Avvocato e obblighi di reperibilità verso il cliente: la legge sul punto

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 05:36 Autore: Claudio Garau

Avvocato e dovere di essere reperibile e fornire informazioni ed aggiornamenti al proprio cliente. Ecco le norme in materia e cosa rischia il legale

Avvocato e obblighi di reperibilità verso il cliente: la legge sul punto
Avvocato e obblighi di reperibilità verso il cliente: la legge sul punto

In base all’articolo 2 della legge sulla professione forense (legge n. 247 del 2012) l’avvocato è un libero professionista che, in libertàautonomia e indipendenza, svolge l’attività difensiva a tutela del proprio cliente. È nella fiducia che il rapporto tra cliente ed avvocato trova l’elemento essenziale per durare nel tempo. Ma succede nel caso in cui l’avvocato si renda irreperibile nei confronti dell’assistito? può sparire nel nulla senza fornire spiegazione alcuna o invece è vincolato al dovere di essere, in qualche modo, comunque reperibile? Vediamolo.

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Avvocato e contratto di mandato: l’importanza della fiducia

Il legame tra cliente ed avvocato trova il suo punto di riferimento nel contratto di mandato, stipulato appunto tra il professionista ed il privato che intende avvalersi di un legale per veder tutelate le proprie ragioni in tribunale. Tale tipologia di contratto è inclusa nell’ambito dei contratti d’opera intellettuale, di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile: in base all’accordo tra le parti, da cui scaturisce il detto contratto, il professionista si obbliga a realizzare la prestazione d’opera (ma non a conseguire il risultato) ed il cliente si obbliga al pagamento del relativo compenso, ovvero della parcella.

Il punto è che in tale rapporto, il privato cittadino che decide di scegliere un certo avvocato, non ha di solito conoscenze tecnico- giuridiche tali da capire quali potranno essere le scelte dell’avvocato, in merito alla miglior strategia difensiva. Il cliente, insomma, deve “affidarsi” al proprio avvocato, essendo il diritto una materia sconosciuta ai più, se consideriamo i meccanismi e regole tipiche del processo, ma anche i concetti tipici di chi occupa di leggi tutti i giorni, non sempre facilmente interpretabili dai “non addetti ai lavori”. Ecco allora perché il rapporto di fiducia con l’avvocato è ancora più significativo che in riferimento ad altre figure professionali. D’altra parte spetta al cliente compiere la miglior scelta, in modo da non doversi pentire di avere affidato l’incarico ad un avvocato invece che ad un altro. Come ha ricordato la Cassazione in una sentenza del 2012, grava infatti sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito. 

Per potersi avere conferimento del mandato, l’avvocato è tenuto ad informare il cliente su vari elementi inerenti ciò che succederà dopo tale conferimento, tra essi ricordiamo in particolare:

  • i costi della prestazione professionale;
  • i tempi previsti del processo e degli oneri che ne seguiranno;
  • le attività che sarà necessario svolgere a tutela del cliente;
  • le opzioni consistenti nel gratuito patrocinio (se sussistono i requisiti) e nella negoziazione assistita (di cui abbiamo già parlato qui).

Va rimarcato che, tuttavia, gli obblighi di informazione verso il cliente – che si legano al citato rapporto di fiducia tra le parti del contratto di mandato – non si esauriscono in queste “informazioni iniziali”. Infatti, l’avvocato è tenuto, nel corso del tempo, a dare notizia di sè e di ciò che sta accadendo nel processo. In breve, all’avvocato è vietato essere sempre irreperibile, come vedremo nel dettaglio tra poco.

L’obbligo di non sparire nel nulla: la legge in proposito

C’è un articolo incluso nel Codice deontologico forense, ovvero l’art. 27, che impone infatti all’avvocato l’obbligo di informare il cliente in relazione allo svolgimento del mandato e di dargli copia di tutti gli atti e documenti, se richiesto. Insomma il legale è tenuto a comunicare tutti i dettagli utili alla miglior strategia difensiva possibile, riferendo altresì al proprio cliente quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato, se nell’interesse del cliente stesso.

Se non rispetta quanto appena ricordato, l’avvocato poco incline al rispetto dei doveri deontologici sarà sanzionato, dal punto di vista disciplinare, con la censura (o con l’avvertimento, in ipotesi in cui il legale violi i doveri di informazione legati al conferimento del mandato, sopra menzionati).

Ciò comunque non significa che l’avvocato deve essere reperibile ogni minuto ed in ogni occasione: piuttosto i citati doveri gli impongono di non sparire nella nulla, magari per più giorni, e di comunicare tempestivamente le questioni più urgenti e le informazioni utili al cliente.

Ma che fare se il proprio avvocato, magari troppo “assorbito” da altre questioni o causa più importanti, non risponde per giorni e giorni alle richieste di aggiornamenti ed informazioni? Ebbene, nelle circostanze in cui l’avvocato sparisce, non risponde al telefono o alle e-mail, l’interessato ben potrà rivolgersi al consiglio dell’ordine competente, che a sua volta, valuterà se ci sono gli estremi per un procedimento disciplinare nei confronti del legale resosi irreperibile.

Non solo: se l’irreperibilità dell’avvocato è così grave da compromettere definitivamente il rapporto di fiducia, al cliente sarà certamente riservata la scelta della revoca del mandato, con una comunicazione scritta via pec o con raccomandata a/r.

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Particolare non irrilevante è che la eventuale revoca del mandato comporta il diritto del cliente alla restituzione di tutta la documentazione in possesso del professionista; il legale conserva, tuttavia, il diritto ad essere pagato per le attività professionali compiute sino alla data della revoca.

Concludendo, fattore non meno importante in caso di avvocato irreperibile, è la possibilità del risarcimento danni, laddove l’avvocato – con il suo comportamento – abbia causato dei danni oggettivamente rilevabili e che abbiano compromesso le possibilità di vittoria in causa. In tali circostanze, l’interessato potrà avviare una vera e propria causa civile contro l’avvocato.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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