Molestie telefoniche: quando scatta la denuncia e come farla

Pubblicato il 15 Aprile 2020 alle 16:44 Autore: Claudio Garau

Molestie telefoniche e reato penale: la definizione di legge e l’apporto della giurisprudenza. Quando scatta l’illecito e come distinguerlo dallo stalking.

Molestie telefoniche quando scatta la denuncia e come farla
Molestie telefoniche: quando scatta la denuncia e come farla

Le molestie telefoniche costituiscono un illecito tra i più frequenti e citati nelle notizie di cronaca. Basta infatti leggere un quotidiano o ascoltare qualche notiziario televisivo, per rendersi conto che tali molestie non sono affatto rare, nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, come anticipato, non sono esenti da riflessi a livello legale, come vedremo di seguito.

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Molestie telefoniche: il contesto di riferimento e cosa dice la norma penalistica

I casi di molestie telefoniche possono essere i più svariati: l’innamorato respinto che non accetta la sua condizione e tartassa di chiamate la malcapitata di turno; l’ex che tormenta l’uomo con cui ha avuto una relazione, magari finita in modo burrascoso; lo scherzo pesante di chi decide di usare gli squilli del telefono per disturbare la vittima della burla di cattivo gusto. Queste e molte altre sono ipotesi pratiche, e nient’affatto rare, di molestie telefoniche.

È l’articolo 660 del Codice Penale che disciplina il reato in questione, perché di illecito penale si tratta. La disposizione è intitolata “Molestia o disturbo alle persone” e sancisce quanto segue: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro”.

La formulazione della norma è volutamente generica, in modo da far rientrare il maggior numero di condotte punibili, all’interno della fattispecie individuata dal legislatore. Ed è menzionato proprio il telefono come strumento atto (anche) a molestare qualcuno, senza alcuna possibile giustificazione di sorta. Insomma, tanto basta per poter dire che la denuncia per molestie telefoniche può essere facilmente fatta scattare dalla vittima del reato.

Molestie o stalking: come distinguere?

Tuttavia, è necessario distinguere il reato di molestie telefoniche da quello di stalking, di cui ampiamente abbiamo già parlato più volte (clicca qui per lo stalking in ambito condominiale). In effetti, non sempre è agevole scorgere delle differenze tra semplici molestie telefoniche e il reato di stalking, ben più grave agli occhi del legislatore. Entrambi i reati possono essere consumati attraverso l’uso del telefono, ma va rimarcato che per aversi molestie telefoniche, occorrono solo pochi squilli in brevissimo tempo (un giorno o pochi giorni al massimo); invece, per il reato di stalking, è necessario che il responsabile decida di perseguitare la vittima per un periodo di tempo prolungato, e produca in essa almeno una di queste tre conseguenze, a livello quotidiano:

  • una variazione delle proprie abitudini quotidiane;
  • un perenne stato di angoscia, d’ansia o di paura;
  • un timore giustificato di un pregiudizio grave alla propria persona o a quella dei propri affetti.

È chiaro insomma che lo stalking, che nelle norme di legge prende il nome di “atti persecutori” (art. 612 bis Codice Penale), ha dei tratti molto più delineati delle semplici molestie telefoniche, e tali da condurre a sanzioni penali più gravi. Infatti, la maggior aggressività dello stalker, rispetto al molestatore al telefono, si riflette sul piano delle pene: il primo rischia la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, mentre il secondo l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro.

È evidente che non sempre per il giudice è facile distinguere tra molestie e vero e proprio stalking, ma per quest’ultimo appare decisiva la reiterazione e la continuazione nel tempo delle telefonate, magari anche in orari destinati al riposo dell persone. In giudizio, sarà necessario comunque provare il danno e il turbamento psichico inflitto alla vittima, ovvero la sussistenza di quegli atti persecutori e continuati, che trovano fondamento in un disturbo psichico del reo e nella conseguente volontà di destabilizzare l’equilibrio della vittima.

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Quando può scattare la denuncia?

In precedenza abbiamo detto che la legge, in tema di “molestie telefoniche”, dà una definizione generica e tale da far rientrare in essa – potenzialmente – un numero davvero ampio di condotte. È stata allora la giurisprudenza della Cassazione ad aver utilmente integrato il dato normativo, con pronunce che hanno preso le mosse da casi concreti e quotidiani.

Ad esempio, la Suprema Corte ha sostenuto che, per aversi il reato di molestie telefoniche, è sufficiente anche una sola telefonata notturna, per un futile motivo; oppure anche molto poche, magari due o tre nell’arco della stessa giornata, ma non sorrette da alcun valido motivo: anzi, la condotta punibile è mirata a molestare e disturbare – intenzionalmente – terze persone, entrando nella loro vita privata, nelle proprie attività quotidiane, di lavoro o di relazione, o recando disturbo al riposo. Viceversa, laddove alla condotta integrante le molestie in oggetto, si risponde in egual misura, con telefonate, squilli o messaggi altrettanto petulanti, i giudici hanno ritenuto esclusa la configurazione del reato di molestie telefoniche.

Concludendo, per avviare efficacemente una denuncia per questo illecito, sarà necessario che l’interessato si rivolga alla Procura della Repubblica o vada presso gli uffici delle Forze dell’ordine (questure, Polizia postale, Arma dei carabinieri) e in quella sede descriva il fatto di reato (clicca qui per una guida su quando si può denunciare una persona o un fatto).

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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