Differenza cassetto fiscale e borsellino fiscale: cosa cambia e dettagli

Pubblicato il 15 Settembre 2020 alle 12:58 Autore: Claudio Garau
Differenza cassetto fiscale e borsellino fiscale: cosa cambia e dettagli

Differenza cassetto fiscale e borsellino fiscale: cosa cambia e dettagli

I contribuenti sono al corrente del fatto che non di rado le norme fiscali non sono di agevole interpretazione: in effetti, in Italia, il settore tasse e tributi non spicca per linearità dell’impianto generale e per chiarezza, anzi può essere definito come una vera e propria “giungla”, in cui il cittadino inesperto in materia, non può che trovare difficoltà ad assimilare istruzioni di non agile comprensione, facendo peraltro i conti con continui rimaneggiamenti delle norme fiscali. In questo contesto, Governo e Agenzia delle Entrate si stanno adoperando per rendere un po’ più coerente il sistema, dato che stanno valutando un progetto di ampliamento, ovvero stanno valutando le modalità della trasformazione del cassetto fiscale in borsellino fiscale, a partire dal 15 ottobre. Vediamo più nel dettaglio.

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Cassetto fiscale: che cos’è?

Preliminarmente, occorre spiegare in sintesi cos’è il cassetto fiscale, dato che l’espressione potrebbe essere nuova a non pochi. Ebbene, dare una definizione di cassetto fiscale non è complicato, dato che esso costituisce, in pratica, il servizio dell’Agenzia delle Entrate che permette la consultazione sul web delle proprie informazioni fiscali (dati anagrafici, dati delle dichiarazioni fiscali, dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, dati dei rimborsi, dati patrimoniali e ISA). Il cassetto fiscale è molto utile ed è rivolto a tutti i contribuenti, affinchè questi ultimi possano controllare, laddove lo ritengano opportuno, i documenti legati a contributi, tasse, versamenti e fatture elettroniche. Tale cassetto è altresì comodo, dato che viene costantemente aggiornato dall’Agenzia delle Entrate stessa, attraverso i suoi database: pertanto, al singolo cittadino non spetta questo delicato compito. Ma non solo: avere una raccolta di tutte queste informazioni è fondamentale, anche in caso di eventuali contestazioni, nei confronti del contribuente, da parte della Pubblica Amministrazione.

Rimarchiamo tuttavia che l’accesso al cassetto fiscale è subordinato all’essere registrati ai servizi telematici Fisconline/Entratel dell’Agenzia delle Entrate, oppure all’avere un’identità Spid.

Verso il borsellino fiscale

Come detto all’inizio, Governo ed Agenzia delle Entrate stanno pensando seriamente ad un ampliamento del cassetto fiscale, che diventerebbe così borsellino fiscale. La finalità cui tende questo cambiamento è legata alla possibilità di effettuare, per questa via, un maggior controllo sui crediti di imposta cedibili a terzi.

Si sta in particolare valutando come operare in concreto questo passaggio, che con tutta probabilità sarà attuato: sono vaglio le ipotesi legislative, inclusa la possibilità di inserimento di tale novità nel decreto Agosto in esame al Senato. Peraltro, l’Esecutivo sta altresì controllando se tale passaggio può essere svolto con provvedimento amministrativo, oppure se serve un iter più lungo, con atto normativo finale.

Ma in buona sostanza, cosa cambia dal 15 ottobre? Ebbene, avremo la trasformazione del cassetto fiscale in borsellino elettronico, con l’obbligo di comunicare l’opzione tra cessione del credito o sconto in fattura. Ciò è stato già annunciato sul sito web dell’Agenzie delle Entrate dedicato alle comunicazioni (Ccire). La scelta in questione può essere svolta in relazione a:

  • efficienza energetica;
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
  • adozione di misure antisismiche;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici.

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Nel manuale di utilizzo della piattaforma “Guida all’utilizzo della procedura “Comunicazione opzione crediti e detrazioni” è segnalato che le operazioni compiute con la procedura in oggetto, rappresentano comunicazioni delle cessioni e delle transazioni già avvenute. Le informazioni sui crediti oggetto di cessione saranno rese disponibili per l’accettazione da parte dei cessionari, da comunicare soltanto con la “Piattaforma cessione crediti“. Laddove i crediti siano accettati, essi saranno visibili nel cassetto fiscale del cessionario e potranno valere in compensazione con modello F24.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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