Eredità a un solo figlio: è possibile? La legge sul punto

Pubblicato il 25 Settembre 2020 alle 12:59 Autore: Claudio Garau
Eredità a un solo figlio: è possibile? La legge sul punto

Eredità a un solo figlio: è possibile? La legge sul punto

Le questioni ereditarie sono tra le più diffuse nelle situazioni quotidiane, e non sempre sono di agevole soluzione. Qui di seguito vogliamo capire, in particolare, se la legge consente davvero di lasciare l’eredità ad un solo figlio, ovvero se il genitore che ha avuto più figli, può indirizzare il patrimonio ad uno solo di essi, perchè, ad esempio, con l’altro/a o con gli altri/e non è mai stato in buoni rapporti o ha avuto forti incomprensioni, mai sanate. Facciamo chiarezza.

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Eredità ad un solo figlio: che cos’è la legittima?

Per capire quale risposta va data all’appena citato quesito, occorre ricordare anzitutto che le norme civilistiche dispongono la cosiddetta quota di legittima. Essa, detta anche “quota riservata” consiste nella quota di eredità che la legge garantisce in automatico, ovvero “di diritto”, a certi soggetti legati ad una persona ormai deceduta da specifici legami familiari: sono dunque “legittimari” (o “riservatari”) il coniuge, i figli (e i loro discendenti), i genitori e gli altri ascendenti (ma soltanto in mancanza di discendenti). In buona sostanza, la quota riservata ad ogni legittimario dipende dal rapporto familiare che intercorre con il defunto, e dal numero totale dei legittimari. Capire chi sono, in concreto, gli eredi è essenziale, come abbiamo già avuto modo di notare qui.

E’ interessante altresì notare che la qualità di “erede” non viene assunta in automatico, ma è necessario essere chiamati all’eredità del de cuius ed accettare quanto è lasciato. Infatti, è anche ammesso rifiutare il patrimonio, laddove ci siano più debiti che crediti. La valutazione è dunque soggettiva e spetta al singolo potenziale erede.

Richiamiamo, per completezza, il testo integrale dell‘art. 536 c.c. rilevante in materia di legittima: “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli“.

Che fare in caso di lesione della quota, ovvero di mancato rispetto delle regole di suddivisione del patrimonio del defunto? Ebbene, la sola strada disponibile è quella giudiziaria, ovvero l’azione di riduzione.

Si può lasciare il patrimonio ad un singolo figlio e non all’altro o agli altri?

Ecco dunque che, sulla scorta di queste informazioni essenziali, possiamo rispondere all’iniziale quesito, relativo alla possibilità che davvero un genitore possa lasciare tutta l’eredità, ovvero tutto il suo patrimonio, ad un solo figlio, perchè magari prediletto o perchè con gli altri figli i rapporti sono sempre stati tesi e burrascosi.

La risposta da darsi è negativa: infatti, come detto poco fa, la legge protegge i legittimari, ovvero i titolari del diritto alla quota di legittima. Le loro pretese non possono dunque essere ignorate dalle scelte del genitore, che in qualche modo sono dunque vincolate alla legge vigente. Tuttavia, in ipotesi il genitore abbia fatto una donazione quando era in vita all’altro figlio, quest’ultimo non ha diritto a rivendicare la quota di legittima, essendo parte dell’eredità già stata trasmessa anteriormente.

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Concludendo, l’eredità ad un solo figlio è, in via generale, ipotesi non ammessa dalla legge: se sussistono coniuge e almeno un altro figlio, dovranno anch’essi essere tenuti in considerazione, per quanto attiene alla spartizione del patrimonio del defunto. E ciò anche in mancanza di un testamento: come abbiamo infatti notato qui, non sempre la successione implica la redazione di un testamento.

Nel caso l’altro figlio/a o gli altri figli o figlie scoprano una lesione della quota loro spettante, dovranno – come sopra accennato – optare per l’azione di riduzione, da far valere in tribunale, ottenendo così la reintegrazione di quanto dovuto.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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