Condono edilizio 2020: cos’è, come funziona e a che serve

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 05:54 Autore: Claudio Garau

Condono edilizio 2020: di che si tratta in concreto e come viene disposto. Quali sono le leggi che lo hanno previsto e come funziona

Condono edilizio 2020: cos'è, come funziona e a che serve
Condono edilizio 2020: cos’è, come funziona e a che serve

Spesso nelle notizie di cronaca, si sente parlare di “condono edilizio“. Non sempre tuttavia, nella narrazione giornalistica, vengono dati adeguati ragguagli e chiarimenti su cosa sia di fatto tale condono, e sua quale sia la sua finalità. Ed è proprio ciò di cui vogliamo occuparci di seguito: facciamo chiarezza sul condono edilizio e sulla sua funzione, anche in considerazione del fatto che si tratta di un tema sempre attuale e che riguarda la vita di non pochi cittadini.

Se ti interessa saperne di più sulla prescrizione abuso edilizio, cos’è, quando scatta e a che serve, clicca qui.

Condono edilizio: di che si tratta in concreto?

Dare una definizione sintetica di condono edilizio – in modo da inquadrare subito l’argomento – non è complicato: con un condono abbiamo in pratica un provvedimento amministrativo che comporta una sanatoria, ovvero permette ai proprietari di costruzioni di sottrarsi, pagando somme a titolo di oblazione, oneri concessori, diritti o indennità di risarcimento, alle conseguenze penali e amministrative, mirate a reprimere il fenomeno illegale dell’abusivismo edilizio. Con tale ultima espressione, il legislatore comunemente intende la edificazione o la successiva modifica di costruzioni e manufatti di edilizia, che risultino essere stati edificati o modificati, senza rispettare le norme di legge vigenti nel campo e senza osservare gli strumenti urbanistici in vigore.

Usualmente, in diritto ci si occupa di condono con riferimento al settore dell’edilizia e, in estrema sintesi, un condono scatta laddove è emesso un provvedimento con cui i cittadini possono ottenere e di fatto ottengono l’annullamento di una pena o di una sanzione, che scaturisce appunto da un illecito edilizio. È ben noto però anche il cosiddetto condono fiscale, ovvero quell’iter che permette la regolarizzazione della posizione dei contribuenti che non hanno versato quanto dovuto allo Stato.

In particolare, il condono edilizio si basa su un requisito fondamentale: l‘autodenuncia. Infatti, solo con essa è davvero possibile ottenere la detta sanatoria di fenomeni di illegalità correlati alla violazione delle regole inerenti edificazione, modifica ed ampliamento di manufatti edili. In parole povere, il condono edilizio è pertanto una sorta di “grazia” concessa dallo Stato alle persone che si trovino in specifiche condizioni di illiceità e che, in ragione di questa situazione, domandino di essere “perdonate” per gli illeciti compiuti.

La limitazione nel tempo del condono: le leggi speciali

Il condono edilizio non ha durata illimitata nel tempo, ovvero è sottoposto ad un termine iniziale e ad un termine finale. E ciò è comprovato da diverse leggi speciali in materia, le quali hanno una durata temporale definita e circoscritta nel tempo.

Di fatto, la citata sanatoria si trova nella legge speciale, il cui testo invita i cittadini responsabili di abusi edilizi a segnalare in modo spontaneo e repentino – ovvero autodenunciare – all’autorità competente la propria situazione di illegalità. Ciò chiaramente allo scopo di avere un'”agevolazione” per la successiva messa in regola.

Le notizie di cronaca ci ricordano che il condono edilizio è tuttora argomento attuale e dibattuto, tuttavia al momento non si sa se quest’anno o nel prossimo vi sarà un nuovo condono edilizio, in considerazione anche del fatto che il citato condono è una soluzione eccezionale che finora in Italia è stata adottata soltanto tre volte (legge n. 47 del 1985, legge n. 724 del 1994 e legge n. 326 del 2003).

Il condono edilizio, inoltre, si riferisce ad ipotesi di volta in volta specifiche e ben circostanziate, e ad es. può valere con riferimento a edifici che oltrepassano i limiti volumetrici fissati dalle norme, oppure può interessare edifici innalzati in aree non edificabili o in modo da violare le distanze minime previste dalle norme di legge ecc.

Cosa deve fare il cittadino per usufruire del condono?

Ribadiamolo: il cittadino che intende ravvedersi e far fronte all’illecito compiuto, dovrà autodenunciarsi all’autorità competente – ad esempio presso l’ufficio tecnico del Comune di riferimento – e di conseguenza versare l’importo di una sanzione amministrativa per l’illecito commesso. Laddove l’opera abusiva sia in contrasto anche con le norme penali, l’interessato ad ottenere la sanatoria, dovrà versare una somma supplementare, vale a dire l‘oblazione. Essa comporterà l’estinzione del reato compiuto.

Se ti interessa saperne di più sull’abuso edilizio da parte del precedente proprietario e responsabilità dell’acquirente, clicca qui.

Il condono edilizio del 2003 è stato l’ultimo, tuttavia – come sopra accennato – il tema è sempre caldo, dato che l’abusivismo edilizio è una pratica che è e resta diffusa. In verità, si è parlato di condono edilizio anche quest’anno, ma la norma inclusa nel dl semplificazioni approvato dal Governo, è stata stralciata dalla bozza, prima della sua approvazione, a causa delle forti polemiche emerse.

Concludendo, non bisogna dimenticare che le norme sul condono, contenute nelle leggi speciali, sono da interpretarsi con estremo rigore: pertanto, il privato cittadino che intenda beneficiare del condono edilizio non soltanto deve osservare tutte le condizioni dettate dalla legge, ma deve anche provare di averle rispettate.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a 
redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →