, attiverà allora la procedura tramite registrazione sulla piattaforma online, indicando le informazioni richieste su schermo ed allegando i documenti relativi alla materia del contendere.

Il primo incontro del servizio di conciliazione, alla presenza del conciliatore, sarà tenuto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda suddetta, ma non anteriormente a 10 giorni dalla comunicazione di avvio dell’iter alle parti. Ciascuna parte può domandare un solo rinvio. È ammesso inoltre che il privato consumatore si ritiri, ma con tempestiva comunicazione. Gli esiti della procedura possono ovviamente essere soltanto due:

  • o è individuato un accordo ed è di seguito redatto un verbale che ha valore di titolo esecutivo, applicato dalle parti;
  • oppure in caso di esito negativo dell’iter, il conciliatore scrive un verbale di segno opposto. In queste ultime circostanze, al privato consumatore, per tutelare le sue ragioni, non resterà che rivolgersi al giudice ordinario.

Concludendo, i dati sembrano però testimoniare il successo del servizio di conciliazione in esame, dato che nel 2019 sono state trattate 16mila domande, con la restituzione di ben 8 milioni e mezzo di euro per quote non realmente spettanti all’operatore luce, acqua o gas e con un 70% di accordi conclusi. Nelle restituzioni fatte dai fornitori, sono ricompresi rinuncia a spese e interessi moratori, rimborsi e ricalcolo di fatturazioni errate.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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