Causa alla scuola: quando scatta e chi può farla. Le motivazioni

Pubblicato il 25 Marzo 2020 alle 17:30 Autore: Claudio Garau

Causa alla scuola: in quali circostanze rileva una responsabilità della struttura scolastica per danni patiti dall’alunno nelle ore di lezione?

Causa alla scuola quando scatta e chi può farla. Le motivazioni
Causa alla scuola: quando scatta e chi può farla. Le motivazioni

Ben sappiamo del valore del sistema scolastico e dell’insegnamento agli alunni. Formazione ed educazione al rispetto del prossimo e alla convivenza civile sono le parole-chiave che debbono caratterizzare l’organizzazione di tutte le scuole radicate nel territorio italiano. Ciò in conformità, peraltro, a principi costituzionali in materia di diritti dell’individuo e di diritto allo studio. Non sempre però le cose, nella prassi, vanno come dovrebbero andare e – come testimoniano diversi casi di cronaca – non è raro imbattersi nelle notizie per le quali qualcuno ha fatto causa alla scuola. Vediamo allora che succede in questi casi, chi può fare causa e perché.

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Causa alla scuola: il contesto di riferimento e gli obblighi della struttura

In effetti – come anticipato – non sempre nell’istruzione scolastica tutto fila liscio. Talvolta nella aule degli istituti di formazione si registrano episodi di bullismo oppure sono evidenziati comportamenti non idonei degli insegnanti o non all’altezza dei compiti loro affidati (ad esempio insegnanti poco preparati o assenti, oppure addirittura violenti verso gli alunni). Ebbene, in tutti questi casi in cui la scuola non garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dello scolaro, è certamente ammesso che i genitori possano tutelarsi attraverso la legge, facendo causa alla scuola in ragione delle responsabilità del singolo insegnante o del dirigente scolastico.

Insomma, agli obblighi di formazione scolastica dell’individuo, si debbono combinare gli obblighi di adeguata preparazione, formazione e insegnamento gravanti su chi, a vario titolo, lavora nelle strutture scolastiche. In particolare la responsabilità dell’insegnante:

  • rileva sul piano formativo e dello sviluppo cognitivo e culturale del singolo alunno o studente;
  • rileva sul piano degli eventuali danni patiti dagli studenti, a seguito di una condotta errata dei docenti e/o degli altri alunni, non debitamente controllati e vigilati dagli insegnanti.

Ricordiamo infatti che l’insegnante non solo deve garantire un buon insegnamento, ma deve anche vigilare affinché la convivenza degli alunni nelle aule scolastiche avvenga in modo pacifico e civile: si tratta insomma di un obbligo civilistico di protezione e vigilanza.

Analoghe considerazioni possono farsi per i dirigenti scolastici, ovvero i presidi. Essi infatti rappresentano di fatto l’istituto scolastico e sono responsabili di tutto quanto avviene all’interno della struttura. In altre parole, possono essere ritenuti soggetti capaci di rispondere per danni da responsabilità civile, in quanto sui dirigenti scolastici gravano molti obblighi organizzativi, di vigilanza, di tutela della sicurezza delle apparecchiature scolastiche e delle strutture (tetti, pareti, scale ecc.). Insomma, in ultima analisi, è il preside il responsabile di tutto quanto accade a scuola, avendo facoltà di emanare provvedimenti idonei a eliminare fonti di rischio per la salute di chi si trova negli istituti in oggetto.

Come anticipato, si tratta di eventuali profili di responsabilità civile che potranno essere fatti valere dai genitori nelle opportune sedi di tribunale, laddove ci siano elementi sufficienti a ritenere che un danno sia stato subito dal figlio, per negligenza e colpa del personale scolastico (ad esempio per un’esplosione di sostanze chimiche nel laboratorio di biologia). Sarà anche possibile una responsabilità penale dei professori, laddove si rendano responsabili di atti violenti nei confronti degli alunni (art. 571 c.p., dal titolo “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina“): il rischio, in questi casi, è quello della condanna alla reclusione.

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Che tipo di responsabilità è in gioco? L’onere della prova

Nelle circostanze in cui i membri della struttura – preside ed insegnanti – non vigilino a dovere su tutti gli alunni, la responsabilità che emergerà sarà di ambito contrattuale. Infatti, a seguito dell’iscrizione del singolo alunno in una certa scuola, si instaura un rapporto giuridico per il quale subentra l’obbligo – per preside e professori – di controllare, vigilare e garantire le condizioni di sicurezza, per l’arco di tempo in cui lo studente si trova all’interno delle mura scolastiche.

In ipotesi di causa alla scuola, lo studente – o meglio i suoi genitori – per ottenere risarcimento, avrà l’onere di dimostrare al giudice che il danno si è prodotto durante la permanenza nei locali della scuola; per difendersi dall’accusa, l’istituto di formazione dovrà invece provare che l’evento dannoso ingiusto è stato invece legato al verificarsi del cosiddetto “caso fortuito“, vale a dire un evento imprevedibile e inevitabile, anche in caso di utilizzo di tutte le accortezze idonee al ruolo di preside e insegnante.

A questo punto è legittimo domandarsi come possono comportarsi in concreto i genitori e quali sono gli step da compiere. Ebbene, come prima cosa sarà opportuno, laddove il figlio abbia evidenziato un danno a suo carico, spedire una lettera al preside e all’ufficio scolastico provinciale e regionale di riferimento. A seguito di questa prima fase, la scuola può comprendere le ragioni dei genitori e dell’alunno, collaborando e avviando la pratica assicurativa e risolvendo peraltro il problema da cui è scaturito il danno (ad esempio con la riparazione dell’apparecchiatura pericolosa o l’allontanamento dell’alunno aggressivo). Altrimenti, se la scuola non collabora, gli interessati saranno costretti ad affidarsi ad un avvocato e agire in tribunale.

L’iter giudiziario, in queste circostanze, comincia con la stesura dell’atto di citazione da parte del proprio legale nei confronti dell’istituto scolastico e quindi del preside. A sua volta, in ipotesi di causa alla scuola, quest’ultima potrà rivalersi contro lo specifico insegnante responsabile di non aver usato la diligenza necessaria per evitare il danno allo studente, prodottosi durante le ore di lezione. Nell’udienza innanzi al giudice, sarà compito della parte interessata produrre tutti gli elementi probatori idonei a dimostrare il danno fisico o psichico/morale subito dal figlio o dalla figlia, in modo tale da ottenerne il risarcimento.

Concludendo, in materia di causa alla scuola, sarà fondamentale anche il parere del medico legale designato dal giudice competente. Egli infatti valuterà l’entità dell’infortunio, del danno patito e dell’eventuale invalidità causata dall’evento dannoso ingiusto: il suo parere molto spesso anticipa, in qualche modo, i contenuti della sentenza del giudice di merito.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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