Contratto non prorogato o licenziamento: differenza e cosa cambia

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 05:44 Autore: Claudio Garau

Contratto non prorogato e conseguenze per il lavoratore: si tratta di un’ipotesi di licenziamento oppure no? Ecco cosa dice la legge in proposito

Contratto non prorogato o licenziamento: differenza e cosa cambia

Ben sappiamo che la materia del diritto del lavoro è costituita da regole rigide e molto spesso inderogabili, a tutela sia dei diritti del lavoratore, che dell’azienda. Ma che succede in ipotesi di contratto a tempo determinato che non prosegue oltre? ovvero che succede in caso di contratto non prorogato? valgono le identiche tutele riconosciute a chi interrompe il rapporto di lavoro per licenziamento oppure no? Si tratta di una questione pratica che merita risposta, stante anche l’attuale crisi del mercato del lavoro e i tantissimi contratti a tempo determinato che vengono stipulati, al posto di quelli a tempo indeterminato. Vediamo nel dettaglio.

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Contratto non prorogato: alcuni cenni essenziali al contratto a tempo determinato

Prima di affrontare la questione sopra accennata, dobbiamo spendere qualche parola con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, per avere ben chiaro il quadro di riferimento. Ebbene, con detto contratto – valevole per qualsiasi tipo di mansione – abbiamo un documento scritto che definisce un rapporto di lavoro dipendente o subordinato nel quale il lavoratore è assunto per un lasso di tempo circoscritto. Il contratto, pertanto, oltre ad avere una data di inizio prestabilita, indica anche una data finale, entro cui si concluderà il rapporto di lavoro.

Per legge, il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere sempre redatto in forma scritta e va consegnato al dipendente entro 5 giorni dall’inizio della collaborazione. Rimarchiamo che in mancanza di una data di termine finale indicata in forma scritta, il contratto va ritenuto a tempo indeterminato.

Stante la precarietà che caratterizza il contratto di lavoro a tempo determinato, il legislatore ha posto un limite massimo di durata a detto contratto, pari a 12 mesi. Tuttavia il limite può arrivare fino a 2 anni in ipotesi di:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, oppure esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Altri limiti posti al contratto al tempo determinato sono legati al rapporto tra numero di dipendenti a tempo determinato e numero di dipendenti a tempo indeterminato, presenti in azienda, e al numero massimo di proroghe per detto contratto (massimo 4).

L’ipotesi della mancata proroga: conseguenze dopo il coronavirus

Al termine della durata del contratto di lavoro a tempo determinato, possono aversi due possibili esiti: o le parti continuano a lavorare assieme, optando per la proroga oppure il rinnovo del contratto, oppure ancora possono decidere di interrompere la collaborazione, e senza bisogno di un contestuale licenziamento o delle dimissioni da parte del dipendente. Ciò deve avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge.

In particolare ricordiamo due aspetti essenziali in caso non si abbia un contratto non prorogato, ma viceversa le parti decidano di proseguire:

Recentemente, tramite la conversione in legge del decreto Rilancio, è stato istituito il “regime speciale” della proroga obbligatoria. Sulla scorta di queste novità, la scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, deve essere allungata in via automatica se il datore di lavoro ha sospeso o diminuito l’attività lavorativa causa covid. È interessante notare che se l’azienda non applica questa proroga automatica ed emergenziale, il datore di lavoro potrà essere condannato al risarcimento danni a favore del dipendente.

Non prorogare è sinonimo di licenziamento?

In via generale, e al di là della normativa emergenziale appena ricordata e di cui tutti desideriamo il superamento, attraverso un auspicato ritorno alla piena normalità dei rapporti sociali – e non soltanto lavorativi – vediamo quindi se davvero un contratto non prorogato può davvero intendersi come licenziamento.

Ebbene, se le parti del contratto di lavoro non trovano un’intesa per la proroga oppure per il rinnovo, alla data di conclusione del rapporto, quest’ultimo cessa, ovvero si risolve in via automatica. Per legge, le parti non sono dunque tenute a compiere operazioni ulteriori. Anzi, esse si debbono limitare a prendere atto della nuova situazione, senza che il datore di lavoro sia obbligato a spedire una lettera di licenziamento; tanto meno deve avvisare previamente il dipendente prossimo alla scadenza, del fatto che non intende continuare la collaborazione. Secondo un meccanismo analogo, anche il lavoratore non deve comunicare le dimissioni o dare un analogo avviso di non volersi avvalere del rinnovo oppure della proroga.

Per legge, il datore di lavoro può però licenziare il dipendente prima della scadenza naturale del contratto a tempo determinato, ma soltanto se il licenziamento è dovuto a giusta causa, o a impossibilità sopravvenuta dell’attività lavorativa. In mancanza di queste motivazioni, è valido comunque il licenziamento, ma il lavoratore ha diritto al riconoscimento della retribuzione che avrebbe incassato fino alla scadenza del contratto.

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Se dal punto di vista formale, il contratto non prorogato non equivale a licenziamento, altrettanto non può dirsi con riferimento alle tutele previste. Infatti la scadenza del contratto non prorogato, costituisce anch’essa, come il licenziamento, un caso di perdita del lavoro, per ragioni “esterne” alla persona del lavoratore. Conseguentemente, all’ex-dipendente spetta il riconoscimento dello stato di disoccupazione, a seguito della dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro (la cosiddetta “Did”) e alle iniziative di politica attiva attive dal Centro per l’Impiego di riferimento. Analogamente, anche a chi si trova di fronte ad un contratto non prorogato e ricorrendone i presupposti di legge, spetta la nota indennnità di disoccupazione, denominata Naspi.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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